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Sentenza

Sentenza n. 1211/2026 - Roma, Sezione 3T

per l'ottemperanza per l'esecuzione della Sentenza Tribunale di Frosinone n. 1638/2024 pubbl. il 25/09/2024 RG n. 1387/2024 passata in giudicato

Giustizia amministrativa202507964

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Frosinone n. 1638/2024, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente scolastica)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza chiedendo l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Frosinone, pronunciata in funzione di giudice del lavoro, passata in giudicato e notificata al Ministero presso la sede reale dell’Amministrazione con le formalità previste per il titolo esecutivo. La sentenza aveva riconosciuto il diritto della docente al beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, con attivazione della Carta elettronica e attribuzione di una provvista di 500 euro per ciascun anno di servizio accertato e quantificato, oltre alle spese del giudizio presupposto. La ricorrente ha lamentato che il Ministero non avesse dato esecuzione al giudicato. Il ricorso è stato notificato e depositato dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti le condizioni dell’azione di ottemperanza: notificazione della sentenza presso la sede reale dell’Amministrazione e decorso del termine dilatorio di 120 giorni prima della proposizione del ricorso. Poiché non era controverso che il Ministero non avesse ancora eseguito la sentenza passata in giudicato, il Collegio ha ordinato all’Amministrazione di provvedervi entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza, corrispondendo le somme dovute e attivando il beneficio riconosciuto dal giudicato. Per l’eventuale persistente inottemperanza è stato nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega, da insediarsi per i successivi 60 giorni e senza compenso aggiuntivo, in quanto l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato inoltre condannato alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in 500 euro oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza proposta per ottenere l’esecuzione del giudicato.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, conv. con modificazioni dalla l. 30/1997

    Impone, per l’esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni e degli enti pubblici, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo; il TAR ne ha verificato il rispetto quale condizione dell’azione di ottemperanza.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Prevede il beneficio della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche, riconosciuto alla ricorrente dal giudicato da eseguire.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza contro una pubblica amministrazione è procedibile quando il titolo giudiziale passato in giudicato sia stato notificato presso la sede reale dell’amministrazione con le formalità richieste per valere come titolo esecutivo e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997.
  • Quando l’amministrazione non abbia dato esecuzione a un giudicato che riconosce somme o prestazioni determinate o determinabili, il giudice dell’ottemperanza deve ordinare l’esecuzione entro un termine perentorio, individuando gli adempimenti necessari a conformarsi al titolo.
  • In caso di persistente inottemperanza, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, attribuendogli il potere di compiere tutti gli atti necessari all’esecuzione del giudicato entro un ulteriore termine; l’attività non comporta un compenso aggiuntivo quando rientra nell’onnicomprensività della retribuzione del dirigente nominato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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