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Sentenza

Sentenza n. 2356/2026 - Catania, Sezione 1

per l'annullamento 1. della nota del 27 febbraio 2023 n. 0003493 con la quale il Soprintendente di Messina ha reso parere contrario, ordinando la rimessione in pristino dello stato dei luoghi, all’accoglimento dell’istanza di condono edilizio, art. 32 L. 326/03 ed art. 23 L.r. n. 37/85, presentata dal ricorrente al Comune di -OMISSIS- per la sanatoria di talune opere realizzate abusivamente, nell’isola di -OMISSIS-, fg. 5 particella 60, di sua proprietà, nonché di ogni ulteriore atto presupposto, preparatorio, connesso, conseguente e o consequenziale lesivo degli interessi del ricorrente.

Giustizia amministrativa202300638

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: parere contrario della Soprintendenza al rilascio del condono edilizio, con ordine di rimessione in pristino, relativo all’ampliamento abusivo di un fabbricato in area sottoposta a vincolo paesaggistico

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (soprintendenza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente aveva presentato nel 2004 domanda di condono ai sensi del c.d. terzo condono edilizio per l’ampliamento di un fabbricato mediante la realizzazione di due vani e un servizio igienico, con aumento di superficie di 31,94 mq e di volumetria di 194,94 mc. L’area, situata nelle Isole Eolie, era sottoposta a vincolo paesaggistico derivante da decreti assessoriali e dal Piano territoriale paesistico. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990, per omessa comunicazione dei motivi ostativi, nonché delle norme regionali sulla partecipazione e dell’art. 21-octies l. 241/1990. La ricorrente ha sostenuto che il contraddittorio avrebbe consentito di dimostrare la natura asseritamente minore e compatibile dell’intervento. Con il secondo motivo sono stati dedotti difetto di istruttoria e di motivazione, violazione degli artt. 3 e 6 l. 241/1990 e delle corrispondenti norme regionali, nonché violazione della circolare regionale n. 2/2022. Secondo la ricorrente, la Soprintendenza si sarebbe limitata a un richiamo stereotipato alle norme senza valutare concretamente l’opera, il vincolo, la tipologia dell’abuso e la compatibilità paesaggistica. Con l’ultimo motivo sono stati dedotti travisamento, illogicità manifesta, disparità di trattamento e applicazione di un inesistente vincolo di inedificabilità, nonché l’illegittimità o la disapplicazione della circolare n. 2/2022. La ricorrente ha sostenuto che il vincolo non avesse carattere assoluto, che l’area fosse edificabile secondo gli strumenti urbanistici e che il condono paesaggistico previsto dalla l. 308/2004 consentisse la valutazione postuma anche di interventi volumetrici.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso e ha compensato le spese. Quanto al primo motivo, ha ritenuto legittima l’omissione del preavviso di rigetto perché il diniego era espressione di attività vincolata e il contenuto dell’atto non avrebbe potuto essere diverso: l’ampliamento, comportando nuova superficie e nuova volumetria in area vincolata, era normativamente insanabile. La partecipazione procedimentale sarebbe stata quindi inutiliter data. Il Collegio ha inoltre rilevato che il procedimento di condono, essendo iniziato su istanza di parte, non richiede neppure la comunicazione di avvio. Quanto al secondo motivo, il TAR ha affermato che l’art. 32, comma 27, lett. d), d.l. 269/2003 consente il condono in aree vincolate solo in presenza congiunta di specifiche condizioni: anteriorità dell’opera rispetto al vincolo, conformità urbanistica, riconducibilità dell’intervento alle opere minori prive di nuova superficie o volumetria e parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela. La distinzione tra vincolo assoluto e relativo non è decisiva. Poiché l’intervento consisteva in un ampliamento con nuovi volumi e superfici, realizzato nel 2000 in area vincolata dal 1979, il condono era precluso. Non occorreva pertanto una valutazione ulteriore dell’impatto paesaggistico né un dissenso costruttivo. Il richiamo al decreto istitutivo del vincolo, alla circolare n. 2/2022, all’istanza e agli elaborati è stato ritenuto sufficiente, anche mediante motivazione per relationem. Quanto all’ultimo motivo, il TAR ha ritenuto la circolare n. 2/2022 una ricognizione coerente della disciplina normativa e della giurisprudenza costituzionale e amministrativa. Ha escluso che la possibilità astratta di edificare legittimamente nell’area renda automaticamente condonabile l’opera abusiva, distinguendo tra interventi assentibili ex ante e interventi condonabili ex post. Ha inoltre affermato che il c.d. mini-condono paesaggistico della l. 308/2004 produce effetti soltanto penali e non incide sulla condonabilità edilizia né sulle sanzioni amministrative; il procedimento di condono edilizio e quello di compatibilità paesaggistica sono autonomi. Il ricorso è stato quindi respinto nel merito.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La mancata comunicazione dei motivi ostativi non comporta l’annullamento quando il provvedimento è vincolato e il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.

  • art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990

    Il provvedimento amministrativo non è annullabile ... qualora, per la sua natura vincolata, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.

    Il primo periodo si applica agli atti vincolati; il terzo periodo, relativo alla violazione dell’art. 10-bis, è stato ritenuto riferibile ai provvedimenti discrezionali e non impedisce l’applicazione del primo periodo agli atti vincolati.

  • art. 32, comma 27, lett. d), d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003

    Il terzo condono nelle aree sottoposte a vincolo è ammesso solo per opere anteriori al vincolo, conformi alle prescrizioni urbanistiche, di minore rilevanza e prive di nuova superficie o volumetria, previo parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela.

  • art. 32, d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003

    La disciplina del terzo condono è speciale e più rigorosa rispetto alla disciplina ordinaria dell’edificazione e della compatibilità paesaggistica.

  • art. 3 e art. 6 l. 241/1990

    L’obbligo di motivazione e l’istruttoria risultano assolti quando l’amministrazione indica il vincolo applicabile e richiama, rendendoli conoscibili, gli atti e gli elaborati rilevanti; in presenza di insanabilità normativa non è necessaria una valutazione concreta dell’impatto paesaggistico.

  • art. 146 d.lgs. 42/2004

    Il procedimento per il parere della Soprintendenza ai fini della condonabilità è regolato dalla disciplina speciale del condono edilizio e non dalla disciplina ordinaria dell’autorizzazione paesaggistica.

  • art. 182, commi 3-bis e 3-ter, d.lgs. 42/2004

    La disciplina transitoria della compatibilità paesaggistica non amplia l’ambito del condono edilizio e non rende condonabili, sul piano amministrativo, opere volumetriche realizzate in area vincolata.

  • l. 308/2004

    Il c.d. mini-condono paesaggistico produce effetti limitati all’estinzione del reato ambientale e non incide sul condono edilizio né sulle sanzioni amministrative.

Massime di principio

  • Ai sensi dell’art. 32, comma 27, lett. d), d.l. 269/2003, nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico il terzo condono edilizio è consentito soltanto per opere anteriori al vincolo, conformi alle prescrizioni urbanistiche, riconducibili agli interventi edilizi minori e prive di nuova superficie o volumetria, oltre che previo parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela.
  • La realizzazione di nuova superficie o nuova volumetria in area sottoposta a vincolo paesaggistico preclude il terzo condono edilizio anche quando il vincolo sia relativo e non comporti l’inedificabilità assoluta dell’area.
  • La possibilità di edificare legittimamente un’opera in base agli strumenti urbanistici o alle prescrizioni del vincolo non comporta la sua automatica condonabilità ex post, poiché gli interventi assentibili e quelli condonabili sono soggetti a presupposti diversi e il condono costituisce una disciplina straordinaria di maggiore rigore.
  • Quando il diniego di condono è imposto direttamente dalla disciplina normativa, il parere dell’autorità paesaggistica ha natura vincolata e non è necessario svolgere una valutazione ulteriore dell’impatto paesaggistico né un contraddittorio procedimentale destinato a incidere sul contenuto dell’atto.
  • La motivazione per relationem è legittima se il provvedimento indica gli estremi degli atti richiamati e li rende accessibili all’interessato; non è necessario notificare autonomamente ogni atto richiamato.
  • Il mini-condono paesaggistico previsto dalla l. 308/2004 opera sul piano penale e non produce effetti sulla condonabilità edilizia o sulle sanzioni amministrative.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAbusi edilizi e sanzioniVincoli e piani paesaggisticiMotivazione del provvedimento
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggioProcedimento amministrativo
SottomaterieDecorso del tempo e affidamento del responsabile
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaVizi formali non invalidantiDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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