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Sentenza

Sentenza del 22/01/2021 n. 106 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Imposta sul reddito delle società - società a "ristretta base proprietaria" - presunzione di distribuzione degli utili - prova contraria del socio - è ammissibile. Società a "ristretta base proprietaria" - accertamento - definitività nei confronti del socio - non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

accertamento di maggior reddito nei confronti della società a ristretta base proprietaria con applicazione della presunzione di distribuzione degli utili a favore dei soci; il socio ha contestato l'effetto vincolante della definitività dell'accertamento societario nei confronti del singolo socio e ha chiesto che fosse ammessa la prova contraria che i proventi non sono stati distribuiti o che egli era estraneo alla gestione o non era più socio nel periodo rilevante

La decisione

il giudice ha ritenuto che la definitività dell'accertamento nei confronti della società non fa automaticamente stato nei confronti del singolo socio: il socio può fornire prova contraria dimostrando che gli utili non sono stati effettivamente distribuiti o che era assolutamente e oggettivamente estraneo alla gestione; inoltre la presunzione di percezione degli utili non trova applicazione quando l'attività di accertamento riguarda un periodo in cui l'interessato non era più socio

Norme richiamate

  • norme sul reddito delle società e sulla presunzione di distribuzione degli utili (regolamentazione TUIR e prassi/giurisprudenza correlate)

    la norma e la prassi che ammettono la presunzione di distribuzione degli utili alle società a ristretta base proprietaria sono state interpretate in senso non assoluto: la presunzione è superabile con prova contraria del socio (assenza di distribuzione, estraneità alla gestione, perdita della qualità di socio nel periodo accertato) e la definitività dell'accertamento societario non è automaticamente trasferibile al singolo socio

Massime di principio

  • La definitività di un accertamento tributario nei confronti della società non vincola automaticamente i singoli soci: ciascun socio può dimostrare che non ha percepito utili non dichiarati.
  • La presunzione di distribuzione degli utili nelle società a ristretta base proprietaria è relativa e può essere efficacemente contrastata con prove documentali e fattuali (es. scritture bancarie, verbali assembleari, documentazione contabile che dimostri reinvestimenti o inesistenza di distribuzioni).
  • La presunzione non si applica se il socio prova la sua assoluta e oggettiva estraneità alla gestione societaria (assenza di potere di disposizione o gestione) o se al tempo dell'accertamento non risultava più socio.
  • In situazioni analoghe, il contribuente deve preparare e documentare con cura la prova contraria (movimenti bancari, delibere, incarichi, cessazione della qualità di socio) perché l'onere di allegare elementi che escludano la percezione degli utili grava sul socio.
  • Gli accertamenti effettuati sull'ente non esauriscono il giudizio fiscale individuale: le posizioni dei singoli contribuenti vanno valutate separatamente anche quando derivano da stesse risultanze aziendali.

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