Sentenza del 22/01/2021 n. 9 - Comm. Trib. II grado di Trento
Processo tributario - Cessazione della materia del contendere a causa di annullamento in autotutela - Regolazione delle spese di lite - Valutazione della sopravvenienza degli elementi posti a fondamento dell'autotutela.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato un atto tributario. Prima della definizione del processo l'Amministrazione ha annullato l'atto in sede di autotutela sulla base di elementi sopravvenuti. La questione giuridica è se la cessazione della materia del contendere per annullamento in autotutela determini automaticamente la condanna dell'ente alle spese (regola della soccombenza virtuale) oppure se il giudice possa disporre la compensazione delle spese quando l'annullamento è fondato su nuovi elementi valutati dopo l'emanazione dell'atto impugnato.
La decisione
Il giudice ha ritenuto che la cessazione della materia del contendere per annullamento in autotutela non impone automaticamente la condanna alle spese in favore del ricorrente secondo la regola della soccombenza virtuale. Se l'annullamento corrisponde al ritiro non di un atto viziato ab origine ma di un atto che l'autorità stessa ha successivamente valutato illegittimo in funzione di elementi sopravvenuti, il giudice può disporre la compensazione delle spese di lite. Pertanto non è automatica la statuizione di condanna alle spese a carico dell'Amministrazione; la decisione sulle spese dipende dalla natura dell'annullamento e dalla valutazione dei fatti sopravvenuti.
Norme richiamate
art. 15 d.lgs. n. 546/1992
L'art. 15 disciplina la regolazione delle spese di lite: il giudice valuta la succombenza e può disporre condanna o compensazione. Nel caso esaminato il principio è applicato nel senso che la compensazione è ammessa quando l'annullamento dipende da sopravvenienze valutate dall'Amministrazione.
art. 46 d.lgs. n. 546/1992
L'art. 46 riguarda la cessazione della materia del contendere. La Corte interpreta che la cessazione per annullamento in autotutela non comporta automaticamente effetti processuali sulle spese (soccombenza virtuale), dovendosi esaminare la causa dell'annullamento (vizio originario vs elementi sopravvenuti).
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere per annullamento amministrativo non comporta automaticamente la condanna alle spese a carico dell'Amministrazione; il giudice deve valutare la natura e le ragioni dell'annullamento.
- Se l'atto viene ritirato perché viziato ab origine o perché l'Amministrazione riconosce l'errore originario, la regola della soccombenza virtuale può portare alla condanna dell'Amministrazione alle spese a favore del ricorrente.
- Se l'annullamento è motivato dalla emersione di nuovi elementi sopravvenuti che hanno indotto l'Amministrazione a ritenere illegittimo l'atto, il giudice può ritenere giustificata la compensazione delle spese.
- In giudizio è importante che la parte che invoca l'annullamento documenti la natura dell'autotutela (se sia per vizio originario o per sopravvenienze) perché ciò influenza la decisione sulle spese.
- Le parti devono chiedere espressamente nel giudizio la pronuncia sulle spese e fornire elementi probatori e argomentazioni sulla natura dell'annullamento per orientare la decisione del giudice.
- Per il futuro, in casi analoghi il comportamento amministrativo e il tempestivo emergere di nuovi elementi vanno valutati dal giudice; la mera cessazione della materia non garantisce automaticamente il riconoscimento dello status di 'vincitore' ai fini delle spese.
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