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Ordinanza

Ordinanza n. 2964/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta) n. 03356/2026, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202605319

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Lazio che aveva respinto la sospensione degli atti relativi all’assegnazione delle sedi ai Vice Commissari del I corso

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Gli appellanti hanno impugnato l’ordinanza cautelare del TAR Lazio, che aveva respinto la domanda di sospensione proposta contro la nota del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria del 24 marzo 2026, recante l’individuazione delle sedi disponibili per i Vice Commissari del I corso, nonché contro il successivo decreto del 13 maggio 2026, adottato in autotutela, che aveva annullato la nota e individuato un nuovo elenco di sedi. Gli appellanti lamentavano, in particolare, la mancata attivazione di una procedura di mobilità per i Commissari Capi prima dell’assegnazione dei Vice Commissari, deducendo la contraddittorietà della condotta amministrativa: da un lato, l’Amministrazione aveva escluso la mobilità valorizzando l’esigenza di non disperdere l’esperienza acquisita dai Commissari Capi nelle sedi di servizio; dall’altro, avrebbe assegnato incarichi complessi a funzionari di nuova nomina, asseritamente privi della necessaria esperienza operativa. Era inoltre contestata l’idoneità dei Vice Commissari allo svolgimento delle funzioni prospettate e veniva richiamata la disciplina di settore, che sembrerebbe prevedere una permanenza minima di due anni nella sede di prima assegnazione.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare e confermato l’ordinanza del TAR. A un primo sommario esame, ha ritenuto che la pretesa degli appellanti potesse contrastare con le esigenze di continuità dell’azione amministrativa e di consolidamento delle competenze gestionali, potenzialmente compromesse da un eccessivo turn over. Non è stata adeguatamente dimostrata l’inadeguatezza dei Vice Commissari rispetto alle funzioni da svolgere. Il Collegio ha inoltre escluso la contraddittorietà tra gli esiti cautelari relativi al ricorso introduttivo e ai motivi aggiunti, poiché riguardavano provvedimenti diversi, dotati di autonome motivazioni. Quanto al periculum in mora, l’avvenuta assunzione degli incarichi da parte dei Vice Commissari e la prossima udienza di merito davanti al TAR, fissata per il 7 ottobre 2026, hanno ridimensionato le esigenze cautelari. Non è stato ravvisato alcun impedimento al soddisfacimento delle pretese degli appellanti in caso di esito favorevole del giudizio di merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    La norma disciplina l’appello cautelare; nel caso concreto il Consiglio di Stato ha ritenuto insussistenti i presupposti per accogliere l’appello e modificare la misura cautelare del TAR.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità dei ricorrenti a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell’oscuramento delle generalità dei ricorrenti.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la valutazione del periculum richiede di verificare se l’eventuale pregiudizio possa essere effettivamente rimosso o compensato dall’esito favorevole del giudizio di merito; l’assenza di impedimenti al successivo soddisfacimento della pretesa esclude l’urgenza cautelare.
  • L’esigenza di continuità dell’azione amministrativa e di consolidamento delle competenze gestionali può giustificare, in sede di bilanciamento cautelare, la preferenza per la stabilità degli incarichi rispetto a una richiesta di mobilità idonea a determinare un eccessivo turn over.
  • Non è configurabile una contraddittorietà tra decisioni cautelari riferite a provvedimenti diversi quando ciascun atto possiede un’autonoma motivazione e la valutazione cautelare riguarda distinti assetti provvedimentali.
  • La contestazione dell’inadeguatezza professionale dei destinatari di incarichi amministrativi non è sufficiente a fondare la tutela cautelare se non è adeguatamente supportata da elementi concreti.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoMobilità, trasferimenti e comandiTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

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