Cassazione Penale, Sentenza n. 38156/2023 del 18/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Galeone impugnava la conferma della condanna per bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale (pena: 3 anni e 6 mesi), deducendo in particolare: 1) vizio di motivazione nell'affermazione di responsabilità, perccesso probatorio e decisione fondata su mere congetture senza indicazione delle prove idonee e senza descrizione delle singole condotte contestate; 2) vizio di motivazione nella determinazione della pena, con richiesta di esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 219, comma 2, n. 1, legge fallimentare, e censura del giudizio di bilanciamento delle circostanze.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto infondate le censure: la Corte territoriale aveva motivato razionalmente l'attribuzione delle condotte a Galeone sulla base di plurimi elementi (lunga durata dell'amministrazione, la partecipazione paritaria con la moglie, l'identificazione dei beneficiari dei prelievi - il ricorrente, la moglie e altri familiari - e il fatto che gran parte dei prelievi risalgono a periodi in cui Galeone ricopriva formalmente cariche amministrative), deducendo la sua partecipazione anche nel periodo in cui non risultava formalmente amministratore. Sul secondo motivo la Cassazione l'ha dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza e assenza di specificità, richiamando la discrezionalità del giudice di merito nella determinazione della pena (artt. 132 e 133 c.p.) e ritenendo corretta l'applicazione dell'aggravante della pluralità dei fatti. Conseguentemente è stata confermata la condanna a 3 anni e 6 mesi e disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiama i limiti dei motivi nei ricorsi per cassazione; la Corte registra che il ricorso è stato formulato nei limiti richiesti e procede all'esame dei motivi ammessi.
art. 23, comma 8, d. 28/10/2020, n. 137 conv. con l. 18/12/2020, n. 176
Norma procedurale invocata per la trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale in sede di cassazione; il P.G. ha depositato conclusioni chiedendo il rigetto.
art. 219, comma 2, n. 1, legge fallimentare
Riferimento alla circostanza aggravante fondata sulla pluralità dei fatti di bancarotta; la Corte ha ritenuto che, trattandosi di più atti distrattivi imputati al ricorrente, l'aggravante non potesse essere esclusa.
artt. 132 e 133 cod. pen.
Principi che disciplinano la determinazione della pena e la graduazione in presenza di circostanze; la Corte ha richiamato la discrezionalità del giudice di merito nel fissare la pena entro i parametri di legge.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che dispone la condanna alle spese per il rigetto del ricorso; applicata dalla Cassazione per imporre al ricorrente il pagamento delle spese processuali.
Giurisprudenza citata (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario; Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo)
Richiamo a precedenti nei quali la Cassazione ha precisato i limiti del sindacato sulla congruità della pena e sul giudizio di comparazione delle circostanze; servono a confermare che il riesame della determinazione della pena è possibile solo in presenza di arbitrarietà o illogicità.
Massime di principio
- La mera assenza formale di carica amministrativa non esclude la responsabilità se emergono elementi probatori che indicano un'effettiva partecipazione alla gestione societaria (es. durata complessiva di influenza, ripresa di cariche, prelievi a favore del soggetto).
- La titolarità di partecipazioni societarie paritarie e l'assenza di altri soci significativi possono essere indici rilevanti per attribuire la responsabilità gestionale e le conseguenti condotte distrattive.
- L'identificazione dei beneficiari dei prelievi societari (se sono il ricorrente e i suoi familiari) è un elemento probatorio cruciale per la qualificazione della bancarotta distrattiva.
- Il sindacato di legittimità sulla motivazione penale richiede che la decisione sia manifestamente illogica o arbitraria; valutazioni fondamentalmente probatorie e discrezionali del giudice di merito (es. bilanciamento delle circostanze e determinazione della pena) non sono rimesse alla Cassazione se adeguatamente motivate.
- La circostanza aggravante della pluralità dei fatti può essere confermata quando la responsabilità riguarda più atti di bancarotta o più eventi distrattivi riconducibili allo stesso soggetto.
- Chi impugna la determinazione della pena in Cassazione deve contestare in modo specifico e dimostrare l'arbitrarietà o la manifesta illogicità della motivazione, altrimenti la censura è destinata ad essere dichiarata inammissibile.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 18 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 37989/2023 del 18/09/2023
- Sentenza penale · 18 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 37992/2023 del 18/09/2023
- Sentenza penale · 18 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 37993/2023 del 18/09/2023
- Sentenza penale · 18 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 37994/2023 del 18/09/2023
- Sentenza penale · 18 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 37995/2023 del 18/09/2023
- Sentenza penale · 18 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 37997/2023 del 18/09/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →