Sentenza del 09/02/2016 n. 205 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La contribuente aveva impugnato un unico provvedimento di conferma/concessione di misure cautelari emesso ai sensi dell'articolo 22 del D.Lgs. 472/1997, sebbene tale provvedimento fosse fondato su quattro avvisi di accertamento relativi agli anni 2007, 2008, 2009 e 2010, riguardanti IRPEF, IRAP, IVA e sanzioni. Aveva quindi versato il contributo unificato calcolato sul valore complessivo della controversia relativa all'unico atto impugnato. L'Ufficio aveva invece ritenuto necessario sommare quattro contributi distinti, considerando il ricorso come cumulativamente riferito ai quattro avvisi di accertamento, e aveva emesso un invito di pagamento per ulteriori 3.500 euro. La contribuente ha contestato tale richiesta, sostenendo che gli avvisi costituivano soltanto il presupposto logico-giuridico del provvedimento cautelare, senza essere oggetto dell'impugnazione.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha accolto l'appello. Ha ritenuto autonomamente impugnabile l'invito di pagamento, in quanto contenente una pretesa patrimoniale compiuta e definitiva, e ha stabilito che il ricorso riguardava un unico provvedimento cautelare, non quattro distinti avvisi di accertamento. Di conseguenza, il contributo unificato doveva essere determinato in base al valore complessivo del processo relativo all'atto effettivamente impugnato, senza moltiplicarlo per il numero degli avvisi che ne costituivano il presupposto. Le spese di entrambi i gradi di giudizio sono state integralmente compensate tra le parti, anche in ragione dell'assenza di un orientamento giurisprudenziale consolidato.
Norme richiamate
Articolo 36 del D.Lgs. 546/1992
È sufficiente una succinta esposizione dei motivi in fatto e in diritto.
La sentenza tributaria può contenere una motivazione sintetica e non deve necessariamente riportare un'ampia esposizione dello svolgimento del processo.
Articolo 19 del D.Lgs. 546/1992
L'elencazione degli atti impugnabili non è stata ritenuta tassativa quando l'atto, pur non espressamente previsto, manifesta una pretesa tributaria compiuta e definitiva e deve quindi essere autonomamente contestabile per garantire la tutela del contribuente.
Articolo 12, comma 5, del D.Lgs. 546/1992
La norma disciplina il contributo unificato nel processo tributario. Nel caso concreto, non è stata interpretata nel senso di imporre tanti contributi quanti sono gli atti presupposti, quando l'impugnazione riguarda un solo provvedimento.
Articoli 13 e 14 del D.P.R. 115/2002
Le disposizioni sul contributo unificato devono essere applicate considerando il valore e l'oggetto effettivo del processo, individuati nell'atto concretamente impugnato.
Articolo 22 del D.Lgs. 472/1997
Riguarda le misure cautelari a tutela del credito tributario. Il provvedimento cautelare costituisce un atto autonomo rispetto agli avvisi di accertamento che ne rappresentano il presupposto.
Articolo 132 del codice di procedura civile
È richiamato in relazione alla possibilità di una motivazione giudiziale sintetica, coerente con il principio secondo cui la decisione deve esporre gli elementi essenziali di fatto e di diritto.
Sentenza della Corte di cassazione n. 9840/2011
Ha riconosciuto la giurisdizione del giudice tributario sulle controversie relative al pagamento delle spese di giustizia nella forma del contributo unificato.
Massime di principio
- Per determinare il contributo unificato occorre individuare l'atto effettivamente impugnato e il valore della controversia, non il numero degli atti o dei documenti che costituiscono il presupposto logico-giuridico della pretesa.
- Quando un unico provvedimento cautelare o amministrativo è fondato su più avvisi o atti presupposti, l'impugnazione del solo provvedimento non equivale, di regola, a un ricorso cumulativo contro tutti gli atti presupposti.
- Un invito di pagamento o una richiesta di integrazione del contributo unificato può essere autonomamente impugnabile se contiene una pretesa patrimoniale concreta, attuale e definitiva, anche se non è espressamente incluso nell'elenco degli atti impugnabili.
- In presenza di orientamenti giurisprudenziali non consolidati, il giudice può compensare integralmente le spese di lite anche quando accoglie il ricorso.
- Per evitare contestazioni, negli atti processuali è opportuno indicare espressamente quale sia l'unico atto impugnato e chiarire che gli ulteriori atti rappresentano soltanto presupposti della decisione contestata.
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