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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08711/2025 del 03/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (condanna)

La controversia

Gli imputati impugnavano la sentenza della Corte d'appello che, riqualificata l'originaria imputazione, aveva condannato uno dei fatti come tentato furto in concorso, esclusa l'aggravante di cui all'art. 625, n. 4, c.p. e rideterminata la pena. La ricorrente difesa di una imputata deduceva violazione di legge per la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., ma la censura riproponeva sostanzialmente le doglianze già avanzate in appello, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione di merito, che aveva valorizzato la non occasionalità della condotta per la presenza di plurimi episodi di furto emersi in procedimenti paralleli. L'altro ricorrente contestava la mancata applicazione dell'attenuante del furto lieve ex art. 626, comma 1, n. 2, c.p., ma il motivo era ritenuto generico perché non spiegava le ragioni della meritevolezza dell'ipotesi invocata e non si confrontava con la valutazione della Corte territoriale, secondo cui l'entità del bene sottratto escludeva che si trattasse di cose destinate a soddisfare un grave ed urgente bisogno.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto il primo motivo non deducibile perché meramente reiterativo di doglianze già esaminate e disattese in appello, dunque privo di specificità; ha inoltre rilevato che la Corte di merito aveva motivato in modo congruo sul diniego della particolare tenuità del fatto, escludendola per la non occasionalità della condotta. Il secondo motivo è stato giudicato generico, poiché non illustrava in concreto i presupposti dell'attenuante del furto lieve e non confutava la motivazione della sentenza impugnata sull'assenza di un grave ed urgente bisogno. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 56 c.p.

    richiamato come base della qualificazione del tentato furto

  • art. 110 c.p.

    richiamato per il concorso di persone nel reato

  • art. 624 c.p.

    norma incriminatrice del furto, nella fattispecie riqualificata in appello

  • art. 625, n. 4, c.p.

    aggravante del furto esclusa dalla Corte di appello

  • art. 131-bis c.p.

    causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, negata per la non occasionalità della condotta

  • art. 626, comma 1, n. 2, c.p.

    attenuante del furto lieve, ritenuta non applicabile perché non risultava che i beni sottratti fossero destinati a soddisfare un grave ed urgente bisogno

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è deducibile una censura che si limiti a reiterare pedissequamente motivi già proposti in appello e già disattesi dal giudice di merito, senza una critica argomentata alla sentenza impugnata.
  • Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico: la mera riproposizione di doglianze precedenti o l'assenza di un confronto con le argomentazioni decisive della sentenza comportano l'inammissibilità del ricorso.
  • La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. può essere esclusa quando la condotta non appaia occasionale, specie se emergano plurimi episodi analoghi in procedimenti paralleli.
  • L'attenuante del furto lieve ex art. 626, comma 1, n. 2, c.p. richiede che le cose sottratte siano dirette a soddisfare un grave ed urgente bisogno; se la motivazione di merito esclude tale presupposto sulla base dell'entità del bene sottratto, la censura deve confrontarsi specificamente con tale dato.
  • L'attenuante del furto lieve ha natura oggettiva e va valutata con riferimento al fatto storico realizzato dai concorrenti, non alle condizioni soggettive del singolo partecipe.

Come è indicizzato

MaterieFurtoCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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