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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19663/2025 del 26/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 22/10/2024 della Corte d'Appello di Lecce (sez. dist. Taranto) che in parziale riforma del giudizio di primo grado aveva: assolto due coimputati, dichiarato inammissibile l'appello di Camponetti per carenza della dichiarazione/elezione di domicilio prescritta dall'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. (nella versione antecedente all'abrogazione), e confermato la condanna di Catapano per tentata estorsione aggravata. Camponetti deduce l'inosservanza della norma sull'onere di indicare domicilio nell'atto di appello, sostenendo che l'epigrafe con fax/PEC del difensore o l'indirizzo in sentenza di primo grado fosse sufficiente. Catapano censura la valutazione della prova (in particolare l'attendibilità della persona offesa), la mancata riqualificazione in ipotesi di esercizio di un diritto privato (art. 393 c.p.) e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. In particolare: ha confermato che per valutare la disciplina applicabile all'atto d'appello va fatto riferimento al momento della proposizione dell'impugnazione (principio tempus regit actum) e che l'art. 581, comma 1-ter, c.p.p., nella formulazione vigente al 25/10/2023, era applicabile al ricorso di Camponetti; ha ritenuto insufficiente la mera indicazione di numero di fax e PEC nell'epigrafe quale dichiarazione o elezione di domicilio o come richiamo espresso e specifico a precedente dichiarazione nel fascicolo processuale; ha escluso che l'indirizzo anagrafico in sentenza di primo grado equivalga a dichiarazione di domicilio nell'atto di appello; ha ritenuto che i motivi di Catapano reiterassero censure già svolte in appello senza confutare criticamente la motivazione della Corte territoriale e che la valutazione dell'attendibilità della persona offesa fosse congrua e sufficiente per fondare la condanna; ha escluso la sussunzione del fatto in art. 393 c.p. considerata la sproporzione della pretesa (€150.000) rispetto al credito documentato; ha ritenuto infondata la doglianza sulle attenuanti generiche alla luce dei precedenti e della gravità dell'atteggiamento del ricorrente. Ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese e delle somme per ammende/compensi di legge.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.

    La norma, nella formulazione vigente al momento della proposizione dell'appello (25/10/2023), richiede a pena di inammissibilità la dichiarazione o elezione di domicilio nell'atto di impugnazione; l'onere può essere assolto anche tramite richiamo espresso e specifico a una precedente dichiarazione inserita nel fascicolo solo se tale richiamo consente l'immediata e inequivocabile individuazione del domicilio

  • legge 9 agosto 2024, n. 114 (abrogazione art. 581, c.1-ter)

    L'abrogazione non ha efficacia retroattiva rispetto agli atti d'impugnazione già compiuti prima della sua entrata in vigore; si applica il principio tempus regit actum in mancanza di disciplina transitoria

  • art. 164 cod. proc. pen.

    Richiamato come norma processuale rilevante in ordine alle formalità dell'atto difensivo e alla correttezza delle modalità di impugnazione (richiesta dall'impugnante in incidenza sull'ammissibilità)

  • art. 110 cod. pen.

    Riferimento al concorso di persone nel reato e alla valutazione dell'elemento soggettivo; la Corte ha ritenuto che dal comportamento complessivo emergesse la partecipazione dolosa del Catapano

  • art. 393 cod. pen.

    Norma che punisce l'uso di mezzi propri per tutelare diritti quando la pretesa corrisponde all'oggetto della tutela pubblica; la Corte ha escluso la ricaduta in tale fattispecie perché la somma richiesta era sproporzionata e non corrispondeva a un diritto giuridicamente riconoscibile

  • art. 62-bis cod. pen.

    Circostanza attenuante generale: la Corte ha escluso la sua concessione valutando i precedenti e la gravità della condotta come incompatibili con l'attenuazione

  • art. 11 Preleggi

    Principio per cui le norme processuali si applicano in base al momento in cui l'atto è compiuto (tempus regit actum); utilizzato per stabilire quale versione normativa fosse applicabile all'appello

  • art. 192, comma terzo, cod. proc. pen.

    Richiamato indirettamente: le dichiarazioni della persona offesa non sono sottoposte alle stesse regole di responsabilità probatoria previste per i testimoni, ma richiedono motivazione rigorosa se poste a fondamento della condanna

Massime di principio

  • Principio tempus regit actum: per valutare quale disciplina impugnatoria si applica occorre guardare alla normativa vigente al momento di proposizione dell'atto d'appello, non a quella in vigore al momento della decisione
  • Onere di dichiarazione/elezione di domicilio nell'atto di appello: va adempiuto in modo esplicito; la mera indicazione di fax o PEC in epigrafe non costituisce di per sé dichiarazione/elezione di domicilio valida ai fini dell'art. 581 c.p.p.
  • Richiamo a dichiarazioni pregresse di domicilio: è ammesso solo se chiaro, specifico e immediatamente individuabile nel fascicolo senza necessità di indagini supplementari
  • Valutazione della prova in Cassazione: la Corte di legittimità non riesamina i fatti se la motivazione della Corte territoriale è logica e non viziata; le richieste di riconsiderazione dell'attendibilità delle fonti probatorie sono inammissibili se non criticano specificamente la motivazione
  • Dichiarazioni della persona offesa: possono costituire base unica per la condanna se sottoposte a verifica rigorosa della attendibilità e motivate in modo adeguato
  • Distinzione estorsione vs. esercizio di un diritto privato (art. 393): per qualificare la condotta come esercizio di un diritto è necessaria corrispondenza tra la pretesa e l'oggetto effettivamente tutelabile in via giudiziaria; pretese sproporzionate o non giustificate escludono la configurazione di art. 393 e possono integrare estorsione
  • Richieste di attenuanti generiche: il riconoscimento può essere negato quando emergono precedenti gravi e la condotta dimostri persistenza criminosa e significativa gravità del fatto
  • Conseguenze dell'inammissibilità: ricorso inammissibile comporta condanna alle spese e ai versamenti previsti; l'assenza di confronto critico con la motivazione di merito rende il ricorso destinato all'inammissibilità

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