Sentenza n. 1232/2026 - Milano, Sezione 3
Per l’ottemperanza alla sentenza n. 413/2024 emessa dal Tribunale di Lodi, Sezione Lavoro, pubblicata in data 15/10/2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Lodi che aveva riconosciuto alla docente la carta docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 e aveva liquidato le spese di lite
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Lodi, passata in giudicato, che aveva condannato il Ministero ad attribuirle il beneficio economico della carta docente, pari a 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023. I difensori, in qualità di procuratori antistatari, hanno agito anche in proprio per ottenere il pagamento delle spese di lite liquidate nella sentenza civile. Il ricorso deduceva la mancata esecuzione del titolo, nonostante la rituale notificazione della sentenza e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Il Tribunale aveva rilevato una possibile parziale inammissibilità con riguardo alla posizione di uno dei difensori, poiché dalla relata non risultava la notificazione del titolo esecutivo anche in suo nome e per suo conto. Successivamente, entrambi i difensori hanno dichiarato di avere ottenuto il pagamento delle spese di lite e hanno rinunciato alla relativa pretesa. La ricorrente ha inoltre richiesto la nomina di un commissario ad acta e una penalità di mora.
La decisione
Il Tribunale ha dichiarato la cessazione della materia del contendere sulle domande proposte in proprio dai difensori, rilevando che la dichiarazione di soddisfazione della pretesa, pur non rispettando i requisiti formali dell'art. 84 c.p.a. perché non notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza, manifestava comunque chiaramente l'intervenuto soddisfacimento dell'interesse azionato. Ha accolto invece la domanda della docente. Il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato ritualmente notificato anche in proprio dal difensore e risultava decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. La documentazione e le dichiarazioni della ricorrente dimostravano l'assenza di qualsiasi pagamento, anche parziale; il Ministero, pur costituito, non aveva contestato né l'esistenza né l'ammontare del credito e non aveva fornito informazioni sull'esecuzione. È stata quindi accertata l'inottemperanza del Ministero, al quale è stato assegnato il termine di 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza per eseguire integralmente il pagamento dovuto. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza è stato nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, incaricato di provvedere entro 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. La penalità di mora è stata negata perché, in considerazione del tempo trascorso e dell'entità delle somme, la sua applicazione sarebbe stata manifestamente iniqua. Le spese sono state compensate, per il comportamento processuale che aveva reso necessaria l'ordinanza interlocutoria, mentre il contributo unificato è stato posto a carico del Ministero.
Norme richiamate
art. 84 c.p.a.
La dichiarazione resa non soddisfa i requisiti di cui all’art. 84 c.p.a. atteso che non risulta notificata alle altre parti almeno 10 giorni prima dell’udienza.
La dichiarazione di rinuncia o di soddisfacimento della pretesa non produce gli effetti formali previsti dalla norma se non è notificata alle altre parti nel termine prescritto; tuttavia, la chiara manifestazione dell'intervenuto soddisfacimento può giustificare la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento
L'esecuzione nei confronti di una pubblica amministrazione di un titolo esecutivo avente ad oggetto il pagamento di somme presuppone il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo; decorso tale termine senza pagamento, può essere accertata l'inottemperanza.
art. 114 c.p.a.
La tutela dell'ottemperanza consente al giudice amministrativo di accertare l'inadempimento dell'amministrazione, assegnare un termine per l'esecuzione e nominare preventivamente un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora può essere negata quando, alla luce delle circostanze concrete, della durata dell'inadempimento e dell'entità delle somme dovute, la sua applicazione risulti manifestamente iniqua.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una condanna pecuniaria nei confronti della pubblica amministrazione, l'accertamento dell'inottemperanza presuppone il passaggio in giudicato del titolo, la sua rituale notificazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, senza che sia intervenuto il pagamento.
- Quando l'amministrazione, pur costituita nel giudizio di ottemperanza, non contesta l'an o il quantum del credito e non fornisce elementi sull'avvenuta esecuzione, la documentazione del ricorrente e le sue dichiarazioni possono fondare l'accertamento dell'inadempimento, ove risulti comunque provata l'assenza di pagamenti.
- Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare già nella sentenza un commissario ad acta, destinato a operare entro un ulteriore termine in caso di persistente inerzia.
- La penalità di mora non deve essere applicata quando, considerando il tempo trascorso e l'entità delle somme dovute, la sua imposizione risulti manifestamente iniqua.
- La chiara dichiarazione dell'intervenuto soddisfacimento della pretesa può condurre alla cessazione della materia del contendere anche se non sono stati rispettati i requisiti formali di notificazione previsti per la rinuncia processuale.
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