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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45587/2024 del 11/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato il sequestro preventivo di un'area di cantiere (circa 1.480 mq) e dei beni strumentali ivi rinvenuti per il reato previsto dall'art. 44, d.P.R. n. 380/2001 (T.U. edilizia). Il ricorrente deduce: (1) vizio di violazione di legge e mancanza di fumus perché i lavori sarebbero stati eseguiti in forza di titoli edilizi validi (permessi di costruire e SCIA), l'area sarebbe classificata come zona B2 dal PUC e dagli API e la "tombatura" sarebbe attività edilizia libera/non incrementativa di volumetria; contesta inoltre il modus procedendi del Comune e richiama la buona fede (voltura del PDC a suo favore); (2) vizio di motivazione e illegittimo esercizio integrativo del potere da parte del tribunale del riesame che avrebbe "puntellato" il sequestro richiamando procedure penali pendenti e negato la buona fede senza adeguata istruttoria.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto entrambi i motivi generici e/o manifestamente infondati. In particolare la Cassazione ha confermato il principio secondo cui, in materia edilizia, il rilascio di un titolo abilitativo non esclude la configurabilità del reato se quel titolo è di fatto illegittimo rispetto alla disciplina urbanistica; il giudice penale può pertanto verificare incidentemente la legittimità del titolo senza svolgere una disapplicazione amministrativa. Il Tribunale del riesame aveva motivato che i titoli erano macroscopicamente illegittimi (area assimilabile a "zona satura" con volumetria già assorbita da precedenti titoli) e che il "volume tombato" risultava sproporzionato e idoneo a costituire volume edilizio; inoltre aveva escluso la buona fede alla luce dell'opacità complessiva della vicenda. Anche il periculum in mora è stato ritenuto adeguatamente motivato (rischio di prosecuzione della condotta e aggravamento delle conseguenze). Condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico sull'edilizia), art. 44

    La Corte ha ritenuto applicabile la fattispecie contravvenzionale dell'art. 44 (esecuzione di lavori "sine titulo"), rilevando che la presenza formale di un permesso non esclude il reato quando il titolo risulti, di fatto, illegittimo rispetto alla disciplina urbanistica.

  • d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico sull'edilizia), art. 31

    Articolo richiamato in relazione agli interventi realizzati senza permesso o in totale difformità/variazioni essenziali; la Corte valuta la conformità dell'intervento alla disciplina urbanistica per determinare il fumus.

  • Codice di procedura penale, art. 321

    Norma richiamata in relazione alla valutazione del fumus commissi delicti ai fini delle misure cautelari; la Corte ritiene corretta la valutazione sommaria del Tribunale del riesame.

  • Costituzione, art. 111, comma 6

    Richiamata dal ricorrente per contestare presunti vizi di motivazione; la Corte ha ritenuto la motivazione del tribunale del riesame, seppure sintetica, sufficiente.

  • Codice penale, artt. 323, 328 e 481

    Norme penali (corruzione/abuso d'ufficio/falsità) evocati nella vicenda come profili di opacità e procedure potenzialmente criminose; la Corte ha ritenuto legittimo che il riesame richiamasse la complessità della vicenda e la possibile presenza di rilevanze penali ulteriori senza che ciò costituisca illegittimo "puntellamento" del sequestro.

  • Codice di procedura penale, art. 591, comma 1, lett. c)

    Richiamato per il principio di inammissibilità del ricorso che non specifichi adeguatamente le ragioni di impugnazione e che riproponga in termini generici le stesse doglianze già valutate in sede di gravame.

Massime di principio

  • La presenza di un permesso di costruire non esclude automaticamente la responsabilità penale: il giudice penale può verificare incidentemente la conformità del titolo agli strumenti urbanistici e alla normativa, senza dover disapplicare l'atto amministrativo.
  • Per escludere il fumus e la responsabilità penale per fatti edilizi la buona fede del soggetto deve risultare chiara e immediatamente percepibile ("ictu oculi"); la mera produzione di titoli amministrativi apparentemente regolari non è sufficiente quando emergono elementi di macroscopica illegittimità.
  • In sede di riesame delle misure cautelari reali il giudice può valutare sommariamente tutti gli elementi della fattispecie (fumus e periculum); la motivazione può essere sintetica ma deve mostrare un raccordo logico che giustifichi la misura.
  • Le doglianze di merito sulla legittimità degli atti amministrativi o su errori procedimentali del Comune sono ordinarmente riservate all'organo amministrativo o al giudice amministrativo e non sostituiscono la verifica penale della conformità dell'intervento edilizio alla normativa urbanistica.
  • Se esistono elementi concreti che indicano rischio di prosecuzione dell'attività abusiva o aggravamento delle conseguenze, il periculum in mora a favore di misure reali (sequestro) può ritenersi motivato.

Testo integrale

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