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Sentenza

Sentenza n. 371/2026 - Palermo, Sezione 5

per l'ottemperanza della sentenza n. 1370/2024 (R.G. 4385/2023) del Tribunale di TERMINI IMERESE, sezione Lavoro, pubblicata il 6.12.2024, e notificata il 3.3.2025, passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202501898

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Termini Imerese, sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta del docente e condannato il Ministero all'erogazione degli importi dovuti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docenti beneficiari)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza alla sentenza n. 1370/2024 del Tribunale di Termini Imerese, passata in giudicato e ritualmente notificata all'Amministrazione. La pronuncia aveva riconosciuto a una ricorrente il diritto alla Carta del docente per l'anno scolastico 2023/2024, per l'importo di 500 euro, e all'altro ricorrente il medesimo diritto per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, per l'importo complessivo di 1.000 euro, oltre interessi o rivalutazione. Nonostante il giudicato, il Ministero non aveva dato esecuzione alla condanna. I ricorrenti hanno chiesto l'assegnazione della Carta, l'accredito delle somme, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la fissazione di una penalità di mora.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso perché la sentenza da eseguire era passata in giudicato, la notificazione all'Amministrazione era stata effettuata nel rispetto delle formalità e dei termini di legge e il Ministero non aveva dimostrato l'avvenuto pagamento né dedotto fatti modificativi o estintivi del credito. Ha ordinato al Ministero di rilasciare la Carta del docente e accreditarvi gli importi riconosciuti dal giudicato, oltre agli interessi legali o alla rivalutazione monetaria determinati ai sensi dell'art. 22, comma 36, l. n. 724/1994, entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l'eventuale persistente inadempimento ha nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della competente Direzione generale ministeriale, con facoltà di delega, incaricandolo di liquidare e corrispondere le somme dovute entro un ulteriore termine di sessanta giorni. Ha inoltre applicato la penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ritenendo che l'inadempimento ingiustificato, la semplicità degli adempimenti e l'assenza di ragioni ostative escludessero un effetto manifestamente iniquo. La penalità è stata determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, dalla notificazione della sentenza di ottemperanza fino all'adempimento spontaneo e comunque non oltre il termine di sessanta giorni assegnato al Ministero, dopo il quale opera il commissario ad acta. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero e liquidate in 550 euro, oltre accessori e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e fissare una penalità di mora.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente di fissare una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; la penalità può applicarsi anche alle condanne aventi ad oggetto prestazioni pecuniarie e non deve produrre un effetto manifestamente iniquo.

  • art. 1, comma 781, lett. a), l. n. 208/2015

    Ha modificato la disciplina della penalità di mora rendendola applicabile anche alle decisioni di condanna aventi ad oggetto prestazioni di natura pecuniaria.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    È stato applicato per la determinazione degli interessi legali o della rivalutazione monetaria dovuti dalla maturazione del diritto all'accredito fino alla concreta attribuzione.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato per la successiva determinazione e liquidazione del compenso eventualmente spettante al commissario ad acta.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, il giudice amministrativo può imporre all'amministrazione l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato anche quando il giudicato proviene dal giudice ordinario, purché sussistano i presupposti dell'azione di ottemperanza e siano state rispettate le formalità di notificazione previste dalla legge.
  • Quando l'amministrazione non dimostra di avere adempiuto a una condanna pecuniaria contenuta in un giudicato e non deduce fatti modificativi o estintivi del credito, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione specifica della prestazione entro un termine assegnato.
  • In caso di persistente inerzia dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, attribuendogli il potere di compiere gli adempimenti necessari e di corrispondere le somme dovute in via sostitutiva.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere applicata anche per l'inadempimento di condanne aventi natura pecuniaria, quando il ritardo sia ingiustificato, gli adempimenti non siano particolarmente complessi e l'applicazione della penalità non risulti manifestamente iniqua.
  • Quando è nominato un commissario ad acta con un termine ulteriore per l'esecuzione sostitutiva, la penalità di mora può essere limitata al periodo anteriore alla scadenza del termine assegnato all'amministrazione per l'adempimento spontaneo, poiché dopo tale momento opera il rimedio sostitutivo più incisivo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimento

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