Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 20663/2021 del 20/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della richiesta congiunta di estinzione del processo per cessazione della materia del contendere, rilevando che la controversia risultava definita mediante la procedura agevolata di cui all'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 e che vi era stato il pagamento estintivo attestato dall'ufficio competente. Ha quindi dichiarato l'estinzione del processo e disposto che le spese restassero a carico di chi le aveva anticipate.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia riguardava un avviso di accertamento emesso per IRES, IRAP e IVA relativamente all'anno d'imposta 2005, fondato su contestazioni inerenti errata determinazione delle quote di ammortamento, omessa capitalizzazione di costi e non inerenza di taluni costi. In primo grado la società aveva ottenuto l'annullamento dell'atto, poiché era stata ritenuta assorbente la violazione del termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, della L. n. 212 del 2000. La Commissione tributaria regionale aveva confermato tale esito, e l'Agenzia aveva proposto ricorso per cassazione con un unico motivo. Prima della decisione, tuttavia, entrambe le parti hanno chiesto l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, rappresentando l'avvenuta definizione della lite ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, con presentazione dell'istanza e perfezionamento della procedura di definizione agevolata.

Norme richiamate

  • art. 12, comma 7, L. n. 212 del 2000

    Il giudice di merito aveva ritenuto che il mancato rispetto del termine dilatorio previsto dalla norma comportasse l'accoglimento della doglianza preliminare del contribuente e l'assorbimento delle ulteriori questioni dell'accertamento.

  • art. 6 del d.l. n. 119 del 2018

    La definizione agevolata della controversia, una volta presentata la domanda e perfezionata la procedura con pagamento estintivo, determina la cessazione della materia del contendere e consente l'estinzione del giudizio.

Massime di principio

  • Quando le parti dichiarano e documentano l'avvenuto perfezionamento della definizione agevolata della lite tributaria, il giudizio di cassazione va dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
  • La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata ove risulti il pagamento estintivo e l'ufficio competente ne dia attestazione, senza necessità di decidere i motivi di ricorso.
  • In presenza di estinzione del processo per definizione della controversia, le spese restano regolate secondo quanto stabilito dal giudice nel provvedimento estintivo, qui con carico a chi le ha anticipate.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.