Sentenza del 12/05/2022 n. 2161 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Registro - Difetto di motivazione per mancata allegazione della perizia ex art. 51, terzo comma, d.P.R. 131/1986 - Infondata - Risultanze riportate nelle loro parti essenziali - Ammissibilità della motivazione per relationem. (prima massima). Varia - Differenza tra compravendita e donazione indiretta. (secondamassima).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
1) Contestazione del difetto di motivazione di un avviso di accertamento in materia di imposta di registro per mancata allegazione della perizia prevista dall'art. 51, terzo comma, d.P.R. 131/1986. 2) Questione sulla qualificazione dell'operazione come compravendita o donazione indiretta: i contribuenti segnalano trasferimenti tra genitori e figli contestando la qualificazione fiscale.
La decisione
1) Il motivo relativo al difetto di motivazione è stato ritenuto infondato: sebbene l'Ufficio non abbia allegato la stima (perizia) ex art. 51, terzo comma, le risultanze essenziali della stima sono state comunque riprodotte nella motivazione dell'avviso; la Corte conferma che la motivazione degli atti tributari può essere soddisfatta anche per relationem quando il contenuto essenziale è riportato o i documenti sono allegati o già legalmente conosciuti dal contribuente (riferimento Cass. ord. 4176/19). 2) Sulla donazione indiretta la Corte chiarisce che, pur essendo la donazione indiretta il negozio che realizza l'impoverimento del donante e l'arricchimento del beneficiario senza la forma tipica della donazione, la fattispecie non si realizza se i contribuenti si limitano a dimostrare la parentela (identità dei genitori) senza provare l'animus donandi; in tal caso non si può ricondurre l'operazione a donazione indiretta (riferimenti Cass. 13619/2017 e Cass. 9379/2020). In pratica l'accertamento è stato confermato e la dedotta donazione indiretta non è stata riconosciuta in mancanza della prova dell'intento donativo.
Norme richiamate
d.P.R. 131/1986, art. 51, terzo comma
La norma richiede una stima (perizia) per la determinazione della base imponibile; la Corte ammette tuttavia che, se la stima non è allegata, l'obbligo di motivazione può comunque essere assolto se l'atto riproduce le risultanze essenziali della stima.
Cass. ord. 4176/19
Sancisce che l'obbligo di motivazione degli atti tributari può essere soddisfatto anche per relationem, purché gli elementi richiamati siano allegati, riprodotti nell'atto o già legalmente conosciuti dal contribuente.
Cass. 13619/2017
Definisce la donazione indiretta come atto che realizza l'impoverimento del donante e il contemporaneo arricchimento del beneficiario senza la forma tipica della donazione.
Cass. 9379/2020
Afferma che la sola prova della parentela (es. identità dei genitori) non è sufficiente a integrare la donazione indiretta se non è provato l'animus donandi.
Massime di principio
- La motivazione di un avviso di accertamento tributario può essere ritenuta valida anche se la perizia prevista dall'art. 51 DPR 131/1986 non è fisicamente allegata, purché l'atto riproduca le risultanze essenziali della stima o rimandi a documenti allegati o già legalmente conosciuti dal contribuente.
- Se si vuole contestare un avviso per difetto di motivazione conviene verificare se le risultanze essenziali dell'atto richiamato sono comunque riportate; l'assenza della perizia non determina automaticamente l'annullamento dell'accertamento.
- La qualificazione come donazione indiretta richiede la prova dell'impoverimento del presunto donante e dell'arricchimento del beneficiario congiuntamente alla dimostrazione dell'animus donandi: la sola prova del vincolo di parentela o del trasferimento patrimoniale non è sufficiente.
- In caso di contestazione di donazione indiretta il carico della prova dell'intento donativo è a carico del soggetto che invoca la donazione; documenti che evidenzino volontà o comportamenti coerenti con un atto donativo (dichiarazioni, operazioni contestuali, mancanza di corrispettivo) sono decisivi.
- Prassi consigliata per il contribuente: conservare e, se possibile, allegare documentazione probatoria dell'animus (accordi, pagamenti, rinunce, dichiarazioni) e verificare che ogni atto su cui si fonda l'accertamento sia integralmente riprodotto o effettivamente comunicato.
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