Ordinanza n. 229/2026 - Venezia, Sezione 3
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della deliberazione n. 23 del 16 gennaio 2026 del Direttore Generale dell’ULSS, comunicata il 27 gennaio 2026, avente ad oggetto «Procedura Aperta telematica per la fornitura di sistemi analitici completi per l’effettuazione di esami di laboratori, con attrezzatura in locazione e fornitura di reagenti e materiali di consumo, suddivisa in 7 Lotti, valevole per la durata di anni 5, aggiudicazione Lotto n. 1. CIG B786C9704B», con la quale è stato aggiudicato il Lotto n. 1 al R.T.I. Roche - Diasorin; - della nota dell’ULSS del 27 gennaio 2026, di comunicazione della predetta determinazione con i verbali della commissione di gara e del seggio di gara, ai sensi dell’art. 90 del D.lgs. 36/2023; - del verbale redatto dalla Commissione Giudicatrice il 17 dicembre 2025, dei verbali del Seggio di Gara redatti in occasione delle sedute del 17 dicembre 2025, del 12 gennaio 2026 (verbale di aggiudicazione) e di tutti i verbali redatti dai predetti soggetti, sia antecedenti che successivi a quelli indicati; - di ogni ulteriore atto presupposto, connesso, conseguente e correlato a quelli oggetto di impugnazione nonché per la declaratoria di illegittimità dell’interpretazione ed applicazione delle prescrizioni capitolari della legge di gara da parte della Commissione Giudicatrice e del Seggio di Gara nella parte in cui consente all’offerta presentata dal R.T.I. Roche - Diasorin di superare il vaglio del possesso delle caratteristiche e dei requisiti tecnici previsti a pena di esclusione; - per l’accertamento e la dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato tra il R.T.I. Roche - Diasorin e l’Azienda ULSS n. 9, per l’acquisizione di quanto costituente oggetto del Lotto 1 della gara; - per l’accertamento del danno ingiusto patito dalla ricorrente e la conseguente condanna dell’Azienda ULSS resistente al risarcimento di detto danno, in via principale in forma specifica con riedizione della graduatoria a seguito dell’esclusione del R.T.I. aggiudicatario ed affidamento alla ricorrente della fornitura oggetto del Lotto n. 1, anche ai sensi degli artt. 122 e 124 c.p.a. ovvero, in via di mero subordine, per equivalente con il pagamento in favore della ricorrente della somma che sarà determinata anche in via equitativa all’esito del giudizio, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla debenza al saldo; in subordine, per l’annullamento - del bando di gara, del disciplinare di gara, del capitolato speciale e degli allegati riferibili alla fornitura costituente oggetto del Lotto 1 (CIG B786C9704B); B) per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Roche Diagnostics s.p.a. il 10 marzo 2026, per la declaratoria di inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso principale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione del Lotto 1 della gara per la fornitura di sistemi analitici completi per esami di laboratorio al RTI Roche-Diasorin, con i relativi verbali e atti di gara
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione del Lotto 1, deducendo l’illegittima ammissione del RTI Roche-Diasorin. In particolare, ha contestato: 1) la non conformità del progetto alla prescrizione capitolare relativa alla compatibilità della collocazione delle apparecchiature con la struttura e gli spazi messi a disposizione dall’ULSS, sostenendo che il collegamento mediante un ponte aereo non fosse consentito; 2) l’omesso rinnovo dei sopralluoghi dopo l’ampliamento degli spazi comunicato con il chiarimento Id 205849353; 3) il rischio che il ponte aereo, in caso di manutenzione, ostruisse il corridoio costituente via di fuga; 4) l’incapacità del sistema offerto di riconoscere i colori dei tappi di alcune provette. Sono state inoltre formulate domande subordinate di annullamento della lex specialis, di dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e di risarcimento, in forma specifica o per equivalente. La controinteressata Roche Diagnostics ha proposto ricorso incidentale chiedendo la declaratoria di inammissibilità o improcedibilità del ricorso principale.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per assenza del fumus boni iuris, rinviando la trattazione di merito all’udienza pubblica del 3 giugno 2026. Quanto al primo motivo, ha ritenuto che il progetto del RTI Roche non contrastasse con l’art. 2 del capitolato: le apparecchiature erano collocate negli spazi messi a disposizione dall’ULSS e il ponte aereo, posto sul soffitto, non comprometteva la fruizione del corridoio. La lex specialis non precludeva tale soluzione e doveva essere interpretata in coerenza con il favor partecipationis. Quanto al secondo motivo, ha rilevato che entrambi i componenti del RTI avevano effettuato i sopralluoghi prescritti e che, dopo l’ampliamento degli spazi, il rinnovo del sopralluogo costituiva una facoltà, non un obbligo. Il terzo motivo è stato ritenuto privo di consistenza perché le vie di fuga erano raggiungibili percorrendo il corridoio in entrambe le direzioni, sicché un’eventuale ostruzione non avrebbe impedito l’esodo. Il quarto motivo è stato ritenuto non assistito da fumus: il medesimo sistema era già utilizzato in un presidio della stessa ULSS con riconoscimento dei colori dei tappi; inoltre, l’identificazione era comunque assicurata dal codice a barre. Le schede tecniche commerciali, riferite a configurazioni standard e aventi finalità promozionale-informativa, non escludevano possibili migliorie del prodotto. Il precedente invocato dalla ricorrente era stato peraltro riformato dal Consiglio di Stato. Il ricorso incidentale non è stato esaminato, perché assorbito dalla reiezione della domanda cautelare. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti propri della tutela cautelare; il TAR ha escluso il fumus boni iuris e ha respinto la sospensione.
art. 90 d.lgs. 36/2023
Richiamato quale base della comunicazione dell’aggiudicazione e degli atti di gara alla ricorrente.
art. 2 del capitolato speciale
La collocazione degli strumenti nelle aree identificate dall’Azienda ULSS … dovrà essere compatibile con la struttura e gli spazi definiti per lo scopo e tale da garantire la gestione degli spazi circostanti
La prescrizione non impedisce una soluzione progettuale con ponte aereo collocato sul soffitto, quando le apparecchiature ricadano negli spazi messi a disposizione e la soluzione non comprometta la fruizione degli spazi circostanti.
artt. 122 e 124 c.p.a.
Richiamati dalla ricorrente a fondamento delle domande di dichiarazione di inefficacia del contratto e di reintegrazione in forma specifica, non esaminate nella fase cautelare.
Massime di principio
- Nella valutazione cautelare di un ricorso contro l’aggiudicazione, la sospensione può essere negata quando le censure sull’ammissione dell’aggiudicatario non presentano fumus boni iuris, anche senza esaminare il ricorso incidentale della controinteressata.
- Le prescrizioni della lex specialis relative alla compatibilità delle apparecchiature con gli spazi messi a disposizione devono essere interpretate, in assenza di un espresso divieto, in coerenza con il favor partecipationis; è ammissibile una soluzione progettuale non tipizzata quando rispetti gli spazi assegnati e non comprometta la loro fruizione.
- Quando il sopralluogo prescritto dalla lex specialis sia stato regolarmente effettuato e l’amministrazione successivamente ampli gli spazi disponibili, il rinnovo del sopralluogo non è necessario se la disciplina di gara non lo impone e l’amministrazione lo considera una mera facoltà.
- Il rischio di ostruzione di una via di fuga non dimostra l’inidoneità dell’offerta se, secondo la concreta configurazione dei luoghi, le vie di esodo restano raggiungibili attraverso percorsi alternativi.
- Le schede tecniche commerciali riferite a configurazioni standard non escludono, di per sé, che il prodotto offerto possa presentare configurazioni o migliorie ulteriori, soprattutto quando la prestazione richiesta sia comprovata dall’utilizzo del medesimo sistema in una struttura appartenente alla stessa amministrazione e da modalità alternative di identificazione previste dal capitolato.
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