Ordinanza n. 2694/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, della Delibera di Giunta Comunale del Comune di Fiumicino n. 17 del 5 febbraio 2026, del parere negativo dell'Area Ambiente del Comune di Fiumicino prot. n. 39045 del 27 febbraio 2026 e del preavviso di rigetto della Conferenza dei servizi del Comune di Fiumicino prot. 40068/26 del 02.03.2026, nonché per l'accertamento del diritto delle ricorrenti ad ottenere le autorizzazioni richieste e per il risarcimento del danno;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Delibera della Giunta comunale di Fiumicino n. 17 del 5 febbraio 2026, parere negativo dell’Area Ambiente, preavviso di rigetto della Conferenza di servizi e, per una delle ricorrenti, diniego di prosecuzione dell’attività conseguente a SCIA
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le società ricorrenti hanno impugnato la delibera comunale recante misure di salvaguardia ambientale, di sicurezza e di salute pubblica, il parere negativo dell’Area Ambiente e il preavviso di rigetto della Conferenza di servizi, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Hanno inoltre domandato l’accertamento del diritto a ottenere le autorizzazioni richieste e il risarcimento del danno. In particolare, la controversia riguarda progetti e attività di autorimessa o parcheggio a cielo aperto. Dalla motivazione emergono contestazioni relative alla formazione del silenzio-assenso, alla legittimità e all’applicazione temporale della delibera comunale n. 17/2026 e alla posizione di una ricorrente, la cui SCIA del 19 novembre 2025 era stata oggetto di un divieto di prosecuzione dell’attività adottato con D.D. n. 87 del 2 dicembre 2025 e non impugnato.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per carenza di apprezzabili profili di fumus boni iuris, riservando al giudizio di merito ogni ulteriore approfondimento. Ha ritenuto, in primo esame, che non si fosse formato il silenzio-assenso, sia per la presenza di plurimi vincoli sull’area interessata, sia perché i pareri di competenza erano stati resi entro i termini di legge richiamati nella nota di indizione della Conferenza di servizi decisoria. Ha inoltre considerato prima facie legittima la delibera n. 17/2026, in quanto recante misure di salvaguardia temporanee e provvisorie, destinate ad applicarsi immediatamente nelle more dell’adozione di un regolamento comunale, a tutela dell’ambiente, della sicurezza e della salute pubblica. Il divieto delle attività di autorimessa o parcheggio a cielo aperto nelle specifiche ipotesi previste dalla delibera, tra cui la ricaduta dell’area in una zona priva di strumento urbanistico attuativo, è stato ritenuto applicabile anche all’istanza ancora in corso di valutazione della prima ricorrente, in base al principio tempus regit actum, senza retroattività. Quanto alla SCIA della seconda ricorrente, il Collegio ha rilevato la mancata impugnazione del precedente divieto di prosecuzione dell’attività, adottato con D.D. n. 87/2025. Le ricorrenti sono state condannate, in solido, con successiva ripartizione interna in parti uguali, al pagamento di euro 800,00 oltre accessori in favore del Comune per la fase cautelare. Nulla spese nei confronti dei soggetti evocati come controinteressati ma non costituiti, che il TAR ha ritenuto non sembrassero rivestire tale qualifica processuale.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare incidentale; il TAR ha valutato il fumus boni iuris nella fase cautelare e ha respinto la richiesta di sospensione.
Principio tempus regit actum
La legittimità dell’azione amministrativa e la disciplina applicabile sono valutate in relazione alla normativa vigente al momento della decisione, sicché le misure comunali sono state ritenute applicabili all’istanza ancora in corso di valutazione senza effetto retroattivo.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione dell’atto può essere negata quando, a un primo esame, non emergano apprezzabili profili di fumus boni iuris, con riserva al merito degli ulteriori approfondimenti sulle questioni dedotte.
- La presenza di plurimi vincoli sull’area interessata può escludere, nella valutazione cautelare, la formazione del silenzio-assenso; tale conclusione è ulteriormente rafforzata quando i pareri di competenza siano stati resi entro i termini previsti per il procedimento.
- Misure comunali temporanee e provvisorie, adottate nelle more dell’emanazione di un regolamento e giustificate da esigenze di tutela dell’ambiente, della sicurezza e della salute pubblica, possono applicarsi alle istanze ancora in corso di valutazione al momento della loro entrata in vigore, in base al principio tempus regit actum, senza costituire applicazione retroattiva.
- Un provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività adottato in relazione a una SCIA, se non impugnato, non può essere rimesso in discussione attraverso l’impugnazione di successivi atti collegati, nei limiti in cui questi presuppongano il precedente provvedimento non contestato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 7 mag 2026Ordinanza n. 274/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 7 mag 2026Ordinanza n. 1047/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 7 mag 2026Ordinanza n. 54/2026 - Trieste, Sezione 1
- Ordinanza · 7 mag 2026Ordinanza n. 168/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 7 mag 2026Ordinanza n. 169/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 7 mag 2026Ordinanza n. 170/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →