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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42553/2024 del 20/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza di appello con due motivi principali: (1) vizio di motivazione e travisamento della prova in ordine alla riferibilità delle frasi offensive all'emittente "Vera TV": sostiene che le espressioni erano riferite genericamente ai "media" e non consentivano di identificare un destinatario concreto; contesta inoltre l'affermazione che Vera TV fosse l'unica emittente marchigiana tra i canali 70 e 80. (2) nullità per violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza: la sentenza di condanna avrebbe valorizzato, ai fini identificativi, il riferimento ai canali "70-80" non indicato nel capo di imputazione, precludendo un compiuto esercizio del diritto di difesa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso infondato nel merito. Ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata solo agli effetti penali perché il reato si è estinto per prescrizione (termine massimo decorso il 21/01/2024, considerando anche 64 giorni di sospensione per Covid). Agli effetti civili, invece, il ricorso è stato rigettato: la Corte ha confermato la valutazione di identificabilità della emittente "Vera TV" sulla base della motivazione di primo grado (in particolare il video dell'intervista e la testimonianza che indicava Vera TV quale unica tv locale al canale 79) e la giurisprudenza che ammette la titolarità dell'onore anche per enti/ emittenti. Di conseguenza l'impugnazione è rigettata sul piano civile e l'imputato è condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile nel presente grado, liquidate in complessivi euro 3.500,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 595 cod. pen.

    La norma per la diffamazione è stata applicata alla pubblicazione su Facebook dello stralcio di un'intervista; la Corte riconosce che l'offesa alla reputazione può riguardare anche entità collettive (emittenti) e che la condotta integrativa del reato è la pubblicazione diffamatoria verso un soggetto determinato o identificabile

  • art. 23, comma 8, legge n. 176/2020

    Ha consentito il trattamento del ricorso nelle forme indicate (decadenze e modalità di trattazione del ricorso) senza intervento delle parti, come richiamato nella sentenza

Massime di principio

  • Per il reato di diffamazione non è sempre necessaria l'indicazione nominativa: è sufficiente che il destinatario (persona fisica o ente collettivo) sia individuabile con ragionevole certezza dalle circostanze concrete (contesto, riferimenti temporali, modalità di trasmissione, testimonianze).
  • La corrispondenza tra imputazione e sentenza non richiede la riproduzione integrale del testo contestato: se il capo di imputazione richiama in modo identificativo l'intero contenuto (es. articolo o intervista indicata con estremi), la sentenza può valorizzare anche brani non integralmente trascritti purché l'imputato abbia potuto conoscere e difendersi sul contenuto.
  • L'offesa all'onore e alla reputazione può colpire anche entità collettive (emittenti, associazioni): tali soggetti sono riconosciuti come potenziali persone-offese quando l'attacco riguarda l'onore "sociale" e l'attività svolta.
  • La violazione del principio di correlazione implica una trasformazione radicale del fatto o un concreto pregiudizio per la difesa; differenze formali o chiarimenti probatori che non impediscono di difendersi non determinano nullità.
  • L'estinzione del reato per prescrizione estingue gli effetti penali (anche se la condanna resta nei confronti civili); la Cassazione può annullare la sentenza solo agli effetti penali per prescrizione e rigettare il ricorso sul piano civile, mantenendo le statuizioni di responsabilità civile e le relative condanne alle spese.
  • Elementi probatori emersi nel primo grado (video, testimonianze tecniche sul posizionamento del canale) possono integrare la base identificativa per ricollegare le espressioni diffamatorie a una specifica emittente anche se il capo di imputazione riporta solo brani esemplificativi.

Testo integrale

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