Sentenza del 21/02/2023 n. 5331 - Corte di Cassazione
Accertamento induttivo- deduzione forfettaria-ammissibile-accertamento analitico-deduzione maggiori costi-onere della prova a carico del contribuente- fattispecie.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di avvisi di accertamento (anni 2007-2010) fondati sul rinvenimento di documentazione extracontabile (brogliacci/cartellini clienti) che avrebbe dimostrato vendite in nero e maggiori ricavi; contestazioni sulla legittimità dell'accesso e dell'acquisizione della documentazione (locali adibiti in parte ad abitazione), sulla corretta determinazione dei maggiori ricavi e sul riconoscimento di costi deducibili. Questione processuali connesse alla motivazione della sentenza di merito e all'omesso esame di prove e di alcune questioni rilevanti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato la maggior parte dei motivi del contribuente e confermato i principi applicati dal giudice regionale: 1) l'acquisizione e l'utilizzabilità dei documenti rinvenuti nella taverna sono state ritenute legittime perché i locali avevano uso misto (promiscuo) e l'autorizzazione era stata resa dal Procuratore della Repubblica ai sensi dell'art. 52, comma 1, D.P.R. 633/1972; 2) è stato affermato il principio di diritto secondo cui la deduzione forfetaria dei costi si applica solo nell'accertamento induttivo 'puro' (art. 39, comma 2, DPR 600/1973), mentre nell'accertamento analitico-induttivo grava sul contribuente l'onere di provare l'esistenza di costi deducibili afferenti ai maggiori ricavi, e nel caso di specie il contribuente non ha fornito tale prova; 3) tuttavia la Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso (settimo motivo) per omesso esame di alcune questioni sollevate in appello e ha cassato la sentenza limitatamente a quelle questioni, rinviando alla Commissione tributaria regionale del Veneto in diversa composizione per il loro esame. Spese di legittimità demandate al giudice di rinvio.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2
L'accertamento induttivo 'puro' legittima l'applicazione di una deduzione forfettaria dei costi; nel caso di accertamento analitico-induttivo tale deduzione non trova applicazione automatica e l'onere probatorio dei costi deducibili grava sul contribuente.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52, comma 1
Per accessi e verifiche presso locali destinati anche ad uso abitativo ma con destinazione anche commerciale (uso misto), l'autorizzazione deve essere rilasciata dal Procuratore della Repubblica; non è richiesta la presenza di gravi indizi come presupposto per l'autorizzazione.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52, comma 2
Per accessi presso locali destinati esclusivamente ad abitazione è richiesta autorizzazione del Procuratore della Repubblica basata sulla sussistenza di gravi indizi di violazione tributaria (maggiore tutela del domicilio).
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36
Disciplina i requisiti del contenuto della sentenza; la violazione può rilevare come vizio processuale se si tratta di mancanza o apparente mancanza di motivazione, non per una diversa valutazione delle prove che è sindacabile nei limiti previsti per la cassazione.
Codice di Procedura Civile, art. 360 c.p.c. (commi e numeri richiamati dalla sentenza)
Regole sui motivi di cassazione (es. n. 3, n. 4, n. 5) e sui limiti della sindacabilità in sede di legittimità dell'apprezzamento delle prove e dell'omesso esame di fatti decisivi.
Massime di principio
- Se l'Ufficio utilizza un accertamento analitico-induttivo fondato su documenti extracontabili che evidenziano maggiori ricavi, la deduzione forfetaria dei costi non è automatica: il contribuente deve provare l'effettiva esistenza di costi deducibili afferenti a quei ricavi.
- La deduzione forfetaria dei costi prevista per l'accertamento induttivo 'puro' (art. 39 DPR 600/1973) è esclusiva di quel metodo di accertamento e non si applica a valutazioni analitiche basate su prove ritrovate.
- Per gli accessi in locali ad uso misto (abitazione e attività) l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica è richiesta ma non occorrono gravi indizi; per locali destinati esclusivamente ad abitazione l'accesso richiede procuratore e gravi indizi a tutela del domicilio.
- Il concetto di 'uso misto' non richiede la contemporanea e fisica utilizzazione dei medesimi ambienti per fini abitativi e commerciali: è sufficiente l'agevole comunicazione interna che renda possibile il trasferimento di documentazione dell'attività nei locali abitativi.
- Documenti rinvenuti in locali qualificabili come uso misto e acquisiti con l'autorizzazione competente possono essere utilizzati dall'Amministrazione per l'accertamento fiscalmente rilevante.
- In sede di cassazione la critica alla valutazione di merito è ammessa entro limiti precisi: errori di apprezzamento delle prove difficilmente determinano annullamento, mentre l'omesso esame di questioni o fatti decisivi può giustificare la cassazione e il rinvio.
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