Sentenza del 23/06/2015 n. 1460 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
Riscossione - Credito portato da cartella di pagamento - Effetto novativo - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda gli effetti della formazione e della notifica della cartella di pagamento su più obbligazioni originariamente derivanti da titoli o causali distinti. La questione era se, dopo l’iscrizione a ruolo e la formazione della cartella, continuassero ad applicarsi le singole scadenze e i diversi termini di prescrizione propri dei crediti originari, oppure se tali crediti dovessero considerarsi confluiti in un’unica obbligazione soggetta alla prescrizione ordinaria decennale.
La decisione
La sentenza afferma che la formazione della cartella di pagamento produce un effetto novativo: le diverse voci originarie vengono inglobate in un unico ruolo e non sono più autonomamente scorporabili. Pertanto, cessano di rilevare le scadenze e i termini di prescrizione propri delle singole imputazioni originarie; si applica invece la prescrizione ordinaria decennale, decorrente unitariamente dalla notifica della cartella, relativamente all’unico credito risultante dalla confluenza delle diverse voci. L’esito è quindi favorevole all’ente di riscossione, nella misura in cui la contestazione si fondava sulla prescrizione dei singoli crediti originari.
Massime di principio
- Quando più crediti distinti vengono iscritti a ruolo e confluiscono in una cartella di pagamento, la formazione della cartella può determinare un effetto novativo, con unificazione delle posizioni creditorie.
- Dopo la notifica della cartella, per il credito unitariamente risultante dal ruolo può applicarsi il termine ordinario di prescrizione decennale, anziché i diversi termini previsti per le singole obbligazioni originarie.
- La prescrizione decorre unitariamente dalla notifica della cartella, purché la cartella sia validamente formata e notificata.
- In una situazione analoga, non è generalmente sufficiente invocare la prescrizione riferita separatamente alle singole voci originarie: occorre verificare gli effetti della cartella, la sua validità, la data di notifica e l’eventuale successiva interruzione della prescrizione.
- L’unificazione del credito risponde anche all’esigenza di certezza dei rapporti giuridici, impedendo che, dopo la formazione del ruolo, le singole componenti possano essere considerate autonomamente ai fini della prescrizione.
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