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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26809/2022 del 12/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da una convenzione tra una società a prevalente partecipazione pubblica, subentrata alla originaria affidataria del programma, e una Regione, nell'ambito di una legge regionale che prevedeva finanziamenti per progetti di miglioramento e certificazione della qualità delle prestazioni sanitarie. La società sosteneva di avere diritto al pagamento integrale del 10% degli investimenti complessivi previsto come rimborso spese/compenso per l'attività svolta, deducendo che la Regione non avesse corrisposto tutte le somme dovute. In primo grado la convenzione era stata ritenuta nulla perché sottoscritta dal Presidente della Giunta anziché dal dirigente competente; in appello la validità era stata riconosciuta, ma la domanda era stata comunque rigettata perché il 10% doveva essere calcolato sugli investimenti effettivamente realizzati/finanziati e non sullo stanziamento complessivo preventivo. Nel ricorso per cassazione la società deduceva: violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per mancata considerazione dei fatti/documenti non contestati e dei rendiconti prodotti; omessa decisione e omessa motivazione su un punto decisivo, per avere la Corte d'appello deciso sulla base di una diversa ricostruzione del dato documentale; errata interpretazione della legge regionale n. 11 del 2001 e della convenzione del 6 agosto 2002, con violazione dell'art. 1362, comma 2, c.c., sostenendo che la percentuale dovesse riferirsi allo stanziamento triennale e non alle somme effettivamente erogate. La Regione ha proposto ricorso incidentale condizionato, che restava subordinato all'eventuale accoglimento del ricorso principale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale, ritenendo infondati i motivi sia in punto di pretesa violazione delle regole sulle prove e sui fatti non contestati, sia in punto di motivazione, sia soprattutto in punto di interpretazione della legge regionale e della convenzione. Ha condiviso la lettura della Corte d'appello secondo cui il 10% pattuito doveva essere calcolato sugli investimenti effettivamente finanziati e realizzati, non sullo stanziamento complessivo del fondo. Conseguentemente, poiché i documenti prodotti provavano la spesa sostenuta ma non il diritto al rimborso nei termini invocati, la censura fondata sulla non contestazione restava irrilevante. Il ricorso incidentale condizionato è stato dichiarato assorbito. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    La mancata contestazione dei fatti può rilevare come elemento probatorio, ma nel caso concreto non era sufficiente a fondare il diritto al pagamento nei termini pretesi, perché la questione decisiva era l'esatta interpretazione del titolo convenzionale e della legge regionale.

  • art. 116 c.p.c.

    La doglianza sulla valutazione delle prove è stata ritenuta infondata, poiché la Corte d'appello aveva correttamente ricostruito il criterio di calcolo del compenso/rimborso sulla base del titolo e della legge.

  • art. 1362, comma 2, c.c.

    Il canone del comportamento complessivo delle parti è stato richiamato come criterio interpretativo della convenzione; la Corte ha ritenuto però che la censura fosse generica, e comunque ha privilegiato un'interpretazione coerente con il testo della legge regionale e con la funzione della prestazione affidata.

  • art. 8 L.R. Calabria n. 11 del 2001

    La norma è stata interpretata nel senso che il riferimento è all'investimento complessivo degli interventi effettivamente finanziati, non allo stanziamento complessivo astratto del fondo; il 10% previsto per la società affidataria va quindi commisurato alle somme concretamente gestite.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    È stato applicato il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato in conseguenza del rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Quando un contratto attuativo di una legge pubblica prevede un corrispettivo o rimborso spese espresso in percentuale, il parametro di calcolo va individuato anzitutto in base al testo della legge e della convenzione, non in base a letture meramente contabili dello stanziamento astratto.
  • La non contestazione dei documenti di spesa può provare l'effettivo sostenimento dei costi, ma non estende di per sé il diritto alla loro integrale rimborsabilità se il titolo negoziale o normativo limita il compenso a una percentuale calcolata su una base diversa.
  • La censura di violazione dell'art. 1362, comma 2, c.c. richiede la specifica indicazione del comportamento successivo delle parti che renderebbe incompatibile l'interpretazione adottata dal giudice di merito; in mancanza, la doglianza è generica.
  • Nell'interpretazione di una convenzione collegata a un programma pubblico, il giudice può valorizzare il significato funzionale della prestazione affidata e la coerenza sistematica con la norma attributiva del potere/finanziamento, fino a escludere che il compenso sia riferito a un fondo solo potenzialmente capiente anziché alle risorse effettivamente impiegate.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneProveImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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