Cassazione Penale, Sentenza n. 8209/2025 del 27/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso deduce la mancanza, erroneità e contraddittorietà della motivazione e il travisamento delle risultanze delle attività di osservazione della polizia giudiziaria e delle intercettazioni. In particolare si censurano: a) la valutazione delle osservazioni del 28 giugno e 29 luglio 2013 relative alla presenza di capi d'abbigliamento nell'auto di Ruffo; b) la ritenuta fornitura di false generalità nel viaggio del 25 aprile 2013 (sostenendo si trattò di errore di registrazione come "Simone"); c) la valorizzazione della necessità di auto capienti non coerente con sequestri svolti su auto di diversa volumetria; d) l'interpretazione della necessità di reperire denaro come collegata alla commercializzazione di abiti contraffatti e non al traffico di droga; e) la valutazione dell'episodio del 13 giugno 2013 nonostante la registrazione alberghiera indichi altra persona; f) l'interpretazione attribuita all'intercettazione del 31 agosto 2013. Si contesta inoltre l'esclusione del concorso nel reato per l'eventuale occasionalità dell'apporto.
La decisione
Il ricorso è dichiarato inammissibile per dedurre un motivo generico e per tentativo di riesame del merito, non idoneo a evidenziare vizi di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione. La Corte di cassazione ha richiamato il principio secondo cui la prova del vincolo associativo può derivare da "facta concludentia" (contatti continui, viaggi per rifornimenti, basi logistiche, beni necessari, divisione dei compiti, commissione di reati-fine e modalità esecutive). Ha ritenuto corretta e non manifestamente illogica la motivazione della Corte d'appello che ha valorizzato: le trasferte in Sicilia della ricorrente con Ruffo finalizzate alla riscossione di corrispettivi, il suo attivarsi per reperire auto a noleggio, l'intestazione di un'autovettura collegata a un fermo con sequestri, le conversazioni in cui riferiva di soldi riscossi, il rapporto diretto con il capo del sodalizio Domenico Capuozzo e la prosecuzione del ruolo anche dopo l'arresto di Ruffo (compresa la proposta di un trasporto di droga da parte di Capuozzo). L'episodio del 13 giugno 2013 e la scheda alberghiera sono considerati elementi recessivi rispetto alle risultanze investigative complessive. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile e la ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
D.P.R. 309/1990, art. 74
La norma punisce la partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ha applicato il principio che la partecipazione può essere provata anche mediante "facta concludentia" (trasferte, supporto logistico, rapporti con il capo, riscossione di corrispettivi), non essendo necessaria la commissione di reati-fine purché gli elementi rivelino un ruolo in funzione delle dinamiche operative del sodalizio
Massime di principio
- In cassazione non è consentito un nuovo esame del merito: il ricorso deve evidenziare vizi di motivazione manifestamente illogici, contraddittori o violazioni di legge, non semplici divergenze valutative.
- La partecipazione a un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti può essere provata mediante "facta concludentia": viaggi ripetuti, supporto logistico (auto, basi), rapporti con i vertici e attività di riscossione sono indizi significativi.
- Singoli elementi formali contrari (es. registrazioni alberghiere a nome di terzi) possono essere superati se il quadro probatorio complessivo, tra osservazioni e intercettazioni, indica la presenza e l'effettivo coinvolgimento.
- Per impugnare efficacemente una condanna basata su elementi indiziari occorre dimostrare incoerenze logiche rilevanti nella motivazione o errori giuridici, non limitarsi a ricostruzioni alternative dei fatti.
- La prova dell'occasionalità dell'apporto deve essere fondata su elementi concreti che escludano continuità, collaborazione o ruolo funzionale nell'organizzazione; l'occasionalità non è una difesa automatica se emergono indizi di partecipazione continuativa.
- In caso di ricorso infondato o meramente dilatorio la parte può essere condannata al pagamento delle spese processuali e sanzioni (es. somme alla Cassa delle ammende).
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