Sentenza del 22/01/2021 n. 104 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
IVA - rimborso - credito non contestato - indicazione in dichiarazione - termine decennale di prescrizione - è tale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente chiedeva il riconoscimento e il rimborso di un credito IVA desumibile dalle sue dichiarazioni. La questione principale era quale termine si applicasse per la tutela: se il termine biennale decadenziale previsto dall'art. 21 del d.lgs. 546/1992 (ex art. 21 procedura tributaria) o il termine di prescrizione decennale previsto dall'art. 2946 c.c., posto che il credito risultava dalle dichiarazioni e non era stato contestato dall'Amministrazione.
La decisione
Il giudice ha ritenuto che, quando il credito IVA è immediatamente desumibile dalla dichiarazione e non è oggetto di contestazione amministrativa, non è necessaria una specifica istanza di rimborso ai fini della conservazione del diritto: l'istanza è solo il presupposto di esigibilità per l'avvio del procedimento amministrativo, ma non altera il termine applicabile per l'estinzione del diritto. Pertanto non trova applicazione il termine biennale decadenziale previsto dall'art. 21 d.lgs. 546/92; si applica invece il termine prescrizionale decennale di cui all'art. 2946 c.c. Il ricorso del contribuente è stato accolto nella misura in cui viene confermato il carattere decennale della prescrizione per il rimborso del credito IVA non contestato.
Norme richiamate
art. 21 d.lgs. 546/1992
Il termine biennale previsto da tale norma configura un termine decadenziale collegato al procedimento contenzioso tributario e all'articolazione dei rimedi, ma non è applicabile quando il credito è già desumibile dalla dichiarazione e non è contestato dall'Amministrazione; non può essere usato per abbreviare il termine prescrizionale del diritto al rimborso in tali casi.
art. 2946 Cod. civ.
La prescrizione ordinaria decennale trova applicazione per il diritto al rimborso di un credito IVA non contestato e desumibile dalle dichiarazioni, quindi il diritto si prescrive in 10 anni salvo diversi termini specifici previsti dalla legge.
Massime di principio
- Se il credito IVA è immediatamente desumibile dalla dichiarazione e non viene contestato dall'Amministrazione, non è necessario presentare una specifica istanza di rimborso per preservare il diritto: il termine prescrizionale applicabile è quello ordinario decennale (art. 2946 c.c.).
- Il termine biennale di cui all'art. 21 d.lgs. 546/92 è una scadenza di natura procedimentale/decadenziale collegata all'esercizio di rimedi/processi tributari e non può essere utilizzata per estinguere anticipatamente diritti sostanziali quando il credito è documentato e non contestato.
- In presenza di contestazione amministrativa esplicita del credito IVA, la dinamica dei termini può cambiare: va valutato caso per caso se e quando scatta l'esigibilità del credito e quali termini (decadenziali o prescrizionali) siano applicabili.
- Per cautela amministrativa e probatoria, è comunque consigliabile conservare tutta la documentazione probatoria e, se si vuole attivare immediatamente la procedura amministrativa per ottenere il rimborso, presentare l'istanza formale; ciò non modifica però il decorso della prescrizione quando il credito è già documentato e non contestato.
- La decorrenza della prescrizione va calcolata dal momento in cui il diritto al rimborso è esigibile e può essere fatto valere (per esempio dalla data di presentazione della dichiarazione che evidenzia il credito), salvo interruzioni o atti interruttivi previsti dalla legge.
Testo integrale
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