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Sentenza

Sentenza del 31/05/2021 n. 772 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Associazioni sportive dilettantistiche - Costi di sponsorizzazione - Deducibilità - Soglia art. 90 L. 289/2002 - Presunzione di inerenza - Si applica - Ripresa a tassazione - Antieconomicità - Non rileva

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Contestazione della deducibilità dei costi per sponsorizzazioni erogate dall'associazione sportiva dilettantistica; l'ufficio aveva operato una ripresa a tassazione sostenendo l'antieconomicità della spesa e la non inerenza rispetto all'attività d'impresa/gestione sportiva

La decisione

Il giudice ha ritenuto applicabile l'art. 90 della L. n. 289/2002, che introduce una presunzione assoluta di inerenza per le spese pubblicitarie inferiori a 200.000 euro. Ne consegue che l'Amministrazione finanziaria non poteva disconoscere la deducibilità basandosi su una valutazione di antieconomicità delle scelte gestionali; le contestazioni fiscali sono state quindi respinte e la ripresa a tassazione annullata nella parte fondata su tale argomentazione

Norme richiamate

  • art. 90, L. 23 dicembre 2000, n. 289

    L'art. 90 introduce una presunzione assoluta di inerenza delle spese per pubblicità e sponsorizzazioni di importo inferiore a 200.000 euro, limitando il potere di accertamento dell'Amministrazione finanziaria e impedendo che la spesa sia disconosciuta per ragioni di presunta antieconomicità gestionale

Massime di principio

  • Per sponsorizzazioni qualificabili come spese pubblicitarie e di importo inferiore a 200.000 euro si applica la presunzione assoluta di inerenza: l'atto amministrativo che tenta di negarne la deducibilità sulla base dell'antieconomicità è illegittimo
  • La presunzione tutela il contribuente/privato evitando che l'Amministrazione fiscale valuti ex post le scelte imprenditoriali o gestionali secondo parametri di economicità non previsti dalla norma
  • Per ottenere la protezione della presunzione conviene tuttavia documentare la natura pubblicitaria della sponsorizzazione: contratto di sponsorizzazione, materiali promozionali, evidenze di esposizione del marchio, iniziative correlate
  • Se la spesa per sponsorizzazione è pari o superiore a 200.000 euro la presunzione non opera e l'Amministrazione può contestare la deducibilità con valutazioni sulla inerenza o assenza di reale funzione pubblicitaria
  • La presunzione non esclude la possibilità di contrastare operazioni palesemente simulate o prive di qualsiasi manifestazione pubblicitaria: in presenza di elementi che dimostrino la natura fittizia dell'operazione la deducibilità può essere negata
  • In caso di sponsorizzazioni con finalità miste (parte pubblicitaria e parte diversa) è consigliabile effettuare un'adeguata ripartizione e conservare documentazione che giustifichi la quota dedotta

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