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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36488/2023 del 29/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Un contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento Irpef relativo all’anno d’imposta 2003, con cui gli veniva imputato un maggior reddito da fabbricati per omessa dichiarazione dei canoni di locazione di un immobile. Il contribuente sosteneva di avere stipulato il contratto di locazione come gestore d’affari altrui, perché l’immobile era di proprietà della figlia. La C.T.P. aveva accolto il ricorso, ma la C.T.R. aveva riformato la decisione ritenendo decisivo che il contratto fosse stato registrato a nome del contribuente e che i canoni fossero stati da lui percepiti, non dalla proprietaria. In cassazione il ricorrente ha dedotto, da un lato, la violazione dell’art. 26 TUIR, sostenendo che i redditi fondiari sono imputabili solo a chi sia titolare di un diritto reale sull’immobile; dall’altro, ha censurato la motivazione della sentenza d’appello per avere valorizzato in modo illogico l’incasso dei canoni senza adeguati accertamenti.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, assorbendo il secondo. Ha affermato che i canoni di locazione di un immobile non possono essere tassati come redditi fondiari in capo a chi abbia stipulato il contratto ma non sia proprietario né titolare di altro diritto reale sul bene. Poiché nel caso concreto era pacifico che il contribuente non avesse alcun diritto reale sull’immobile, la pretesa fiscale era infondata. La sentenza d’appello è stata quindi cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito accogliendo l’originario ricorso del contribuente. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dell’Agenzia delle entrate, mentre quelle dei gradi di merito sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 26 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)

    redditi fondiari; possesso del bene; proprietà, usufrutto o altro diritto reale

    La tassazione dei canoni di locazione come redditi fondiari presuppone necessariamente che il locatore sia titolare di uno dei diritti reali indicati dalla norma sull’immobile; non è sufficiente la mera stipula del contratto o la percezione di fatto dei canoni da parte di un soggetto privo di tale titolarità.

  • artt. 1 e 6 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)

    presupposto impositivo ai fini Irpef

    Il possesso di redditi fondiari rileva ai fini Irpef, ma la fattispecie concreta va ricondotta all’art. 26 TUIR che individua i soggetti passivi in base alla titolarità del diritto reale sull’immobile.

Massime di principio

  • Ai fini dell’art. 26 TUIR, i canoni di locazione sono imponibili come redditi fondiari solo in capo al soggetto che sia proprietario, usufruttuario o titolare di altro diritto reale sul bene locato.
  • La mera stipulazione del contratto di locazione in nome proprio, o l’incasso dei canoni, non basta di per sé a fondare la tassazione come reddito fondiario se manca la titolarità del diritto reale sull’immobile.
  • L’eventuale percezione effettiva di un reddito non consente di estendere in via analogica il novero dei soggetti passivi dei redditi fondiari oltre i limiti espressamente previsti dalla norma.
  • Quando la questione riguarda un presupposto impositivo e i fatti pacifici escludono la titolarità del diritto reale, la Corte può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito senza rinvio.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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