Sentenza n. 38/2026 - Ancona, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento datato -OMISSIS- del Comune di -OMISSIS- (Provincia di Ancona) IV° settore - Pianificazione e Gestione del Territorio - di non accoglibilità della domanda del ricorrente per i lavori di individuazione della perimetrazione destinata a Piano di recupero per la trasformazione della destinazione dei fabbricati da agricoli a edifici residenziali, in applicazione dei benefici previsti dalla L.R. n. 13/90 art. punto 5 lett. a); nonché del preavviso di diniego datato -OMISSIS-, dello stesso Comune di -OMISSIS- e di ogni provvedimento presupposto, connesso e conseguente; e per l’accertamento del diritto del ricorrente, ai sensi dell’art. 14 della Legge della Regione Marche 13/1990 n. 5 lett. a) al mutamento di destinazione d’uso dei fabbricati in -OMISSIS- da agricoli a residenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della domanda di mutamento della destinazione d’uso di fabbricati agricoli in edifici residenziali, con relativo preavviso di diniego
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l’applicazione dell’art. 14, comma 5, lett. a), della L.R. Marche n. 13/1990, al fine di trasformare la destinazione d’uso di stalla, fienile, rimessa e altri manufatti agricoli in residenziale, rappresentando di essere divenuto invalido e di non poter più svolgere lavori manuali. Ha inoltre prospettato la demolizione dei fabbricati, ritenuti fatiscenti, e la ricostruzione della volumetria nell’ambito di un piano di recupero. Il Comune ha respinto l’istanza ritenendo l’intervento incompatibile con l’art. 6, comma 3, della L.R. n. 13/1990 e con l’art. 34 delle NTA del PRG, che per gli edifici non residenziali prevedeva interventi conservativi con mantenimento della destinazione originaria. Il ricorrente ha dedotto: erronea applicazione della disciplina urbanistica locale, in quanto riferita a una diversa fattispecie; prevalenza della norma regionale sulla disciplina comunale; erronea mancata considerazione della possibilità di trasformare annessi agricoli non più necessari alla conduzione del fondo; impossibilità di un mero recupero conservativo per lo stato fatiscente degli immobili; difetto di motivazione per omesso esame delle osservazioni procedimentali. Il Comune ha inoltre sostenuto che l’art. 14 della L.R. n. 13/1990 si applicasse soltanto a immobili realizzati sulla base di titoli edilizi rilasciati in applicazione della stessa legge, mentre gli immobili controversi erano anteriori.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego. Ha ritenuto che l’art. 14, comma 5, lett. a), della L.R. Marche n. 13/1990 costituisca una disciplina speciale e derogatoria per il mutamento di destinazione d’uso dei manufatti agricoli reso necessario dalla morte o dall’invalidità del concessionario, applicabile prioritariamente rispetto alla disciplina generale dell’art. 6 sul recupero del patrimonio edilizio esistente. Ha escluso che la norma regionale possa essere limitata agli immobili realizzati sulla base di titoli edilizi successivi alla sua entrata in vigore, non essendo tale restrizione desumibile né dal testo né dalla ratio normativa. Ha inoltre ritenuto non pertinente il richiamo comunale all’art. 34, comma 9, delle NTA, poiché tale disposizione riguardava il recupero del patrimonio edilizio esistente da parte di soggetti non imprenditori agricoli, fattispecie diversa da quella dell’invalidità dell’agricoltore. Ha rilevato, peraltro, che lo stesso art. 34, comma 3, delle NTA ammetteva le variazioni di destinazione d’uso quando gli edifici non fossero più utilizzati per la conduzione del fondo. L’annullamento comporta l’obbligo del Comune di riavviare l’istruttoria sull’istanza nel rispetto dell’effetto conformativo della sentenza; non è stato riconosciuto direttamente il diritto al cambio di destinazione d’uso. Il Comune è stato condannato al pagamento di 1.500 euro, oltre oneri di legge, per spese di lite.
Norme richiamate
art. 14, comma 5, lett. a), L.R. Marche n. 13/1990
È consentito il mutamento di destinazione d'uso: a) nei casi di morte o invalidità del concessionario
La disposizione ha natura speciale e derogatoria e disciplina prioritariamente il mutamento di destinazione d’uso dei manufatti agricoli quando esso sia reso necessario dalla morte o dall’invalidità dell’agricoltore.
art. 6, comma 3, L.R. Marche n. 13/1990
La variazione delle destinazioni d'uso sono ammesse [...] a condizione che gli edifici stessi non siano più utilizzati per la conduzione del fondo e che tali variazioni non siano contrastanti con le specifiche normative degli strumenti urbanistici comunali vigenti.
La disposizione disciplina in via generale il recupero del patrimonio edilizio esistente e non prevale sulla disciplina speciale dell’art. 14, comma 5, lett. a), per i casi di morte o invalidità del concessionario.
art. 34, comma 9, NTA del PRG
per tutti gli edifici o manufatti non residenziali esistenti (magazzini, garages, accessori, ecc.) è ammessa la manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo con la conservazione della destinazione d’uso originaria.
La disposizione riguarda il recupero del patrimonio edilizio esistente da parte di soggetti non imprenditori agricoli e non è pertinente alla specifica ipotesi di mutamento di destinazione d’uso conseguente all’invalidità dell’agricoltore.
art. 34, comma 3, NTA del PRG
Le variazioni delle destinazioni d’uso sono ammesse [...] a condizione che gli edifici stessi non siano più utilizzati per la conduzione del fondo
La previsione, ove ritenuta applicabile, ammette il mutamento di destinazione d’uso degli edifici non più utilizzati per la conduzione del fondo.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l’oscuramento dei dati personali e sanitari nella diffusione della sentenza.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati, quale presupposto per l’oscuramento dei dati relativi allo stato di salute.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato quale ulteriore base normativa per l’oscuramento dei dati sanitari.
Massime di principio
- Una norma regionale che consente il mutamento di destinazione d’uso dei manufatti agricoli nei casi di morte o invalidità del concessionario costituisce disciplina speciale e derogatoria, da applicare prioritariamente rispetto alla disciplina generale sul recupero del patrimonio edilizio esistente.
- In assenza di un’espressa limitazione normativa, la disciplina speciale sul mutamento di destinazione d’uso per morte o invalidità del concessionario non può essere circoscritta agli immobili realizzati sulla base di titoli edilizi rilasciati dopo l’entrata in vigore della legge regionale.
- Una disposizione dello strumento urbanistico comunale riferita al recupero del patrimonio edilizio non residenziale da parte di soggetti non imprenditori agricoli non è pertinente alla diversa fattispecie del mutamento di destinazione d’uso richiesto a causa dell’invalidità dell’agricoltore.
- Quando il diniego si fonda su una disposizione urbanistica non applicabile alla fattispecie, l’amministrazione deve riesaminare l’istanza alla luce della disciplina speciale pertinente e delle ulteriori disposizioni urbanistiche eventualmente applicabili; l’annullamento giurisdizionale non comporta di per sé l’accertamento definitivo del diritto al rilascio del titolo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 13 gen 2026Sentenza n. 56/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 13 gen 2026Sentenza n. 57/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 13 gen 2026Sentenza n. 58/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 13 gen 2026Sentenza n. 59/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 13 gen 2026Sentenza n. 77/2026 - Salerno, Sezione 2
- Sentenza · 13 gen 2026Sentenza n. 78/2026 - Salerno, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →