Cassazione Penale, Ordinanza n. 24466/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che, confermando la condanna di primo grado, lo aveva ritenuto responsabile di furto aggravato in abitazione. Con il primo motivo ha dedotto violazione dell'art. 624-bis c.p., contestando la qualificazione dei luoghi come privata dimora: secondo la difesa, il fatto non sarebbe avvenuto in un luogo riconducibile a tale nozione. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità ex art. 62 n. 4 c.p., sostenendo la lieve offensività del valore del bene sottratto, una bicicletta elettrica. La Corte ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato, richiamando la giurisprudenza consolidata sulla nozione di privata dimora, e il secondo motivo inammissibile per genericità, poiché non erano stati allegati concreti dati fattuali idonei a dimostrare che il pregiudizio fosse lievissimo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo sulla qualificazione del luogo del fatto come privata dimora, poiché la bicicletta era stata sottratta in spazi di pertinenza di un complesso condominiale ove abitava la persona offesa, e tali spazi rientrano nella nozione di privata dimora quando non siano aperti al pubblico e non siano liberamente accessibili a terzi. Ha poi reputato generico il motivo relativo all'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p., perché la difesa non aveva indicato elementi concreti da cui desumere la particolare tenuità del danno. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 624-bis c.p.
Ai fini della configurabilità del furto in abitazione, rientrano nella nozione di privata dimora i luoghi in cui si svolgono non occasionalmente atti della vita privata e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare, compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale.
art. 62 n. 4 c.p.
L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità richiede che il pregiudizio sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio; non è sufficiente un richiamo generico al modesto valore del bene sottratto.
Massime di principio
- Nel furto in abitazione, la nozione di privata dimora non si limita agli ambienti strettamente abitativi, ma comprende anche le pertinenze o altri luoghi in cui si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, purché non aperti al pubblico e non liberamente accessibili a terzi senza consenso.
- Per escludere la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 624-bis c.p. non basta contestare in astratto la natura del luogo: occorre confrontarsi con gli accertamenti in fatto compiuti dal giudice di merito sulla concreta accessibilità e destinazione dell'area.
- L'attenuante del danno di speciale tenuità richiede un concreto supporto fattuale sulla consistenza economica del pregiudizio; la mera affermazione della modesta entità del bene sottratto non è sufficiente.
- Il motivo di ricorso che invoca l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è inammissibile per genericità se non indica elementi specifici idonei a dimostrare la natura lievissima del pregiudizio.
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