Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4638/2024 del 01/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria che aveva respinto il riesame avverso la misura di custodia cautelare in carcere disposta dal G.I.P. per associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti (art. 74 d.P.R. n. 309/1990) e per plurimi episodi di importazione di ingenti quantitativi di stupefacente (artt. 73 e 80 d.P.R. 309/1990), nonché per autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.) e intestazione fraudolenta di beni (art. 512-bis c.p.). Il ricorrente deduceva, tra l'altro: vizio di identificazione rispetto agli user identifier e nickname emersi da intercettazioni criptate; assenza di gravi indizi di colpevolezza; travisamento degli atti e delle prove; errata qualificazione giuridica dei fatti; insussistenza dell'aggravante della transnazionalità; e violazione dei criteri di proporzionalità e delle esigenze cautelari.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché fondato su motivi improponibili in sede di legittimità, manifestamente infondati o privi di specifico interesse all'impugnazione (art. 591 cod. proc. pen.). Il Collegio ha ritenuto che molte delle questioni sollevate siano di fatto (identificazione dagli user identifier, valutazione delle intercettazioni, apprezzamento della prova) e quindi rimettibili al giudice della cautela; altre questioni (esclusione dell'aggravante transnazionale) non avrebbero inciso sui termini della custodia cautelare e dunque mancava interesse concreto. Il motivo relativo alla conferma delle esigenze cautelari è stato ritenuto manifestamente infondato: il Tribunale aveva fornito motivazione adeguata descrivendo la figura del ricorrente quale promotore/organizzatore di traffici internazionali, broker e riciclatore, giustificando la misura carceraria. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 74 d.P.R. n. 309/1990

    Norma che qualifica i delitti di traffico di sostanze stupefacenti; utilizzata per l'imputazione dell'associazione finalizzata al traffico internazionale e per individuare la gravità dei reati ai fini della custodia cautelare.

  • artt. 73 e 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990

    Norme relative all'importazione di stupefacenti e alle pene edittali; richiamate per i reati di importazione (capi C1, C3, C4, C6, C62, C77, C78) e per la determinazione dei termini di custodia cautelare.

  • art. 648-ter.1 cod. pen.

    Norma sull'autoriciclaggio; invocata per contestare il reato di riciclaggio dei proventi del narcotraffico (capo C84). La Corte ha ritenuto che i profili indiziari relativi a tale reato siano di merito e non suscettibili di sindacato in cassazione salvo manifesta illogicità.

  • art. 512-bis cod. pen.

    Norma sull'intestazione fittizia di beni; richiamata con riferimento al capo C85 e valutata dalla Corte come questione di merito.

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Principio generale sulla motivazione e sull'onere di indicare i fatti rilevanti; la difesa ha invocato violazioni di motivazione ma la Corte ha ritenuto le censure in gran parte improponibili o infondate, rimettendo la valutazione agli organi di merito.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Norma sulle forme dell'impugnazione e sui motivi; richiamata nella contestazione dei vizi motivazionali ma la Corte ha dichiarato improponibile una parte delle doglianze in sede di legittimità.

  • art. 274 e art. 275 cod. proc. pen.

    Norme relative ai mezzi e alle garanzie difensive in sede cautelare; citate dalla difesa in tema di proporzionalità ed esigenze cautelari, ma le censure non hanno superato il vaglio di ammissibilità in Cassazione.

  • art. 291, 292 e 292, comma 2, lett. c-bis) cod. proc. pen.

    Norme relative alla valutazione e alla certezza probatoria; la difesa ne ha chiesto l'applicazione per contestare l'identificazione tramite intercettazioni, ma la Corte ha ritenuto la questione di fatto rimessa al giudice della cautela.

  • art. 61-bis cod. pen.

    Aggravante della transnazionalità del reato; la Corte ha ritenuto che la sua esclusione in sede cautelare non avrebbe inciso sui limiti della custodia cautelare e quindi mancava interesse concreto alla relativa impugnazione.

  • art. 110 e art. 56 cod. pen.

    Norme sul concorso di persone nel reato e sulla responsabilità come promotore/organizzatore; richiamate nei motivi difensivi relativi al ruolo attribuito al ricorrente, ma la valutazione è stata considerata di merito.

  • art. 591, comma 1, lett. a, cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'inammissibilità dei ricorsi in Cassazione: la Corte l'ha applicata dichiarando inammissibile il ricorso per motivi improponibili, manifestamente infondati o privi di interesse.

  • art. 303 cod. proc. pen.

    Norma sui termini massimi della custodia cautelare; richiamata nel ragionamento sulla non incidenza dell'esclusione dell'aggravante transnazionale sui termini di custodia.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non sostituisce il proprio apprezzamento a quello del giudice della cautela su questioni di fatto (es. identificazione da intercettazioni, contenuto conversazioni); tali questioni sono improponibili in sede di legittimità salvo manifesta illogicità o irragionevolezza della motivazione.
  • Contestazioni generiche sul travisamento delle prove o sulla valutazione delle intercettazioni devono dimostrare specifici vizi di motivazione: altrimenti sono inammissibili perché concernono il merito.
  • L'eventuale esclusione di un'aggravante (p.es. transnazionalità) può essere priva di interesse in fase cautelare se non incide concretamente sui termini o sulle condizioni della misura coercitiva imposta.
  • Per ottenere accoglimento in Cassazione è necessario censurare violazioni di legge o palesi contraddizioni/illogicità nella motivazione, non semplicemente proporre una diversa interpretazione plausibile dei fatti.
  • Le esigenze cautelari e la proporzionalità della misura sono valutate con ampia discrezionalità dal giudice di merito; per impugnarle con successo occorre dimostrare che la motivazione sia manifestamente insufficiente o contraddittoria.
  • Se l'impugnazione è dichiarata inammissibile, il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e a una somma alla cassa delle ammende; pertanto valutare il rischio economico prima di proporre ricorso privo di solide basi giuridiche.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.