Sentenza del 22/01/2021 n. 108 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento n. 1/2017 relativo all'imposta comunale sulla pubblicità per quattro impianti poster (6x3) ritenuti non dichiarati; l'ente accertatore ha richiesto imposta, sanzioni e interessi per omessa o infedele denuncia e omesso/ritardato pagamento. In primo grado la CTP Ferrara ha parzialmente rideterminato l'imposta (euro 12.841,14) ma ha rigettato l'annullamento dell'avviso e l'esenzione dalle sanzioni; la CTR di Bologna ha confermato la sentenza di primo grado ma la decisione conteneva motivazione su questione non dibattuta (mezzo pubblicitario = segnale o supporto materiale). La ricorrente ha chiesto revocazione della sentenza regionale e la decisione sul merito, deducendo che la dichiarazione cumulativa era stata inviata via PEC il 25/01/2017 e il pagamento della prima rata effettuato il 30/01/2017 nei termini, per cui l'avviso risultava privo di presupposti e le sanzioni ingiustificate.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna (Sez. VIII) ha disposto la revocazione della sentenza della CTR Bologna (art. 64 e ss. D.Lgs. 546/1992 e art. 395 n.4 c.p.c.), ha esaminato il merito ex art. 67 D.Lgs. 546/1992 e ha accolto l'appello riproposto: ha riformato la sentenza della CTP Ferrara annullando l'avviso di accertamento n.1/2017 in relazione all'imposta pubblicitaria per i quattro impianti, rilevando che la denuncia cumulativa e il pagamento erano stati effettuati prima dell'effetto dell'avviso e che le sanzioni non potevano essere applicate alla tardività in mancanza di previsione di legge. Ha inoltre rilevato l'abrogazione dell'art.23 D.Lgs. 507/1993 e richiamato il principio di legalità/tassatività delle sanzioni (D.Lgs. 472/1997). La resistente (I.C.A.) è stata condannata al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi, liquidate in euro 5.000,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
art. 64 e ss.; art. 67; art. 52
art.64 ss.: fondamento per la revocazione per errore di fatto risultante dagli atti; art.67: possibilità per la Commissione di decidere il merito in sede rescindente/rescissoria; art.52 citato nel dispositivo.
Codice di procedura civile
richiamato quale norma che consente la revocazione per errori di fatto o decisioni inconferenti rispetto alla materia del contendere.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
art. 3 (secondo comma richiamato nella decisione)
principio di legalità e tassatività delle sanzioni amministrative tributarie; applicazione del principio secondo cui, salvo diversa previsione di legge, non si possono irrogare sanzioni per fatti che una legge successiva non considera più punibili.
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507
la norma citata come possibile base per equiparare tardività a omissione è stata abrogata dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160 (art.1, comma 847); pertanto non può sostenere l'irrogazione delle sanzioni nella fattispecie.
Giurisprudenza richiamata nella sentenza oggetto di revocazione
Cass. sent. XXX/2012 (richiamata dalla decisione poi ritenuta inconferente)
la Corte ha osservato che la precedente decisione della CTR aveva fatto riferimento a tale orientamento su questione non discussa dalle parti (natura del mezzo pubblicitario), motivo che ha reso la sentenza inconferente al litis contestus e quindi revocabile.
Massime di principio
- La revocazione ex art.64 D.Lgs. 546/1992 è ammissibile quando la decisione è inconferente rispetto alla materia dibattuta e presenta un errore di fatto desumibile dagli atti; in tal caso il giudice regionale può riaprire e decidere il merito ex art.67.
- Se il contribuente ha presentato la dichiarazione (anche cumulativa) e ha effettuato il pagamento nei termini utili prima dell'efficacia dell'avviso di accertamento, l'avviso può essere privo di presupposti e va annullato.
- Le sanzioni amministrative tributarie devono essere interpretate in modo restrittivo: la tardiva denuncia non può essere automaticamente equiparata all'omissione se la legge non lo prevede espressamente (principio di legalità/tassatività delle sanzioni, D.Lgs. 472/1997).
- Nel controllo di decisioni giudiziali, il riferimento a norme o questioni non sollevate dalle parti e non pertinenti al litis contestus può costituire valida ragione di revocazione della sentenza.
- Verificare sempre l'esistenza o l'abrogazione di norme richiamate come fondamento sanzionatorio (es. art.23 D.Lgs. 507/1993) e l'effetto di eventuali modifiche legislative sopravvenute sulla possibilità di irrogare sanzioni.
- In controversie tributarie relative a dichiarazioni e pagamenti, documentazioni temporali (PEC, ricevute di pagamento) sono determinanti per valutare l'esistenza dei presupposti dell'accertamento e delle sanzioni.
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