Sentenza del 11/06/2019 n. 3675 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello nei limiti indicati in motivazione. È stata confermata la tassazione dei locali coperti, pari a 226 mq, mentre è stata esclusa dalla TARSU l'area scoperta di circa 4.052 mq, considerata pertinenza o area accessoria dei locali tassabili e inidonea a produrre rifiuti. Le spese di giudizio sono state compensate per la particolarità della controversia.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha impugnato il silenzio-rifiuto del Comune sulla richiesta di rimborso di euro 6.307,00 versati a titolo di TARSU per l'anno 2009. Ha sostenuto che la tariffa applicata fosse illegittima e che l'area scoperta, destinata all'esposizione di autovetture, al parcheggio e alla manovra, fosse concretamente insuscettibile di produrre rifiuti e quindi non assoggettabile al tributo. In appello ha inoltre contestato la valutazione effettuata dalla Commissione Tributaria Provinciale.
Norme richiamate
Art. 1, comma 3, del D.L. 26 gennaio 1999, n. 8, convertito dalla Legge 25 marzo 1999, n. 75
Ha disposto l'ultrattività dell'art. 6 del D.L. 29 settembre 1997, n. 328.
La norma è stata applicata nel senso di mantenere la distinzione tra superfici scoperte operative, potenzialmente imponibili, e aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, escluse dal tributo quando non idonee a produrre rifiuti.
Art. 6 del D.L. 29 settembre 1997, n. 328, convertito dalla Legge 29 novembre 1997, n. 410
Sono escluse dal tributo le aree scoperte pertinenziali od accessorie a locali tassabili.
Le aree scoperte che svolgono una funzione meramente accessoria o pertinenziale rispetto a locali già tassati non devono essere assoggettate alla TARSU, soprattutto quando risultano concretamente inidonee a produrre rifiuti.
Art. 66, commi 1 e 2, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507
Le disposizioni sono richiamate nel testo normativo relativo all'imponibilità delle superfici.
La disciplina viene interpretata distinguendo le superfici effettivamente produttive di rifiuti dalle aree scoperte pertinenziali o accessorie, che restano escluse dal prelievo.
Massime di principio
- Ai fini della TARSU, la superficie imponibile deve essere valutata in relazione alla concreta idoneità dell'area a produrre rifiuti, non soltanto alla sua appartenenza catastale o alla sua utilizzazione nell'ambito dell'attività economica.
- Le aree scoperte destinate esclusivamente a parcheggio, manovra o accesso possono essere escluse dalla tassazione quando risultano pertinenziali o accessorie rispetto a locali già tassati e non sono concretamente produttive di rifiuti.
- Il contribuente deve documentare con precisione la destinazione, l'estensione e le caratteristiche delle superfici per dimostrare l'inidoneità alla produzione di rifiuti.
- La tassazione può essere mantenuta per i locali coperti o per le superfici effettivamente operative e produttive di rifiuti, anche se la stessa attività comprende aree scoperte non imponibili.
- La mancata impugnazione della delibera tariffaria non impedisce necessariamente di contestare, in sede di rimborso, l'applicazione del tributo a superfici concretamente escluse dalla base imponibile.
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