Cassazione Civile, Ordinanza n. 20663/2021 del 20/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della richiesta congiunta di estinzione del processo per cessazione della materia del contendere, rilevando che la controversia risultava definita mediante la procedura agevolata di cui all'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 e che vi era stato il pagamento estintivo attestato dall'ufficio competente. Ha quindi dichiarato l'estinzione del processo e disposto che le spese restassero a carico di chi le aveva anticipate.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguardava un avviso di accertamento emesso per IRES, IRAP e IVA relativamente all'anno d'imposta 2005, fondato su contestazioni inerenti errata determinazione delle quote di ammortamento, omessa capitalizzazione di costi e non inerenza di taluni costi. In primo grado la società aveva ottenuto l'annullamento dell'atto, poiché era stata ritenuta assorbente la violazione del termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, della L. n. 212 del 2000. La Commissione tributaria regionale aveva confermato tale esito, e l'Agenzia aveva proposto ricorso per cassazione con un unico motivo. Prima della decisione, tuttavia, entrambe le parti hanno chiesto l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, rappresentando l'avvenuta definizione della lite ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, con presentazione dell'istanza e perfezionamento della procedura di definizione agevolata.
Norme richiamate
art. 12, comma 7, L. n. 212 del 2000
Il giudice di merito aveva ritenuto che il mancato rispetto del termine dilatorio previsto dalla norma comportasse l'accoglimento della doglianza preliminare del contribuente e l'assorbimento delle ulteriori questioni dell'accertamento.
art. 6 del d.l. n. 119 del 2018
La definizione agevolata della controversia, una volta presentata la domanda e perfezionata la procedura con pagamento estintivo, determina la cessazione della materia del contendere e consente l'estinzione del giudizio.
Massime di principio
- Quando le parti dichiarano e documentano l'avvenuto perfezionamento della definizione agevolata della lite tributaria, il giudizio di cassazione va dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
- La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata ove risulti il pagamento estintivo e l'ufficio competente ne dia attestazione, senza necessità di decidere i motivi di ricorso.
- In presenza di estinzione del processo per definizione della controversia, le spese restano regolate secondo quanto stabilito dal giudice nel provvedimento estintivo, qui con carico a chi le ha anticipate.
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