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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24589/2022 del 24/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso proposto dall'imputato con unico motivo di doglianza volto a censurare un vizio di motivazione e manifesta illogicità della sentenza di appello nella parte in cui ha ritenuto Falcone amministratore di fatto della fallita Erredue s.r.l. Tale qualificazione sarebbe stata desunta prevalentemente dalle dichiarazioni rese dal coimputato/amministratore unico Valerio Okeley al curatore fallimentare e trasfuse nella relazione dello stesso curatore; il ricorrente contestava la credibilità selettiva delle dichiarazioni di Okeley (non credibile come prestanome ma credibile in senso etero-accusatorio verso Falcone), la mancanza di riscontri tali da rispettare la regola di valutazione ex art. 192, comma 4, c.p.p. e la illegittimità dell'utilizzo, a carico dell'imputato, di dichiarazioni rese non davanti all'Autorità giudiziaria.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per il resto (quindi confermando la sostanza della decisione di merito circa la responsabilità e la quantificazione delle pene principali). Tuttavia la Corte ha rilevato d'ufficio l'illegalità delle pene accessorie applicate ex art. 216, ultimo comma, della legge fallimentare in quanto la Corte Costituzionale con sentenza n. 222/2018 ha dichiarato incostituzionale la parte che stabiliva una durata fissa di dieci anni, procedendo a una sostituzione del precetto. Per tale motivo la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della durata delle pene accessorie fallimentari e l'ha rinviata ad altra sezione della Corte d'Appello di Milano per nuovo esame e determinazione delle pene accessorie secondo i criteri dell'art. 133 c.p.; per il resto il ricorso è dichiarato inammissibile e conserva efficacia di cosa giudicata sulle restanti statuizioni non connesse.

Norme richiamate

  • art. 192, comma 4, c.p.p.

    Il ricorrente lamentava violazione della regola di valutazione delle prove; la Cassazione ha ritenuto che la motivazione territoriale non fosse manifestamente illogica e che le dichiarazioni del coimputato, raccolte nella relazione del curatore, fossero utilizzabili e adeguatamente riscontrate.

  • art. 33 legge fallimentare (relazione del curatore)

    La relazione del curatore può contenere e trasfondere dichiarazioni rese da terzi/coimputati e tale contenuto è utilizzabile quale prova indiretta ove riscontrato; la Corte ha confermato l'ammissibilità dell'uso delle dichiarazioni del coimputato rese al curatore.

  • art. 526 c.p.p.

    Se l'imputato o il difensore non hanno richiesto l'esame di un dichiarante, non si configura la violazione dell'art. 526 c.p.p.; la scelta delle prove rimane nella discrezionalità della parte e la mancata escussione non può essere poi lamentata.

  • art. 444 c.p.p.

    Richiamato in relazione alla definizione della posizione del coimputato Okeley (patteggiamento/definizione) che ha inciso sulla valutazione delle sue dichiarazioni; la Corte ha valorizzato l'atto di definizione come elemento processuale conoscibile.

  • art. 216, ultimo comma, legge fallimentare

    "la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa"; sostituita da "la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni"

    La Cassazione ha rilevato l'illegittimità della previsione che stabiliva una durata fissa delle pene accessorie; in conseguenza della pronuncia costituzionale (n. 222/2018) le pene accessorie devono essere determinate in concreto dal giudice del merito secondo i criteri dell'art. 133 c.p.

  • sentenza Corte Costituzionale n. 222/2018

    Dichiarata l'incostituzionalità della parte dell'art. 216 L. Fall. che imponeva una durata fissa di dieci anni; la decisione è stata applicata dalla Cassazione per annullare e rinviare la determinazione delle pene accessorie.

  • art. 133 c.p.

    Indicazione che, dopo l'annullamento, il giudice di merito dovrà determinare in concreto la durata delle pene accessorie sulla base dei criteri generali di commisurazione della pena stabiliti dall'art. 133 c.p.

  • art. 624 c.p.p.

    Ai sensi di tale norma l'annullamento limitato con rinvio determina l'autorità di cosa giudicata sulle restanti questioni non connesse; la Cassazione ha pertanto stabilito che la conferma della responsabilità e delle pene principali rimane definitiva.

Massime di principio

  • Le dichiarazioni rese da un coimputato al curatore fallimentare e trasfuse nella relazione del curatore possono essere utilizzate come prova indiretta a carico dell'imputato se vengono adeguatamente riscontrate dal giudice (documenti, fallimenti pregressi, comportamenti processuali delle parti).
  • La scelta del rito abbreviato comporta l'accettazione di una maggiore limitazione del contraddittorio; la difesa che opta per il rito abbreviato difficilmente potrà poi lamentare l'assenza di escussione di testi non richiesti.
  • La mancata richiesta da parte della difesa dell'escussione di un dichiarente implica che non si configura automaticamente la violazione dell'art. 526 c.p.p.; la scelta delle prove è rimessa alla discrezionalità delle parti.
  • I giudizi di merito devono sempre motivare la valutazione delle testimonianze e dei riscontri: valutazioni basate su elementi concreti (es. fallimento di società amministrate, domande di insinuazione al passivo, documenti) legittimano l'uso probatorio delle dichiarazioni indirette.
  • Se una norma che ha fondato la commisurazione di pene accessorie viene dichiarata incostituzionale, il giudice superiore può annullare limitatamente a quella parte e rinviare per nuovo esame della durata delle pene accessorie, che dovranno essere determinate in concreto secondo l'art. 133 c.p.; le altre statuizioni non connesse acquistano autorità di cosa giudicata.
  • Un ricorso per Cassazione basato su contestazioni di fatto poco chiare o che richiederebbero un esame diretto degli atti rischia l'inammissibilità; le doglianze devono essere formulate in termini di diritto e non di merito non sindacabile in Cassazione.

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