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Sentenza

Sentenza del 22/01/2021 n. 207 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia

PROCESSO - Consulenza tecnica d'ufficio - Deposito di nuova documentazione in contraddittorio durante le operazioni peritali - Ammissibilità - Sussiste - Produzione di ulteriore documentazione in sede di osservazioni alla relazione peritale - Ammissibilità - Non sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione di avvisi di accertamento per gli anni 2009-2013 (IRES, IRAP, IVA, IRPEF) per costi aziendali disconosciuti come non documentalmente provati. In sede di appello è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio (C.T.U.) per ricostruire il reddito. Durante le operazioni peritali la società ha depositato ulteriore documentazione autorizzata dal C.T.U.; successivamente, nelle osservazioni/replique alla relazione del C.T.U., ha prodotto ulteriore materiale documentale. Questione centrale: ammissibilità della documentazione prodotta durante le operazioni peritali (in contraddittorio) e della documentazione prodotta successivamente in replica alla relazione del C.T.U.

La decisione

Appello parzialmente accolto: la Commissione ha ritenuto ammissibile esclusivamente la documentazione già negli atti e quella prodotta durante le operazioni peritali in contraddittorio (la cosiddetta "II^ ipotesi" del C.T.U.), e ha disposto che l'Agenzia ridetermini le basi imponibili per IRES e IRAP in conformità alla II^ ipotesi indicata a pag.67 della relazione del dott. Z. La documentazione prodotta tardivamente in sede di replica alla relazione del C.T.U. è stata dichiarata inammissibile e le conclusioni basate su di essa (la "terza ipotesi") non sono state accolte. Le spese del doppio grado sono compensate; i costi della C.T.U. sono posti per metà a carico di ciascuna parte e liquidati in complessivi euro 10.256,38 oltre accessori.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600/1973

    Termine perentorio per l'esibizione documentale in sede amministrativa: la mancata o intempestiva esibizione comporta preclusione processuale della produzione successiva in giudizio.

  • D.lgs. n. 546/1992

    Pur previsto dall'art.58, comma 2, il giudice sottolinea che la regola di preclusione per mancata esibizione in sede amministrativa prevale e non è sanata dall'inerzia dell'Amministrazione che non eccepisca in udienza.

  • Cass. Sez. 5, Sentenza n. 22745 del 09/11/2016

    Giurisprudenza richiamata a sostegno del principio che l'omessa o intempestiva esibizione documentale in sede amministrativa causa la preclusione della produzione dei documenti in giudizio.

  • D.M. 30 maggio 2002

    Criterio applicato per determinare il tetto massimo del compenso per l'attività di C.T.U., considerata la mole della documentazione e le annualità esaminate.

Massime di principio

  • In una C.T.U. tributaria sono ammissibili i documenti già presenti negli atti e quelli prodotti durante le operazioni peritali in contraddittorio; tali documenti possono essere valorizzati dal consulente per la ricostruzione del reddito.
  • La produzione di documentazione fuori termine, in particolare in replica alla relazione del C.T.U., è generalmente inammissibile e non può essere utilizzata per modificare la ricostruzione del reddito, salvo che non sussistano specifiche giustificazioni di tempestività.
  • Prospetti e conteggi non supportati da idonea documentazione probatoria (es. estratti conto, registri, giustificativi di spesa) possono non essere ritenuti idonei a dimostrare costi deducibili.
  • La mancata esibizione dei documenti nella fase amministrativa comporta la preclusione processuale della loro produzione in giudizio; l'inerzia dell'Amministrazione finanziaria a non eccepire non sanifica tale preclusione.
  • Quando il C.T.U. elabora più ipotesi, il giudice può accogliere solo quella fondata sui documenti ammissibili; eventuali ipotesi basate su materiale tardivo vengono scartate.

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