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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22566/2024 del 08/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (socio)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria recuperava a tassazione, per l'anno d'imposta 2014, importi a titolo di IRES, IRAP e IVA nei confronti di una società cooperativa in liquidazione, contestando operazioni ritenute oggettivamente inesistenti. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, il socio proponeva ricorso per cassazione con sette motivi, deducendo: validità della notifica dell'avviso eseguita via PEC; nullità dell'atto per delega ritenuta non correttamente qualificata; omessa attivazione del contraddittorio endoprocedimentale; erronea distribuzione dell'onere della prova e valutazione delle presunzioni; omesso esame di un fatto decisivo relativo all'esistenza delle operazioni; violazione dell'art. 115 c.p.c. per avere il giudice di merito espunto prove decisive e fatti non contestati. La Corte, tuttavia, rileva d'ufficio un problema preliminare e assorbente: la società contribuente era stata cancellata dal registro delle imprese durante il giudizio di appello e, soprattutto, nel corso dello stesso era stato dichiarato il fallimento, senza che il curatore fosse coinvolto nel grado di appello, nonostante la controversia riguardasse rapporti patrimoniali rientranti nella massa fallimentare. Ne deriva un difetto di integrità del contraddittorio in appello.

La decisione

La Corte di cassazione non esamina nel merito i motivi di ricorso attinenti alla notifica, alla delega, al contraddittorio procedimentale, all'onere della prova e alle prove, perché rileva preliminarmente che il giudizio di appello si è svolto senza la necessaria partecipazione del curatore del fallimento della società contribuente, dichiarato in corso di causa. Richiamando gli effetti dello spossessamento fallimentare e la legittimazione processuale del curatore sui rapporti patrimoniali della massa, la Corte cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, affinché provveda all'integrazione del contraddittorio nei confronti del curatore e alla nuova trattazione.

Norme richiamate

  • art. 29 D.L. n. 78/2010

    richiamato dal ricorrente in tema di notificazione dell'avviso di accertamento via PEC

  • art. 60, comma 7, D.P.R. n. 600/1973

    richiamato dal ricorrente in tema di notificazione dell'avviso di accertamento via PEC

  • art. 42, commi 1 e 3, D.P.R. n. 600/1973

    richiamato dal ricorrente per sostenere la nullità dell'avviso in relazione alla delega di firma/funzioni

  • art. 5, comma 2, L. n. 212/2000

    richiamato dal ricorrente per contestare la delega e la validità dell'atto

  • art. 12, comma 7, L. n. 212/2000

    richiamato dal ricorrente per denunciare l'omesso contraddittorio endoprocedimentale

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per censurare la distribuzione dell'onere della prova

  • art. 2727 c.c.

    richiamato per contestare l'uso delle presunzioni

  • art. 2729 c.c.

    richiamato per contestare l'uso delle presunzioni gravi, precise e concordanti

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato per censurare la valutazione delle prove e dei fatti non contestati

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo

  • art. 42, co. 1, L.fall.

    richiamato dalla Corte per affermare lo spossessamento del fallito e il trasferimento della gestione patrimoniale al curatore

  • art. 31 L.fall.

    richiamato dalla Corte per fondare il potere esclusivo del curatore di amministrare il patrimonio fallimentare

  • art. 43, co. 1, L.fall.

    richiamato dalla Corte per la legittimazione processuale del curatore nelle controversie relative ai rapporti patrimoniali della massa

  • art. 43, co. 3, L.fall.

    richiamato dalla Corte per l'interruzione del processo in caso di fallimento

  • art. 142 CCII

    menzionato quale disciplina corrispondente allo spossessamento nella liquidazione giudiziale

  • art. 128 CCII

    menzionato quale disciplina corrispondente ai poteri del curatore nella liquidazione giudiziale

  • art. 143, co. 1, CCII

    menzionato quale disciplina corrispondente alla legittimazione processuale del curatore nella liquidazione giudiziale

  • art. 143 CCII

    menzionato quale disciplina corrispondente all'interruzione del processo nella liquidazione giudiziale

  • art. 2740 c.c.

    richiamato dalla Corte per collegare la funzione liquidatoria alla garanzia patrimoniale generica

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio, sopravviene il fallimento della parte titolare del rapporto patrimoniale controverso, la legittimazione processuale relativa alla massa si trasferisce al curatore, che deve essere evocato o comunque subentrare nel processo.
  • La controversia avente ad oggetto rapporti patrimoniali che confluiscono nella massa fallimentare non può essere decisa validamente senza la partecipazione del curatore, pena il difetto di integrità del contraddittorio.
  • Lo spossessamento fallimentare comporta la separazione tra titolarità del patrimonio e potere di amministrazione/gestione, che passa ex lege al curatore, il quale assume la rappresentanza processuale delle controversie patrimoniali della procedura.
  • In presenza di un fallimento sopravvenuto in appello, il giudice deve verificare d'ufficio l'effetto interruttivo e la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti del curatore prima di definire il merito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioLiquidazione giudizialeCompetenza
RamiTributiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessarioGiudicatoOnere della prova

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