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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17883/2022 del 01/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IMU per l’anno 2014 emesso da un comune con riferimento a determinati spazi di parcheggio, in parte a raso e in parte seminterrati. La società contribuente non aveva versato l’imposta perché riteneva che tali aree fossero pertinenze di alcuni edifici destinati ad attività commerciale e, quindi, non dovessero essere autonomamente tassate. La commissione tributaria regionale aveva però ritenuto legittimo l’avviso, sulla base del rilievo assorbente che gli spazi di parcheggio erano autonomamente iscritti in catasto e, per ciò solo, non qualificabili come pertinenze. Con il ricorso per cassazione la società ha denunciato la violazione degli artt. 13, comma 2, d.l. 201/2011, 2, comma 1, lett. a), d.lgs. 504/1992 e 817 c.c., sostenendo che il giudice di merito aveva attribuito rilievo decisivo ai dati catastali invece che ai presupposti sostanziali della pertinenza; ha dedotto, inoltre, la stretta correlazione e contiguità funzionale tra parcheggi ed edifici commerciali e il contenuto di due atti notarili di asservimento con cui era stato istituito il vincolo pertinenziale in attuazione delle norme urbanistiche locali.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso, cassato la sentenza della CTR e rinviato alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, perché riesamini la controversia applicando il principio secondo cui, ai fini dell’esclusione dall’autonoma imposizione IMU, la pertinenzialità va accertata in base ai requisiti oggettivo e soggettivo dell’art. 817 c.c., mentre le risultanze catastali hanno valore solo formale e non sono decisive. La Corte ha anche precisato che spetta al contribuente dimostrare la sussistenza dei presupposti della pertinenza, trattandosi di deroga alla regola generale di imposizione. Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese. È stata inoltre respinta, o comunque non accolta in questa sede, l’istanza del comune di rinvio della causa per trattazione in udienza pubblica, poiché la questione sulla mancata indicazione del vincolo pertinenziale nella dichiarazione ICI era stata ritenuta assorbita dalla CTR e potrà essere riproposta in rinvio.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 504/1992

    per fabbricato si intende l'unita' immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza

    la nozione di fabbricato ai fini ICI/IMU comprende anche le pertinenze, ma la pertinenzialità deve essere accertata in base ai requisiti sostanziali dell'art. 817 c.c., non solo sulla base dell'iscrizione catastale

  • art. 13, comma 2, d.l. n. 201/2011

    ha mantenuto ferma, in sede di applicazione anticipata dell'imposta municipale propria, la definizione di fabbricato di cui all'art. 2 del d.lgs. 504/92

    la disciplina IMU rinvia alla definizione di fabbricato già prevista per l'ICI, compreso il regime delle pertinenze

  • art. 817 c.c.

    sono definite pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa

    la pertinenza richiede un accertamento rigoroso sia del requisito oggettivo della destinazione durevole al servizio o ornamento, sia di quello soggettivo della volontà di creare un vincolo di accessorietà durevole

  • art. 58 delle norme tecniche di attuazione del PRG di Milano

    correla alla realizzazione di spazi a destinazione commerciale la realizzazione di parcheggi privati di pertinenza

    richiamato dalla contribuente come elemento urbanistico a sostegno dell’asservimento pertinenziale dei parcheggi

Massime di principio

  • Ai fini dell’esclusione dall’autonoma imposizione immobiliare, la qualificazione di un bene come pertinenza non può essere desunta in modo decisivo da elementi formali o catastali, ma richiede la verifica concreta dei presupposti previsti dall’art. 817 c.c.
  • La pertinenza presuppone sia un elemento oggettivo, consistente nella destinazione durevole del bene al servizio o all’ornamento di un altro bene principale, sia un elemento soggettivo, rappresentato dalla volontà di costituire un vincolo pertinenziale stabile.
  • In materia tributaria, quando il contribuente invoca un regime derogatorio o di favore fondato sulla pertinenzialità, grava su di lui l’onere di provare i presupposti sostanziali che giustificano l’esenzione o la non autonoma tassazione.
  • Le risultanze catastali hanno valore meramente formale e non possono prevalere sull’accertamento sostanziale della effettiva destinazione pertinenziale del bene.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoProprietà
RamiTributiDiritti reali
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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