Sentenza del 22/01/2021 n. 207 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
PROCESSO - Consulenza tecnica d'ufficio - Deposito di nuova documentazione in contraddittorio durante le operazioni peritali - Ammissibilità - Sussiste - Produzione di ulteriore documentazione in sede di osservazioni alla relazione peritale - Ammissibilità - Non sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di avvisi di accertamento per gli anni 2009-2013 (IRES, IRAP, IVA, IRPEF) per costi aziendali disconosciuti come non documentalmente provati. In sede di appello è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio (C.T.U.) per ricostruire il reddito. Durante le operazioni peritali la società ha depositato ulteriore documentazione autorizzata dal C.T.U.; successivamente, nelle osservazioni/replique alla relazione del C.T.U., ha prodotto ulteriore materiale documentale. Questione centrale: ammissibilità della documentazione prodotta durante le operazioni peritali (in contraddittorio) e della documentazione prodotta successivamente in replica alla relazione del C.T.U.
La decisione
Appello parzialmente accolto: la Commissione ha ritenuto ammissibile esclusivamente la documentazione già negli atti e quella prodotta durante le operazioni peritali in contraddittorio (la cosiddetta "II^ ipotesi" del C.T.U.), e ha disposto che l'Agenzia ridetermini le basi imponibili per IRES e IRAP in conformità alla II^ ipotesi indicata a pag.67 della relazione del dott. Z. La documentazione prodotta tardivamente in sede di replica alla relazione del C.T.U. è stata dichiarata inammissibile e le conclusioni basate su di essa (la "terza ipotesi") non sono state accolte. Le spese del doppio grado sono compensate; i costi della C.T.U. sono posti per metà a carico di ciascuna parte e liquidati in complessivi euro 10.256,38 oltre accessori.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600/1973
Termine perentorio per l'esibizione documentale in sede amministrativa: la mancata o intempestiva esibizione comporta preclusione processuale della produzione successiva in giudizio.
D.lgs. n. 546/1992
Pur previsto dall'art.58, comma 2, il giudice sottolinea che la regola di preclusione per mancata esibizione in sede amministrativa prevale e non è sanata dall'inerzia dell'Amministrazione che non eccepisca in udienza.
Cass. Sez. 5, Sentenza n. 22745 del 09/11/2016
Giurisprudenza richiamata a sostegno del principio che l'omessa o intempestiva esibizione documentale in sede amministrativa causa la preclusione della produzione dei documenti in giudizio.
D.M. 30 maggio 2002
Criterio applicato per determinare il tetto massimo del compenso per l'attività di C.T.U., considerata la mole della documentazione e le annualità esaminate.
Massime di principio
- In una C.T.U. tributaria sono ammissibili i documenti già presenti negli atti e quelli prodotti durante le operazioni peritali in contraddittorio; tali documenti possono essere valorizzati dal consulente per la ricostruzione del reddito.
- La produzione di documentazione fuori termine, in particolare in replica alla relazione del C.T.U., è generalmente inammissibile e non può essere utilizzata per modificare la ricostruzione del reddito, salvo che non sussistano specifiche giustificazioni di tempestività.
- Prospetti e conteggi non supportati da idonea documentazione probatoria (es. estratti conto, registri, giustificativi di spesa) possono non essere ritenuti idonei a dimostrare costi deducibili.
- La mancata esibizione dei documenti nella fase amministrativa comporta la preclusione processuale della loro produzione in giudizio; l'inerzia dell'Amministrazione finanziaria a non eccepire non sanifica tale preclusione.
- Quando il C.T.U. elabora più ipotesi, il giudice può accogliere solo quella fondata sui documenti ammissibili; eventuali ipotesi basate su materiale tardivo vengono scartate.
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