Cassazione Civile, Ordinanza n. 00369/2023 del 10/01/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (locatore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto dal locatore originario nei confronti del conduttore di un immobile commerciale per euro 4.552,69, somma che si assumeva dovuta per consumi idrici fatturati dal gestore dell’utenza. Il conduttore propose opposizione deducendo, tra l’altro, incompetenza del giudice adito, insussistenza del credito, mancata prova dell’effettivo pagamento e prescrizione. L’opposizione fu rigettata in primo grado, ma il Tribunale accolse l’appello del conduttore, revocando il decreto ingiuntivo: ritenne anzitutto che il primo giudice avesse omesso di dichiarare la propria incompetenza e, nel merito, che il locatore non avesse provato un accordo che imponesse al conduttore la voltura dell’utenza e il pagamento diretto al gestore, mentre dal contratto di locazione emergeva solo l’obbligo del conduttore di sostenere le spese di riscaldamento. Gli eredi del locatore ricorsero per cassazione con quattro motivi: (1) violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, perché il Tribunale avrebbe deciso su incompetenza e voltura pur essendo devoluta soltanto la questione della prescrizione; (2) violazione delle norme sulla locazione e sull’onere della prova, sostenendo che la voltura fosse irrilevante e che bastasse la prova dei consumi riferiti al locale; (3) violazione delle norme su prova e non contestazione, assumendo che i fatti rilevanti fossero pacifici e provati; (4) nullità della sentenza e del procedimento per avere il Tribunale trattenuto la causa in decisione senza assegnare i termini ex art. 190 c.p.c. e senza consentire la precisazione e illustrazione delle conclusioni. In via preliminare fu respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso per asserita invalidità della notifica via PEC, poiché la procura risultava materialmente unita al ricorso notificato in unico file. La Corte ha accolto il quarto motivo, richiamando il principio delle Sezioni Unite secondo cui la decisione assunta senza concedere alle parti i termini per comparse conclusionali e memorie di replica determina di per sé la nullità della sentenza per lesione del contraddittorio e del diritto di difesa; ha dichiarato assorbiti gli altri motivi e ha cassato con rinvio al Tribunale di Benevento in diversa composizione.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato esclusivamente il motivo relativo alla mancata concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., affermando che tale omissione comporta la nullità della sentenza per violazione del contraddittorio e del diritto di difesa. Sono stati dichiarati assorbiti gli altri motivi, compresi quelli attinenti alla devoluzione del thema decidendum, alla prova dell’obbligo di voltura dell’utenza e alla pretesa violazione delle regole processuali sulle prove. La sentenza del Tribunale di Benevento è stata quindi cassata con rinvio allo stesso Tribunale, in persona di diverso magistrato, che dovrà riesaminare la causa e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
utilizzato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità processuali
art. 112 c.p.c.
richiamato dai ricorrenti per dedurre la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
art. 113 c.p.c.
richiamato dai ricorrenti in relazione alla decisione oltre i limiti del devoluto
art. 190 c.p.c.
la sua violazione, per mancata assegnazione dei termini per conclusionali e repliche, comporta nullità della sentenza per lesione del diritto di difesa
art. 156 c.p.c.
richiamato dai ricorrenti per sostenere la nullità della sentenza e del procedimento
art. 159 c.p.c.
richiamato dai ricorrenti per la nullità del procedimento
art. 83 c.p.c.
la procura cartacea materialmente unita al ricorso soddisfa il requisito di conferimento del mandato prima della notificazione
art. 6 L. n. 341/1973
richiamato dai ricorrenti quale termine di prescrizione biennale oggetto del devoluto in appello
art. 9 L. n. 392/1978
invocato dai ricorrenti in tema di oneri accessori nella locazione
art. 1575 c.c.
invocato dai ricorrenti tra le norme disciplinanti gli obblighi del locatore
art. 1587 c.c.
invocato dai ricorrenti in tema di obblighi del conduttore
art. 2697 c.c.
invocato dai ricorrenti sul riparto dell’onere della prova
art. 115 c.p.c.
richiamato dai ricorrenti sulla valutazione delle prove e dei fatti non contestati
art. 116 c.p.c.
richiamato dai ricorrenti sulla valutazione del materiale probatorio
Massime di principio
- La decisione assunta senza assegnare alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, o prima della loro scadenza, è nulla perché impedisce lo svolgimento effettivo del diritto di difesa e lede il contraddittorio nella fase decisoria.
- La nullità derivante dalla violazione dell’art. 190 c.p.c. è rilevante di per sé, senza necessità di una specifica dimostrazione del pregiudizio difensivo concretamente subito.
- Ai fini della validità della notifica del ricorso per cassazione, la procura cartacea materialmente unita all’atto notificato soddisfa il requisito del mandato, purché risulti che il conferimento sia anteriore alla notificazione.
- Quando viene accolto un motivo processuale che determina la cassazione della sentenza, gli ulteriori motivi di ricorso restano assorbiti e non vengono esaminati nel merito.
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