Sentenza del 19/01/2021 n. 532 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Motivazione della cartella di pagamento - intellegibilità della pretesa tributaria
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto che la cartella priva degli elementi informativi necessari non soddisfa i requisiti di motivazione e intellegibilità e pertanto è censurabile/annullabile. In pratica l'impugnazione del contribuente è stata accolta perché l'atto non consentiva di comprendere la base e il metodo di calcolo della pretesa tributaria.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La cartella esattoriale non era preceduta da un avviso di accertamento motivato e, pertanto, doveva contenere una motivazione congrua, sufficiente e intellegibile. La sentenza rileva che la cartella che non fornisca alcun elemento — neppure per relationem — idoneo a rendere noto al contribuente il procedimento seguito per quantificare l’importo è carente dei principi di chiarezza, precisione ed intelligibilità richiesti per gli atti amministrativi.
Norme richiamate
art. 3 della legge n. 241 del 1990
Sanziona il principio generale di motivazione degli atti amministrativi; applicato alla cartella esattoriale impone che questa rispetti i criteri di motivazione richiesti per rendere intelligibile l'atto.
art. 7 della legge n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente)
Riafferma i diritti del contribuente ad atti chiari e motivati; sotto questo profilo la pretesa tributaria deve essere esposta in modo comprensibile e motivato.
art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973
Regola gli adempimenti relativi all’accertamento e alla notificazione; implica che se manca un avviso di accertamento motivato la cartella stessa deve contenere elementi tali da spiegare la quantificazione del credito.
art. 68 del D.lgs. 546/1992
Predispone regole procedurali sull’impugnazione degli atti tributari e richiede che l’atto impugnato sia sufficientemente motivato per permettere l’esercizio del diritto di difesa.
Massime di principio
- Se la cartella non è preceduta da un avviso di accertamento motivato, la cartella stessa deve essere autosufficiente: indicare gli elementi di fatto e di diritto, l'anno/imponibile, il dettaglio del calcolo e la fonte dell'obbligazione.
- Una mera indicazione generica o la semplice richiamazione di atti non allegati (anche per relationem) è insufficiente se non consente al contribuente di comprendere come è stata determinata la somma.
- La mancanza di motivazione intellegibile rende la cartella impugnabile e può condurre alla sua annullabilità da parte del giudice tributario.
- Il contribuente deve, ove necessario, chiedere copia degli atti e dei calcoli e, in mancanza di chiarimenti sostanziali, proporre tempestivamente ricorso per violazione del principio di trasparenza e motivazione.
- Per l’amministrazione: per evitare l’annullamento è buona prassi allegare o indicare chiaramente gli atti e il dettaglio del calcolo oppure emettere previamente un avviso di accertamento motivato.
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