Sentenza del 22/01/2021 n. 113 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
IRES - Costi per sponsorizzazioni - Deducibilità - Onere della prova grava sul contribuente - Operazioni oggettivamente inesistenti - Prova mediante presunzioni - Legittima.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Contestazione della deducibilità ai fini IRES di costi contabilizzati come sponsorizzazioni. L'Amministrazione ha disconosciuto la deducibilità sostenendo l'inesistenza o l'indimostrabilità delle operazioni sottostanti
La decisione
La sentenza afferma che l'onere di provare la deducibilità dei costi grava sul contribuente, che deve dimostrare di aver effettivamente sostenuto le spese. Anche quando il contribuente produce fatture e ricevute di pagamento, l'Amministrazione può controprovare l'esistenza delle operazioni mediante presunzioni. Spetta al giudice del merito valutare, nel complesso, l'impianto probatorio e decidere sull'effettiva esistenza delle operazioni contestate
Norme richiamate
Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) - discipline IRES
La deducibilità dei costi per sponsorizzazioni è soggetta alla prova da parte del contribuente circa l'effettivo sostenimento e la riconducibilità alla gestione d'impresa
Codice Civile, art. 2697 (onere della prova)
Conferma che l'onere della prova grava su chi deduce un fatto; il giudice può ammettere e valorizzare presunzioni per ricostruire l'inesistenza delle operazioni
Massime di principio
- Il contribuente che deduce costi deve custodire e produrre elementi che dimostrino non solo la fattura e il pagamento, ma anche l'effettivo svolgimento della prestazione (contratti, materiale pubblicitario, riscontri oggettivi sull'attività svolta, corrispondenza, prove di benefici ottenuti dal patrocinio).
- Le fatture e le ricevute di pagamento non sono, di per sé, prova assoluta dell'effettuazione dell'operazione: l'Amministrazione può utilizzare presunzioni (es. incongruenze, assenza di logica economica, ripetitività anomala, mancanza di riscontri esterni) per dimostrarne l'inesistenza.
- Spetta al giudice del merito valutare l'insieme delle prove e delle presunzioni: decisioni favorevoli al contribuente richiedono un quadro probatorio complessivo convincente che renda credibile l'effettivo sostenimento e la natura della spesa.
- In situazioni simili è strategico per il contribuente produrre elementi che colleghino direttamente la spesa all'attività di impresa (es. evidenze di visibilità, elenco eventi, testimoni, contratti di sponsorizzazione con dettagli sulle prestazioni, movimenti bancari riferiti, report sull'esposizione pubblicitaria).
- Le presunzioni dell'Amministrazione devono essere fondate e supportate da elementi oggettivi; se tali presunzioni risultano infondate o contraddette da riscontri documentali credibili, il contribuente può ottenere l'accoglimento del ricorso.
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