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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 00058/2026 del 02/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che aveva confermato la responsabilità di Divara per furto e tentato furto (capi A, B, C, D, F). I sei motivi contestavano: (1-2) l'identificazione del reo nel furto della bicicletta (capo A), sulla base di un riconoscimento fotografico "al 90%", della conoscenza pregressa da parte delle forze dell'ordine e delle immagini di videosorveglianza; (3-4) la qualificazione come furto di un computer e capi di abbigliamento (capo B) anziché come "recesso attivo" ai sensi dell'art. 56, comma 3 c.p.; (5-6) il trattamento sanzionatorio, con contestazione dell'esclusione delle circostanze attenuanti generiche e della misura della pena ritenuta eccessiva rispetto al minimo edittale, tenuto conto della condotta processuale, della dipendenza da oppiacei, della tenuità del danno e della restituzione dei beni.

La decisione

Il ricorso è dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto: per i motivi 1-2 che le censure sono aspecifiche e non si confrontano con la "doppia conforme" della decisione di merito; l'identificazione è stata fondata sul riconoscimento fotografico, sulle immagini di videosorveglianza e sull'individuazione operata dalla polizia giudiziaria, valutati congiuntamente; per i motivi 3-4 che la qualificazione come furto è fondata sul fatto dell'effettivo spossessamento e dell'occultamento dei beni "sul retro" inteso come occultamento fuori dalla disponibilità dell'esercente e non come mero spostamento interno; per i motivi 5-6 che la Corte d'appello ha motivato coerentemente l'esclusione delle attenuanti generiche in relazione alla personalità del reo, alle modalità della condotta e alle pregresse condanne; la pena complessiva (dopo aumenti per continuazione e riduzione per il rito) è stata fissata in due anni e quattro mesi di reclusione ed euro 1.200,00 di multa. Conseguentemente il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende. Decisione resa il 25 novembre 2025.

Norme richiamate

  • art. 624 cod. pen. (furto)

    La Corte ha ritenuto integrato il reato di furto laddove sia accertato l'impossessamento mediante asportazione/occultamento dei beni fuori dalla disponibilità del proprietario; il mero spostamento interno non soddisfa il requisito dell'ablatio se non c'è occultamento esterno

  • art. 56 cod. pen. (recesso dall'azione)

    I riferimenti al "recesso attivo" (art. 56, comma 3) non sono applicabili quando, come nel caso, il fatto è stato consumato tramite occultamento/effettivo impossessamento; la Corte distingue tra tentativo, desistenza volontaria e recesso attivo/impedimento dell'evento

  • artt. 591 c.p.p., 581 c.p.p. (motivi di cassazione)

    La Cassazione sottolinea i limiti del ricorso: i motivi devono essere specifici e confrontarsi con la ratio della decisione impugnata (necessità di confronto con la "doppia conforme" e con la motivazione dei giudici di merito); censure generiche o aspecifiche sono inammissibili

  • art. 616 c.p.p. (sanzioni in caso di ricorso inammissibile)

    Sulla base di art. 616 c.p.p., letto alla luce della sentenza Corte Cost. n. 186/2000, la Corte condanna il ricorrente al pagamento di una somma a favore della Cassa delle ammende (qui euro 3.000) per colpa nell'aver proposto un ricorso inammissibile

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen. (limiti alla motivazione nel ricorso)

    Il ricorso espone i motivi nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ma i profili dedotti devono comunque essere specifici e confrontarsi con l'apparato motivazionale della sentenza impugnata

Massime di principio

  • Per impugnare con successo in Cassazione questioni relative all'identificazione dell'imputato occorre un'articolazione specifica che si confronti espressamente con la motivazione dei giudici di merito e, se esiste, con la doppia conforme; censure meramente generiche o probabilistiche sono inammissibili
  • Il riconoscimento fotografico, le immagini di videosorveglianza e l'individuazione da parte della polizia giudiziaria possono essere valutati congiuntamente come prova d'identità: la loro combinazione rafforza la fiducia dell'accertamento in sede di merito
  • La distinzione tra furto e mero spostamento della cosa dipende dall'accertamento dell'evento dell'impossessamento (ablatio) e dell'eventuale occultamento fuori dalla disponibilità del proprietario; la semplice collocazione "sul retro" può essere interpretata come occultamento esterno se i fatti lo dimostrano
  • Nel valutare profili di recesso/desistenza/impedimento dell'evento (art. 56 c.p.) bisogna distinguere chiaramente tra tentativo, desistenza volontaria e recesso attivo: la qualificazione giuridica richiede verifica fattuale sul comportamento effettivo dell'agente
  • Per ottenere il riconoscimento delle attenuanti generiche il difensore deve fornire elementi concreti, oggettivi e soggettivi che ne dimostrino l'esistenza; l'enunciazione generica di condizioni personali o patologie non basta se la Corte d'appello motiva coerentemente il diniego
  • La Cassazione non substituisce le proprie valutazioni probatorie a quelle dei giudici di merito salvo che emerga una motivazione incoerente, contraddittoria o manifestamente illogica; i ricorsi che non colgono questo perimetro sono spesso dichiarati inammissibili

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