Cassazione Civile, Ordinanza n. 20158/2026 del 16/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (difensore)
La controversia
La vicenda riguarda un procedimento di correzione di errore materiale instaurato a seguito di un'ordinanza della Corte di cassazione che, definendo un precedente ricorso, aveva accolto in parte le doglianze della ricorrente e condannato i Ministeri soccombenti al pagamento delle spese processuali con distrazione in favore del difensore. Dall'esame degli atti richiamati dalla Corte è emerso che il cognome del difensore era "Abbate", come risultante dal codice fiscale, dalla procura alle liti, dal decreto impugnato, dal controricorso dei Ministeri e dalla motivazione dell'ordinanza, mentre nel dispositivo dell'ordinanza, nel solo capo relativo alla distrazione delle spese del giudizio di legittimità, era stato riportato per errore "Abate". Il ricorrente ha quindi chiesto la correzione materiale dell'ordinanza limitatamente a tale errore di trascrizione del cognome.
La decisione
La Corte ha accertato la sussistenza di un errore materiale nell'indicazione del cognome del difensore nel dispositivo dell'ordinanza n. 10484/2025, limitatamente al capo relativo alla distrazione delle spese del giudizio di legittimità, e ha disposto la correzione sostituendo "Abate" con "Abbate". Ha lasciato invariata la restante parte dell'ordinanza e ha disposto gli adempimenti di cancelleria previsti dalle norme richiamate. Quanto alle spese del procedimento di correzione, ha escluso ogni statuizione per la sua natura sostanzialmente amministrativa e per l'assenza di una situazione di soccombenza.
Norme richiamate
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato come base per la trattazione in camera di consiglio del procedimento di correzione
art. 288, secondo comma, c.p.c.
richiamato per l'adozione del provvedimento di correzione dell'errore materiale
art. 196-quinquies, quinto comma, disp. att. c.p.c.
richiamato per gli adempimenti della cancelleria nel provvedimento redatto in formato elettronico
art. 91 c.p.c.
esclusa l'applicazione per la liquidazione delle spese del procedimento di correzione, in mancanza di soccombenza
Cass., Sez. Un., n. 29432/2024
citata per affermare che nel procedimento di correzione non è configurabile soccombenza ai fini delle spese
Cass. n. 16032/2025
citata per qualificare il procedimento di correzione come sostanzialmente amministrativo
Massime di principio
- L'errore materiale nel provvedimento giudiziario è emendabile quando dagli atti del processo emerga con immediatezza e univocità il dato corretto, senza necessità di riesame del merito.
- La correzione può riguardare anche l'indicazione nominativa del difensore nel dispositivo, se l'errore sia meramente trascrittivo e il dato esatto risulti aliunde dagli atti richiamati.
- Nel procedimento di correzione di errore materiale non si provvede sulle spese, perché esso ha natura sostanzialmente amministrativa e non genera una vera soccombenza processuale.
- Quando la correzione è limitata a un segmento del dispositivo, il resto del provvedimento originario resta fermo e invariato.
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