Sentenza n. 759/2026 - Palermo, Sezione 3
per l’annullamento - del provvedimento prot. 41253, notificato il 28.05.2024, del Dirigente del III^ Settore – Lavori Pubblici – Pianificazione Territoriale ed Edilizia – Manutenzione, con cui è stato notificato il verbale di inottemperanza all’ingiunzione di demolizione n. 113/2022 ed acquisite le opere abusive al patrimonio comunale; - e di ogni altro atto, conseguente o presupposto, ancorché non conosciuto;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: verbale di inottemperanza all’ingiunzione di demolizione e acquisizione gratuita delle opere abusive al patrimonio comunale
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il provvedimento comunale prot. 41253, notificato il 28 maggio 2024, con il quale, accertata la mancata ottemperanza all’ingiunzione di demolizione n. 113/2022, il Comune ha acquisito gratuitamente al proprio patrimonio i manufatti abusivi. Il fabbricato, sito in zona agricola E1, era stato in parte regolarizzato con concessione edilizia in sanatoria n. 12/2007; una successiva istanza di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 era stata respinta per silentium e la conseguente ingiunzione di demolizione era stata impugnata con ricorso straordinario, poi respinto. I ricorrenti hanno dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 3 l. n. 241/1990 e difetto di motivazione per omessa istruttoria sulla possibilità di sostituire la demolizione con la fiscalizzazione dell’abuso ai sensi dell’art. 33, comma 2, d.P.R. n. 380/2001, sostenendo che la demolizione avrebbe pregiudicato opere regolari. Il TAR ha inoltre rilevato d’ufficio la tardività della memoria difensiva depositata dai ricorrenti e ne ha dichiarato l’inutilizzabilità.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. In via preliminare ha dichiarato inutilizzabile la memoria difensiva dei ricorrenti perché depositata oltre i termini dell’art. 73, comma 1, c.p.a. Ha ritenuto di poter prescindere dai profili di rito relativi alla dubbia ammissibilità dell’impugnazione, poiché l’atto di acquisizione gratuita ha natura meramente dichiarativa di un effetto già prodotto ex lege e non natura costitutiva. Nel merito, ha osservato che l’ingiunzione era stata adottata ai sensi dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001, applicabile agli interventi realizzati in assenza di permesso, in totale difformità o con variazioni essenziali. In caso di mancata demolizione nel termine di legge, l’acquisizione gratuita dell’immobile e dell’area al patrimonio comunale si verifica automaticamente. La fiscalizzazione prevista dagli artt. 33 e 34 d.P.R. n. 380/2001 costituisce una misura eccezionale e derogatoria, non applicabile agli abusi più gravi disciplinati dall’art. 31. Pertanto, il Comune non era tenuto a svolgere una specifica istruttoria sulla fiscalizzazione né a motivare sul punto. Le spese di lite sono state compensate per la non particolare complessità delle questioni.
Norme richiamate
art. 3 l. n. 241/1990
Il motivo di ricorso relativo alla motivazione è stato ritenuto infondato, poiché l’amministrazione non era tenuta a motivare sulla fiscalizzazione non applicabile agli abusi soggetti all’art. 31 d.P.R. n. 380/2001.
art. 31 d.P.R. n. 380/2001
Se il responsabile dell’abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall’ingiunzione, il bene e l’area di sedime, nonché quella necessaria [...] sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune.
La disposizione disciplina gli abusi più gravi e prevede che, decorso inutilmente il termine per ottemperare all’ingiunzione di demolizione, l’acquisizione gratuita si produca direttamente ex lege; l’accertamento dell’inottemperanza costituisce titolo per l’immissione nel possesso e la trascrizione.
art. 33, comma 2, d.P.R. n. 380/2001
La fiscalizzazione dell’abuso è una misura derogatoria ed eccezionale e non è applicabile agli interventi rientranti nelle ipotesi più gravi sanzionate dall’art. 31.
art. 34 d.P.R. n. 380/2001
La sanzione pecuniaria sostitutiva della demolizione opera nei casi derogatori previsti dalla legge e non per gli abusi riconducibili all’art. 31.
art. 36 d.P.R. n. 380/2001
L’istanza di accertamento di conformità presentata dai ricorrenti è stata respinta per silentium; tale esito ha preceduto l’ingiunzione di demolizione.
art. 73, comma 1, c.p.a.
Il deposito della memoria difensiva oltre i termini previsti ne comporta l’inutilizzabilità ai fini della decisione.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Il giudice può rilevare d’ufficio la tardività della memoria e deve darne avviso alle parti in udienza.
Massime di principio
- L’acquisizione gratuita al patrimonio comunale prevista dall’art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380/2001 si produce di diritto in conseguenza della mancata ottemperanza all’ingiunzione di demolizione; il successivo accertamento dell’inottemperanza ha natura dichiarativa e costituisce titolo per l’immissione nel possesso e la trascrizione, non essendo un atto costitutivo dell’acquisizione.
- La fiscalizzazione dell’abuso edilizio è una misura eccezionale e derogatoria, applicabile esclusivamente nei casi previsti dagli artt. 33 e 34 d.P.R. n. 380/2001; essa non può sostituire la demolizione per gli interventi realizzati in assenza di permesso, in totale difformità o con variazioni essenziali, soggetti alla disciplina dell’art. 31.
- Quando l’abuso edilizio rientra nella disciplina dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001, l’amministrazione non è tenuta a valutare o motivare specificamente sulla possibilità di fiscalizzazione ai sensi dell’art. 33, comma 2, poiché tale misura non è legalmente applicabile.
- La memoria difensiva depositata oltre i termini stabiliti dall’art. 73, comma 1, c.p.a. è inutilizzabile ai fini della decisione, previa contestazione della tardività ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.
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