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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11629/2023 del 20/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza di conferma (Corte di appello di Milano) per violazione del diritto di difesa: la ricorrente deduce che, nel giudizio d'appello trattato con il rito cartolare previsto dalla disciplina emergenziale anti-COVID (art. 23-bis L. 18/12/2020, n.176), non le sono state trasmesse le conclusioni del Pubblico ministero per via telematica, con la conseguente impossibilità di depositare repliche scritte. Si deduce nullità processuale per violazione dell'assistenza e del contraddittorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha richiamato l'art. 23-bis L. 18/12/2020, n.176 che impone la trasmissione telematica entro il decimo giorno antecedente all'udienza delle conclusioni del Pubblico ministero ai difensori, e la giurisprudenza che qualifica la mancata comunicazione come nullità generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p. Verificato che nel caso di specie le conclusioni del P.M. non risultavano trasmesse alla difesa di Marinaci, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Milano per il prosieguo del giudizio.

Norme richiamate

  • Legge 18 dicembre 2020, n. 176 (art. 23-bis)

    «entro il decimo giorno precedente l'udienza, il pubblico ministero formula le sue conclusioni con atto trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica [...]. La cancelleria invia l'atto immediatamente, per via telematica [...] ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono presentare le conclusioni con atto scritto, trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica [...]»

    La norma impone l'obbligo di trasmettere telematicamente le conclusioni del P.M. ai difensori nell'ambito della trattazione scritta; la mancata trasmissione priva la difesa della possibilità di contraddire e integra una nullità rilevante ai fini dell'assistenza dell'imputato.

  • Codice di procedura penale, art. 178, comma 1, lett. c)

    Richiamata come fondamento della nullità quando è compromessa l'assistenza dell'imputato: la mancata comunicazione delle conclusioni del P.M., in regime di trattazione scritta, integra una nullità generale a regime intermedio tutelante il diritto di difesa.

  • Artt. 633 e 639-bis cod. pen.

    Norme del codice penale che erano oggetto dell'accusa e della condanna impugnata; la decisione di cassazione riguarda profili processuali e non la valutazione sul merito della responsabilità rispetto a tali articoli.

Massime di principio

  • Nel procedimento d'appello trattato in forma scritta ai sensi dell'art. 23-bis L. 176/2020, le conclusioni del Pubblico ministero devono essere trasmesse telematicamente ai difensori entro il termine previsto (10 giorni prima dell'udienza); la loro mancata trasmissione configura una violazione del diritto di difesa.
  • La mancata comunicazione delle conclusioni del P.M. integra una nullità generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p.; tale nullità va eccepita tempestivamente, ma se non rilevata in precedenza può essere fatta valere in cassazione per la verifica dell'omissione.
  • Se la Corte accerta l'omissione della comunicazione delle conclusioni, la conseguenza può essere l'annullamento della sentenza impugnata e la rimessione degli atti alla Corte di appello per il prosieguo, essendo il vizio relativo al rispetto del contraddittorio e dell'assistenza tecnica.
  • La difesa, in situazioni analoghe, dovrebbe documentare la mancata ricezione (es. assenza di ricevute telematiche), eccepire il vizio nei termini e chiedere il rinnovamento o l'annullamento delle decisioni adottate senza il necessario contraddittorio.
  • Le cancellerie e il Pubblico ministero devono rispettare scrupolosamente i termini e le modalità telematiche previste dalla disciplina emergenziale; in caso di dubbi sulla ricezione, il giudice di appello dovrebbe verificare formalmente l'avvenuta notifica/trasmissione prima di decidere.

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