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Sentenza

Sentenza del 22/06/2020 n. 291 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo

La presentazione della istanza di rateizzazione è astrattamente idonea a interrompere il termine di prescrizione - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La contribuente ha impugnato l'ingiunzione di pagamento riferita a quattro cartelle per crediti IRAP e IRPEF degli anni 1999, 2000, 2002 e 2003. Ha contestato la prova della notifica delle cartelle, sostenendo che l'Ufficio avesse prodotto soltanto documentazione relativa a estratti di ruolo, inidonei a provare la notifica delle cartelle e a interrompere la prescrizione. Ha inoltre eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti e l'inesistenza, e quindi l'insanabilità, delle notifiche delle ingiunzioni del 15 ottobre 2012 e del 13 luglio 2017, effettuate tramite poste private. Infine, ha sostenuto che l'istanza di rateizzazione e i pagamenti parziali non fossero idonei a interrompere la prescrizione. L'Ufficio ha opposto, tra l'altro, che i crediti si prescrivessero in dieci anni, di aver notificato le cartelle e che la rateizzazione del 18 maggio 2005, relativa a due cartelle, costituisse riconoscimento del debito.

La decisione

La Commissione tributaria regionale, sezione staccata di Pescara, ha accolto l'appello contro la sentenza della CTP di Chieti che aveva respinto il ricorso. Ha ritenuto applicabile ai crediti IRAP e IRPEF il termine ordinario decennale, ma ha rilevato che l'Ufficio non aveva provato la notifica delle cartelle: gli estratti di ruolo non equivalgono alla notifica delle cartelle e non interrompono la prescrizione. Le notifiche delle ingiunzioni del 2012 e del 13 luglio 2017, eseguite tramite poste private nel periodo rilevante, sono nulle ma non inesistenti; la loro nullità è sanata dalla proposizione del ricorso, che dimostra la conoscenza degli atti, ma tale conoscenza rileva soltanto dal 2019 e non prova un'interruzione anteriore. Per le due cartelle oggetto dell'istanza di rateizzazione del 18 maggio 2005, la richiesta costituisce riconoscimento del debito e può interrompere la prescrizione; tuttavia, dal momento dell'istanza e degli ultimi pagamenti, avvenuti nel 2005, al ricorso del 2019 era trascorso il termine decennale, sicché anche il credito residuo risultava prescritto. Per le altre due cartelle, in assenza di prova di atti interruttivi validi anteriori al 2019, la prescrizione era parimenti maturata. Spese compensate per la peculiarità della questione.

Norme richiamate

  • Art. 2946 c.c. (termine ordinario decennale di prescrizione)

    il diritto alla riscossione di tali tributi erariali si prescrive generalmente nel termine ordinario di dieci anni, non costituendo prestazioni periodiche, perché la sussistenza dei relativi presupposti deve valutarsi in relazione a ciascun anno d'imposta

    Per i crediti IRAP e IRPEF oggetto della controversia si applica la prescrizione ordinaria decennale, poiché il presupposto del tributo è valutato autonomamente per ciascun anno d'imposta e il credito non costituisce una prestazione periodica.

  • Art. 2943 c.c. (interruzione della prescrizione)

    La notifica degli estratti di ruolo non può dunque essere valida ai fini dell'interruzione della prescrizione, poiché essi costituiscono una mera rappresentazione degli "elementi" di un atto impositivo e non una vera e propria pretesa impositiva dell'Ufficio.

    L'estratto di ruolo, in quanto mera rappresentazione degli elementi dell'atto, non è una valida intimazione della pretesa e non interrompe la prescrizione. Nel caso concreto, neppure le ingiunzioni notificate tramite poste private hanno prodotto un'interruzione anteriore al 2019, data in cui la conoscenza degli atti è stata dimostrata dalla loro impugnazione.

  • Art. 2944 c.c. (interruzione per riconoscimento del diritto)

    la presentazione della istanza di rateizzazione del pagamento costituisce riconoscimento del debito ed è quindi sarebbe astrattamente idonea a interrompere il termine di prescrizione

    La domanda di rateizzazione vale, in linea di principio, come riconoscimento del debito e può interrompere la prescrizione. Nel caso concreto, però, dalla domanda e dagli ultimi pagamenti del 2005 al ricorso del 2019 era trascorso il termine decennale, perciò anche il credito residuo era prescritto.

Massime di principio

  • Per crediti IRAP e IRPEF riferiti a singoli anni d'imposta, il termine di prescrizione applicabile è in via generale quello ordinario decennale, non quello previsto per le prestazioni periodiche.
  • La produzione o la notificazione di un estratto di ruolo non dimostra, da sola, la notifica della cartella sottostante e non costituisce un valido atto interruttivo della prescrizione.
  • La notifica tramite operatore postale privato non autorizzato, nel periodo considerato, è nulla e non inesistente: la nullità può essere sanata se la proposizione del ricorso dimostra con certezza che il destinatario ha conosciuto l'atto. La sanatoria non prova però una conoscenza o un'interruzione risalente a una data anteriore al ricorso.
  • La richiesta di rateizzazione può costituire riconoscimento del debito e interrompere la prescrizione; occorre tuttavia calcolare nuovamente il termine dalla richiesta o dall'ultimo pagamento rilevante. Se, come nel caso esaminato, da tali eventi trascorre l'intero termine senza un successivo atto interruttivo valido, il credito può prescriversi.
  • Chi fa valere l'interruzione della prescrizione deve fornire prova di un atto interruttivo validamente notificato; in mancanza, il termine va valutato sulla base degli atti e delle date effettivamente dimostrati.

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