Sentenza n. 1168/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento del provvedimento n. 73 del 26 luglio 2022 a firma del responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Procida
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento comunale di acquisizione gratuita al patrimonio pubblico di opere abusive realizzate su particella demaniale e di irrogazione della sanzione pecuniaria di 4.000 euro
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento comunale adottato dopo l’inottemperanza a una precedente ordinanza di demolizione relativa a una porzione di manufatto, di 1,80 mq, realizzata su particella demaniale. Ha dedotto, in primo luogo, la violazione degli artt. 31 e 35 del d.P.R. n. 380/2001, la carenza dei presupposti di fatto e di diritto, lo sviamento, la perplessità e la manifesta ingiustizia, sostenendo che l’amministrazione avesse erroneamente applicato le conseguenze previste dall’art. 31, ossia l’acquisizione gratuita e la sanzione pecuniaria, a fronte di un abuso disciplinato dall’art. 35. Ha inoltre dedotto la violazione dell’art. 7 l. n. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per la fondatezza assorbente del primo motivo e ha annullato il provvedimento impugnato. Ha ritenuto che, per gli abusi edilizi realizzati su suolo pubblico o demaniale, l’art. 35 del d.P.R. n. 380/2001 preveda esclusivamente la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi, previa diffida non rinnovabile al responsabile dell’abuso. La disciplina speciale non consente né l’acquisizione gratuita delle opere abusive né l’irrogazione della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 31, comma 4, d.P.R. n. 380/2001. L’inottemperanza all’ordine di demolizione adottato ai sensi dell’art. 35 non determina quindi le conseguenze previste dall’art. 31, ma impone al Comune di procedere direttamente alla demolizione e al ripristino, a spese del responsabile. Il secondo motivo è stato assorbito. Il Comune è stato condannato alle spese, liquidate in 2.000 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 35 d.P.R. n. 380/2001
“l'abuso edilizio sul suolo di proprietà pubblica impone la misura, vincolata, della demolizione e del ripristino dello stato dei luoghi”
La disposizione speciale per gli abusi realizzati su suolo pubblico o demaniale impone la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi; non consente l’acquisizione gratuita dell’opera né l’applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dall’art. 31.
art. 31 d.P.R. n. 380/2001
“il pagamento della somma di € 4.000,00 (...) ai sensi dell’art. 31, comma 4”
La disciplina ordinaria dell’art. 31, inclusa l’acquisizione gratuita e la sanzione pecuniaria conseguenti all’inottemperanza, non è applicabile agli abusi ricadenti nell’ambito speciale dell’art. 35.
art. 31, comma 4, d.P.R. n. 380/2001
“il pagamento della somma di € 4.000,00”
La sanzione pecuniaria prevista dalla disposizione non può essere applicata in caso di inottemperanza a un ordine di demolizione adottato ai sensi dell’art. 35 per un abuso su suolo demaniale.
art. 7 l. n. 241/1990
La censura relativa all’omessa comunicazione di avvio del procedimento è stata assorbita e non è stata decisa nel merito.
Massime di principio
- Per gli abusi edilizi realizzati su suolo pubblico o demaniale, l’art. 35 del d.P.R. n. 380/2001 costituisce disciplina speciale rispetto all’art. 31 e impone la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi quale misura sanzionatoria vincolata.
- L’art. 35 del d.P.R. n. 380/2001 non consente, a seguito dell’inottemperanza all’ordine di demolizione, l’acquisizione gratuita dell’opera abusiva al patrimonio comunale, poiché l’opera realizzata su suolo pubblico non può essere acquisita gratuitamente ai sensi della disciplina ordinaria dell’art. 31.
- La sanzione pecuniaria prevista dall’art. 31, comma 4, del d.P.R. n. 380/2001 non è applicabile all’inottemperanza a un ordine di demolizione adottato ai sensi dell’art. 35 per opere abusive insistenti su suolo demaniale.
- In caso di mancata ottemperanza all’ordine di demolizione relativo a un abuso su suolo demaniale, il Comune deve procedere direttamente alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi, ponendo le relative spese a carico del responsabile dell’abuso; non può sostituire tali conseguenze con l’acquisizione gratuita o con la sanzione pecuniaria previste dall’art. 31.
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