Ordinanza n. 778/2026 - Roma, Sezione 4T
per l'annullamento del Decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 26.09.2025, avente ad oggetto “Riparto regionale delle somme stanziate per il 2025, destinate al rimborso in favore delle emittenti radiofoniche e televisive locali, per la trasmissione di messaggi autogestiti in campagne elettorali e per la comunicazione politica. (25A05846)”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 28.10.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto interministeriale di riparto regionale delle somme stanziate per il 2025 destinate al rimborso delle emittenti radiofoniche e televisive locali per la trasmissione di messaggi autogestiti in campagne elettorali e per la comunicazione politica
Esito
Favorevole al resistente (ministeri)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'associazione ricorrente ha impugnato il decreto interministeriale del 26 settembre 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 ottobre 2025, chiedendone l'annullamento e domandando in via incidentale la sospensione cautelare della sua esecuzione. Il testo dell'ordinanza non espone i motivi di legittimità dedotti contro il decreto né specifiche censure relative a violazione di legge, incompetenza o eccesso di potere. La domanda cautelare è stata esaminata ai sensi dell'art. 55 c.p.a., con riferimento alla sussistenza del periculum in mora.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare ritenendo insussistente il periculum in mora. La ricorrente non aveva allegato un pregiudizio irreparabile alla continuazione dell'attività delle proprie emittenti durante il tempo necessario alla definizione del giudizio di merito. L'ordinanza non contiene una valutazione espressa sul fumus boni iuris e non decide il merito dell'impugnazione. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della peculiarità e della novità della questione esaminata.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La tutela cautelare richiede la verifica dei presupposti per la sospensione dell'esecuzione del provvedimento; nella fattispecie la domanda è stata respinta per insussistenza del periculum in mora.
Massime di principio
- La sospensione cautelare di un provvedimento amministrativo non può essere concessa quando il ricorrente non allega e dimostra un pregiudizio irreparabile derivante dall'esecuzione dell'atto durante il tempo necessario alla definizione del giudizio di merito.
- Il rischio di un pregiudizio alla prosecuzione dell'attività, se non qualificato come irreparabile e adeguatamente allegato con riferimento al periodo di attesa della decisione di merito, non integra il periculum in mora necessario per la tutela cautelare.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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