Ordinanza n. 71/2026 - Palermo, Sezione 2
per l'annullamento: del provvedimento del 3/10/2014, prot. n. 005785, notificato in pari data, di rigetto dell'istanza di emersione ex art. 5 D. Lgs. 109/2012, presentata da Naimi Filippo, in favore del ricorrente (ivi identificato come MD Harun), in data 4/10/2012, e contrassegnata dal n. P-PA/L/N/2012/100934;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell’istanza di emersione presentata ai sensi dell’art. 5 d.lgs. 109/2012
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del 3 ottobre 2014 con cui l’amministrazione ha respinto l’istanza di emersione presentata da un datore di lavoro in suo favore. Dal testo dell’ordinanza non risultano specificamente indicati i motivi di legittimità dedotti nel ricorso. Dopo il rigetto dell’istanza cautelare, il Collegio ha rilevato la necessità di acquisire informazioni aggiornate sulla vicenda e di verificare se permanga l’interesse del ricorrente alla decisione.
La decisione
Il TAR non ha definito il giudizio nel merito e ha disposto incombenti istruttori ai sensi dell’art. 63 c.p.a. Ha ordinato al ricorrente di precisare e documentare la permanenza dell’interesse alla decisione, aggiornando la situazione relativa alla vicenda e comunicando eventuali fatti o atti sopravvenuti. Ha inoltre ordinato all’amministrazione di fornire chiarimenti documentati e aggiornati sui fatti di causa, depositando la relativa documentazione. Gli adempimenti devono essere eseguiti entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, nelle forme del processo amministrativo telematico. Il Collegio ha precisato che la mancata indicazione degli elementi richiesti dal ricorrente può costituire prova della sopravvenuta carenza d’interesse ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a.
Norme richiamate
art. 5 d.lgs. 109/2012
Costituisce la base normativa dell’istanza di emersione oggetto del diniego impugnato.
art. 63 c.p.a.
Consente al giudice di disporre gli incombenti istruttori necessari per assumere una decisione congruente sulla controversia.
art. 84, comma 4, c.p.a.
La mancata indicazione e documentazione della permanenza dell’interesse alla decisione può costituire elemento di prova della sopravvenuta carenza d’interesse.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio, la situazione sostanziale dedotta appare suscettibile di essere mutata, il giudice amministrativo può disporre incombenti istruttori per acquisire dalle parti informazioni e documentazione aggiornate, prima di decidere la controversia.
- Nel giudizio amministrativo, il ricorrente deve precisare e documentare la permanenza dell’interesse alla decisione quando il giudice richieda un aggiornamento della vicenda; la mancata ottemperanza può essere valutata come elemento di prova della sopravvenuta carenza d’interesse ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a.
- Gli adempimenti istruttori disposti dal giudice amministrativo possono essere assegnati entro un termine perentorio e devono essere eseguiti nelle forme previste dal processo amministrativo telematico.
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