Sentenza del 29/05/2015 n. 11245 - Corte di Cassazione
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha impugnato la sentenza della CTR che aveva escluso l'applicazione retroattiva della maggiore rendita catastale attribuita alla centrale idroelettrica. Secondo il Comune, la rendita avrebbe dovuto includere, oltre al corpo principale, anche le turbine e gli altri elementi essenziali della centrale, in applicazione del D.L. n. 44 del 2005, art. 1-quinquies, convertito dalla L. n. 88 del 2005. La questione riguardava quindi se la maggiore rendita fosse applicabile soltanto dal 2008, anno successivo alla sua notificazione, oppure anche all'annualità ICI 2007.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del Comune e dichiarato assorbito il secondo. Ha stabilito che la nuova rendita non costituiva una variazione dovuta a un mutamento successivo dell'immobile, ma correggeva un errore originario nella valutazione delle caratteristiche della centrale. Pertanto, la rendita corretta era applicabile fin dall'originario classamento e poteva essere utilizzata per liquidare l'ICI relativa ai nove mesi del 2007, nel rispetto dei termini di decadenza. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio ad altra sezione della CTR del Veneto, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
D.L. n. 44 del 2005, art. 1-quinquies, convertito dalla L. n. 88 del 2005
Ai sensi e per gli effetti della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 1, comma 2, il R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652, art. 4 [...] si interpreta nel senso che [...] concorrono alla determinazione della rendita catastale [...] gli elementi costitutivi degli opifici e degli altri immobili costruiti per le speciali esigenze dell'attività industriale [...] anche se fisicamente non incorporati al suolo.
La disposizione ha natura interpretativa e impone di includere nella rendita catastale delle centrali elettriche anche gli elementi essenziali dell'impianto, come le turbine, quando costituiscono componenti del bene complesso e non sono separabili senza alterarlo sostanzialmente.
R.D.L. n. 652 del 1939, art. 4, convertito dalla L. n. 1249 del 1939
La norma, come autenticamente interpretata dal D.L. n. 44 del 2005, individua i beni e gli elementi da considerare nella determinazione della rendita catastale degli immobili industriali e delle centrali elettriche.
R.D.L. n. 652 del 1939, art. 10
La rendita catastale deve riflettere anche il valore degli elementi costitutivi degli opifici e degli immobili costruiti per esigenze speciali dell'attività industriale.
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 2
La regola generale secondo cui le variazioni catastali producono effetti dall'anno d'imposta successivo alla loro messa in atti non si applica quando la variazione corregge un errore originario dell'Ufficio nella valutazione delle caratteristiche dell'immobile.
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 2
L'applicazione retroattiva della rendita corretta resta subordinata al rispetto dei termini di decadenza previsti per l'esercizio del potere di accertamento e liquidazione dell'imposta.
L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 161
I termini di decadenza per l'attività di accertamento degli enti locali devono essere comunque rispettati anche quando la rendita catastale corretta opera retroattivamente.
L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 1
La disposizione non è stata ritenuta applicabile al caso concreto, poiché la variazione della rendita derivava dalla correzione di un errore originario e non da una modifica successiva delle caratteristiche dell'immobile.
L. n. 212 del 2000, art. 1, comma 2, Statuto dei diritti del contribuente
La disposizione è richiamata per qualificare espressamente come interpretativa la norma del 2005, consentendone l'applicazione anche a situazioni anteriori.
Massime di principio
- Quando una nuova rendita catastale corregge un errore originario dell'Ufficio nella valutazione dell'immobile, essa può produrre effetti fin dall'originario classamento, e non soltanto dall'anno successivo alla sua messa in atti.
- La regola ordinaria di efficacia dall'anno d'imposta successivo opera invece, in linea generale, per le variazioni dovute a modifiche successive dello stato, della consistenza o della destinazione dell'immobile.
- Per gli impianti industriali e le centrali elettriche, nella rendita catastale devono essere considerati anche i componenti essenziali funzionalmente integrati nel bene complesso, pur se non materialmente incorporati al suolo.
- La qualificazione di una variazione come correzione di errore originario deve essere verificata sui fatti e sulla documentazione catastale; non è sufficiente che l'Amministrazione attribuisca formalmente alla variazione tale natura.
- Anche quando la rendita opera retroattivamente, l'ente impositore deve rispettare i termini di decadenza previsti per l'accertamento o la liquidazione dell'imposta.
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