Cassazione Civile, Ordinanza n. 22566/2024 del 08/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (socio)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria recuperava a tassazione, per l'anno d'imposta 2014, importi a titolo di IRES, IRAP e IVA nei confronti di una società cooperativa in liquidazione, contestando operazioni ritenute oggettivamente inesistenti. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, il socio proponeva ricorso per cassazione con sette motivi, deducendo: validità della notifica dell'avviso eseguita via PEC; nullità dell'atto per delega ritenuta non correttamente qualificata; omessa attivazione del contraddittorio endoprocedimentale; erronea distribuzione dell'onere della prova e valutazione delle presunzioni; omesso esame di un fatto decisivo relativo all'esistenza delle operazioni; violazione dell'art. 115 c.p.c. per avere il giudice di merito espunto prove decisive e fatti non contestati. La Corte, tuttavia, rileva d'ufficio un problema preliminare e assorbente: la società contribuente era stata cancellata dal registro delle imprese durante il giudizio di appello e, soprattutto, nel corso dello stesso era stato dichiarato il fallimento, senza che il curatore fosse coinvolto nel grado di appello, nonostante la controversia riguardasse rapporti patrimoniali rientranti nella massa fallimentare. Ne deriva un difetto di integrità del contraddittorio in appello.
La decisione
La Corte di cassazione non esamina nel merito i motivi di ricorso attinenti alla notifica, alla delega, al contraddittorio procedimentale, all'onere della prova e alle prove, perché rileva preliminarmente che il giudizio di appello si è svolto senza la necessaria partecipazione del curatore del fallimento della società contribuente, dichiarato in corso di causa. Richiamando gli effetti dello spossessamento fallimentare e la legittimazione processuale del curatore sui rapporti patrimoniali della massa, la Corte cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, affinché provveda all'integrazione del contraddittorio nei confronti del curatore e alla nuova trattazione.
Norme richiamate
art. 29 D.L. n. 78/2010
richiamato dal ricorrente in tema di notificazione dell'avviso di accertamento via PEC
art. 60, comma 7, D.P.R. n. 600/1973
richiamato dal ricorrente in tema di notificazione dell'avviso di accertamento via PEC
art. 42, commi 1 e 3, D.P.R. n. 600/1973
richiamato dal ricorrente per sostenere la nullità dell'avviso in relazione alla delega di firma/funzioni
art. 5, comma 2, L. n. 212/2000
richiamato dal ricorrente per contestare la delega e la validità dell'atto
art. 12, comma 7, L. n. 212/2000
richiamato dal ricorrente per denunciare l'omesso contraddittorio endoprocedimentale
art. 2697 c.c.
richiamato per censurare la distribuzione dell'onere della prova
art. 2727 c.c.
richiamato per contestare l'uso delle presunzioni
art. 2729 c.c.
richiamato per contestare l'uso delle presunzioni gravi, precise e concordanti
art. 115 c.p.c.
richiamato per censurare la valutazione delle prove e dei fatti non contestati
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo
art. 42, co. 1, L.fall.
richiamato dalla Corte per affermare lo spossessamento del fallito e il trasferimento della gestione patrimoniale al curatore
art. 31 L.fall.
richiamato dalla Corte per fondare il potere esclusivo del curatore di amministrare il patrimonio fallimentare
art. 43, co. 1, L.fall.
richiamato dalla Corte per la legittimazione processuale del curatore nelle controversie relative ai rapporti patrimoniali della massa
art. 43, co. 3, L.fall.
richiamato dalla Corte per l'interruzione del processo in caso di fallimento
art. 142 CCII
menzionato quale disciplina corrispondente allo spossessamento nella liquidazione giudiziale
art. 128 CCII
menzionato quale disciplina corrispondente ai poteri del curatore nella liquidazione giudiziale
art. 143, co. 1, CCII
menzionato quale disciplina corrispondente alla legittimazione processuale del curatore nella liquidazione giudiziale
art. 143 CCII
menzionato quale disciplina corrispondente all'interruzione del processo nella liquidazione giudiziale
art. 2740 c.c.
richiamato dalla Corte per collegare la funzione liquidatoria alla garanzia patrimoniale generica
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio, sopravviene il fallimento della parte titolare del rapporto patrimoniale controverso, la legittimazione processuale relativa alla massa si trasferisce al curatore, che deve essere evocato o comunque subentrare nel processo.
- La controversia avente ad oggetto rapporti patrimoniali che confluiscono nella massa fallimentare non può essere decisa validamente senza la partecipazione del curatore, pena il difetto di integrità del contraddittorio.
- Lo spossessamento fallimentare comporta la separazione tra titolarità del patrimonio e potere di amministrazione/gestione, che passa ex lege al curatore, il quale assume la rappresentanza processuale delle controversie patrimoniali della procedura.
- In presenza di un fallimento sopravvenuto in appello, il giudice deve verificare d'ufficio l'effetto interruttivo e la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti del curatore prima di definire il merito.
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