Sentenza del 31/05/2021 n. 772 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Associazioni sportive dilettantistiche - Costi di sponsorizzazione - Deducibilità - Soglia art. 90 L. 289/2002 - Presunzione di inerenza - Si applica - Ripresa a tassazione - Antieconomicità - Non rileva
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Contestazione della deducibilità dei costi per sponsorizzazioni erogate dall'associazione sportiva dilettantistica; l'ufficio aveva operato una ripresa a tassazione sostenendo l'antieconomicità della spesa e la non inerenza rispetto all'attività d'impresa/gestione sportiva
La decisione
Il giudice ha ritenuto applicabile l'art. 90 della L. n. 289/2002, che introduce una presunzione assoluta di inerenza per le spese pubblicitarie inferiori a 200.000 euro. Ne consegue che l'Amministrazione finanziaria non poteva disconoscere la deducibilità basandosi su una valutazione di antieconomicità delle scelte gestionali; le contestazioni fiscali sono state quindi respinte e la ripresa a tassazione annullata nella parte fondata su tale argomentazione
Norme richiamate
art. 90, L. 23 dicembre 2000, n. 289
L'art. 90 introduce una presunzione assoluta di inerenza delle spese per pubblicità e sponsorizzazioni di importo inferiore a 200.000 euro, limitando il potere di accertamento dell'Amministrazione finanziaria e impedendo che la spesa sia disconosciuta per ragioni di presunta antieconomicità gestionale
Massime di principio
- Per sponsorizzazioni qualificabili come spese pubblicitarie e di importo inferiore a 200.000 euro si applica la presunzione assoluta di inerenza: l'atto amministrativo che tenta di negarne la deducibilità sulla base dell'antieconomicità è illegittimo
- La presunzione tutela il contribuente/privato evitando che l'Amministrazione fiscale valuti ex post le scelte imprenditoriali o gestionali secondo parametri di economicità non previsti dalla norma
- Per ottenere la protezione della presunzione conviene tuttavia documentare la natura pubblicitaria della sponsorizzazione: contratto di sponsorizzazione, materiali promozionali, evidenze di esposizione del marchio, iniziative correlate
- Se la spesa per sponsorizzazione è pari o superiore a 200.000 euro la presunzione non opera e l'Amministrazione può contestare la deducibilità con valutazioni sulla inerenza o assenza di reale funzione pubblicitaria
- La presunzione non esclude la possibilità di contrastare operazioni palesemente simulate o prive di qualsiasi manifestazione pubblicitaria: in presenza di elementi che dimostrino la natura fittizia dell'operazione la deducibilità può essere negata
- In caso di sponsorizzazioni con finalità miste (parte pubblicitaria e parte diversa) è consigliabile effettuare un'adeguata ripartizione e conservare documentazione che giustifichi la quota dedotta
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