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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44982/2024 del 09/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce (10/11/2023) per vizio di motivazione: si censura la quantificazione degli aumenti di pena operati a titolo di continuazione, sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe considerato il ruolo concreto svolto dall'imputato in ciascuno dei delitti-fine unificati quoad poenam, e dunque avrebbe applicato gli incrementi in modo generico e in contrasto con la giurisprudenza di legittimità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che il motivo fosse intrinsecamente generico: l'odierno ricorrente non ha specificato in che modo e perché gli aumenti per continuazione sarebbero stati eccessivi, né ha quantificato o motivato criticamente ciascun incremento rispetto al ruolo svolto nei singoli reati. Perciò il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali; inoltre, è stata disposta la condanna al versamento, in favore della Cassa delle Ammende, della somma equitativamente determinata di euro 3.000, con richiamo all'art. 616 cod. proc. pen. per l'onere delle spese.

Norme richiamate

  • art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990

    Norma relativa all'associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti (capo 17). Indicata come fattispecie per la quale è stata affermata la responsabilità penale del ricorrente.

  • art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990

    Norma relativa ai delitti di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti (capi 20, 21, 24, 32 e 34). Richiamata come base delle condanne del ricorrente.

  • art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    Norma che indica il vizio di motivazione per il ricorso in cassazione; il motivo proposto è stato inquadrato e valutato ai sensi di questa disposizione.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione alla sintesi del motivo di ricorso e alla stesura conforme ai parametri procedurali per il ricorso in cassazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che prevede l'onere delle spese per il ricorrente in caso di inammissibilità o rigetto del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata in ordine alla valutazione della colpa nella presentazione del ricorso; sulla base di questa decisione la Corte ha comunque escluso che il ricorrente avesse agito con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, pur determinando un versamento equitativo alla Cassa delle Ammende.

Massime di principio

  • Una censura sulla quantificazione degli aumenti per continuazione deve essere formulata in modo concreto e specifico: non è sufficiente enunciare criteri generali (es. diverso grado di gravità o personalità dell'agente); il ricorrente deve spiegare perché e in quale misura ciascun incremento è sproporzionato.
  • Il giudice di legittimità valuta la fondatezza dei motivi anche sulla base della loro precisione argomentativa; motivazioni vaghe o generiche sono esposte al rischio di inammissibilità per carenza di specificazione.
  • Quando si impugna la determinazione della pena per continuazione occorre indicare il ruolo effettivamente svolto dall'imputato in ciascun reato-fine e fornire un confronto puntuale tra le singole condotte e gli incrementi applicati, in modo da consentire al giudice di verificare la congruità della commisurazione.
  • La mancata specificazione può comportare non solo il rigetto del motivo, ma anche conseguenze economiche: condanna alle spese e obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende, salvo che non emergano profili di colpa nella presentazione del ricorso.
  • In sede di appello e di cassazione è utile articolare la doglianza con calcoli alternativi o proponendo un diverso criterio di quantificazione degli aumenti, per offrire al giudice un punto di riferimento concreto su cui decidere.

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