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Sentenza

Sentenza del 22/01/2021 n. 108 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione dell'avviso di accertamento n. 1/2017 relativo all'imposta comunale sulla pubblicità per quattro impianti poster (6x3) ritenuti non dichiarati; l'ente accertatore ha richiesto imposta, sanzioni e interessi per omessa o infedele denuncia e omesso/ritardato pagamento. In primo grado la CTP Ferrara ha parzialmente rideterminato l'imposta (euro 12.841,14) ma ha rigettato l'annullamento dell'avviso e l'esenzione dalle sanzioni; la CTR di Bologna ha confermato la sentenza di primo grado ma la decisione conteneva motivazione su questione non dibattuta (mezzo pubblicitario = segnale o supporto materiale). La ricorrente ha chiesto revocazione della sentenza regionale e la decisione sul merito, deducendo che la dichiarazione cumulativa era stata inviata via PEC il 25/01/2017 e il pagamento della prima rata effettuato il 30/01/2017 nei termini, per cui l'avviso risultava privo di presupposti e le sanzioni ingiustificate.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna (Sez. VIII) ha disposto la revocazione della sentenza della CTR Bologna (art. 64 e ss. D.Lgs. 546/1992 e art. 395 n.4 c.p.c.), ha esaminato il merito ex art. 67 D.Lgs. 546/1992 e ha accolto l'appello riproposto: ha riformato la sentenza della CTP Ferrara annullando l'avviso di accertamento n.1/2017 in relazione all'imposta pubblicitaria per i quattro impianti, rilevando che la denuncia cumulativa e il pagamento erano stati effettuati prima dell'effetto dell'avviso e che le sanzioni non potevano essere applicate alla tardività in mancanza di previsione di legge. Ha inoltre rilevato l'abrogazione dell'art.23 D.Lgs. 507/1993 e richiamato il principio di legalità/tassatività delle sanzioni (D.Lgs. 472/1997). La resistente (I.C.A.) è stata condannata al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi, liquidate in euro 5.000,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    art. 64 e ss.; art. 67; art. 52

    art.64 ss.: fondamento per la revocazione per errore di fatto risultante dagli atti; art.67: possibilità per la Commissione di decidere il merito in sede rescindente/rescissoria; art.52 citato nel dispositivo.

  • Codice di procedura civile

    richiamato quale norma che consente la revocazione per errori di fatto o decisioni inconferenti rispetto alla materia del contendere.

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    art. 3 (secondo comma richiamato nella decisione)

    principio di legalità e tassatività delle sanzioni amministrative tributarie; applicazione del principio secondo cui, salvo diversa previsione di legge, non si possono irrogare sanzioni per fatti che una legge successiva non considera più punibili.

  • D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507

    la norma citata come possibile base per equiparare tardività a omissione è stata abrogata dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160 (art.1, comma 847); pertanto non può sostenere l'irrogazione delle sanzioni nella fattispecie.

  • Giurisprudenza richiamata nella sentenza oggetto di revocazione

    Cass. sent. XXX/2012 (richiamata dalla decisione poi ritenuta inconferente)

    la Corte ha osservato che la precedente decisione della CTR aveva fatto riferimento a tale orientamento su questione non discussa dalle parti (natura del mezzo pubblicitario), motivo che ha reso la sentenza inconferente al litis contestus e quindi revocabile.

Massime di principio

  • La revocazione ex art.64 D.Lgs. 546/1992 è ammissibile quando la decisione è inconferente rispetto alla materia dibattuta e presenta un errore di fatto desumibile dagli atti; in tal caso il giudice regionale può riaprire e decidere il merito ex art.67.
  • Se il contribuente ha presentato la dichiarazione (anche cumulativa) e ha effettuato il pagamento nei termini utili prima dell'efficacia dell'avviso di accertamento, l'avviso può essere privo di presupposti e va annullato.
  • Le sanzioni amministrative tributarie devono essere interpretate in modo restrittivo: la tardiva denuncia non può essere automaticamente equiparata all'omissione se la legge non lo prevede espressamente (principio di legalità/tassatività delle sanzioni, D.Lgs. 472/1997).
  • Nel controllo di decisioni giudiziali, il riferimento a norme o questioni non sollevate dalle parti e non pertinenti al litis contestus può costituire valida ragione di revocazione della sentenza.
  • Verificare sempre l'esistenza o l'abrogazione di norme richiamate come fondamento sanzionatorio (es. art.23 D.Lgs. 507/1993) e l'effetto di eventuali modifiche legislative sopravvenute sulla possibilità di irrogare sanzioni.
  • In controversie tributarie relative a dichiarazioni e pagamenti, documentazioni temporali (PEC, ricevute di pagamento) sono determinanti per valutare l'esistenza dei presupposti dell'accertamento e delle sanzioni.

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