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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03373/2024 del 06/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (controparte)

La controversia

Le due società avevano proposto ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c. contro una precedente ordinanza della Cassazione che aveva rigettato i loro ricorsi avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano resa in sede di rinvio, sentenza che aveva accolto l'azione revocatoria ordinaria promossa da più attori per ottenere la declaratoria di inefficacia di una compravendita del 17 novembre 1999 con cui Latere aveva trasferito a Edil Adelia alcuni terreni in Cassano Magnago. Con l'unico motivo del nuovo ricorso le società deducevano un errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c., sostenendo che dagli atti non risultava la loro costituzione nel precedente giudizio di cassazione definito con rinvio, e che la Cassazione avrebbe erroneamente presupposto tale costituzione. La Corte ha però rilevato che l'ordinanza revocanda non aveva affermato la costituzione nel precedente giudizio di cassazione, ma aveva solo richiamato la presenza del difensore nel giudizio di appello e l'ultrattività del mandato ai fini del giudizio di rinvio; dunque il preteso errore era costruito su un fatto non effettivamente affermato dalla decisione impugnata.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che il dedotto errore di fatto non fosse configurabile perché la decisione impugnata non conteneva l'affermazione che le società fossero costituite nel precedente giudizio di cassazione, ma solo il riferimento alla ultrattività del mandato difensivo nel passaggio dal giudizio di appello al giudizio di rinvio. Conseguentemente ha condannato le ricorrenti a rifondere a Vito Asprella le spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    disciplina la revocazione delle decisioni della Corte di cassazione; nel caso è stato invocato come base del ricorso, ma la domanda è stata dichiarata inammissibile perché il vizio dedotto non integrava un vero errore revocatorio.

  • art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.

    l'errore di fatto revocatorio è configurabile solo quando la decisione impugnata presupponga l'esistenza o l'inesistenza di un fatto incontrovertibilmente risultante dagli atti; qui il vizio è stato escluso perché la sentenza non aveva affermato il fatto asseritamente travisato.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    in caso di inammissibilità del ricorso sussiste l'obbligo, se dovuto, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

  • Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315

    richiamata per affermare la sussistenza dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • L'errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. è configurabile solo se la decisione impugnata abbia effettivamente supposto un fatto processuale inesistente o abbia negato un fatto processuale incontestabilmente risultante dagli atti; non è sufficiente dedurre un travisamento se quel fatto non è stato in realtà affermato dalla sentenza o ordinanza revocanda.
  • La revocazione non può essere utilizzata per introdurre una critica alla motivazione sotto forma di preteso errore di fatto quando la doglianza si fonda su una lettura non corrispondente del contenuto letterale della decisione impugnata.
  • In sede di revocazione della Cassazione, il giudice verifica in modo rigoroso la decisività e l'effettiva esistenza dell'errore di fatto dedotto: se il presupposto dell'errore è costruito su una circostanza non contenuta nella precedente decisione, il ricorso è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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