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Sentenza

Sentenza n. 38/2026 - Ancona, Sezione 1

per l'annullamento del provvedimento datato -OMISSIS- del Comune di -OMISSIS- (Provincia di Ancona) IV° settore - Pianificazione e Gestione del Territorio - di non accoglibilità della domanda del ricorrente per i lavori di individuazione della perimetrazione destinata a Piano di recupero per la trasformazione della destinazione dei fabbricati da agricoli a edifici residenziali, in applicazione dei benefici previsti dalla L.R. n. 13/90 art. punto 5 lett. a); nonché del preavviso di diniego datato -OMISSIS-, dello stesso Comune di -OMISSIS- e di ogni provvedimento presupposto, connesso e conseguente; e per l’accertamento del diritto del ricorrente, ai sensi dell’art. 14 della Legge della Regione Marche 13/1990 n. 5 lett. a) al mutamento di destinazione d’uso dei fabbricati in -OMISSIS- da agricoli a residenziali.

Giustizia amministrativa201300431

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della domanda di mutamento della destinazione d’uso di fabbricati agricoli in edifici residenziali, con relativo preavviso di diniego

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l’applicazione dell’art. 14, comma 5, lett. a), della L.R. Marche n. 13/1990, al fine di trasformare la destinazione d’uso di stalla, fienile, rimessa e altri manufatti agricoli in residenziale, rappresentando di essere divenuto invalido e di non poter più svolgere lavori manuali. Ha inoltre prospettato la demolizione dei fabbricati, ritenuti fatiscenti, e la ricostruzione della volumetria nell’ambito di un piano di recupero. Il Comune ha respinto l’istanza ritenendo l’intervento incompatibile con l’art. 6, comma 3, della L.R. n. 13/1990 e con l’art. 34 delle NTA del PRG, che per gli edifici non residenziali prevedeva interventi conservativi con mantenimento della destinazione originaria. Il ricorrente ha dedotto: erronea applicazione della disciplina urbanistica locale, in quanto riferita a una diversa fattispecie; prevalenza della norma regionale sulla disciplina comunale; erronea mancata considerazione della possibilità di trasformare annessi agricoli non più necessari alla conduzione del fondo; impossibilità di un mero recupero conservativo per lo stato fatiscente degli immobili; difetto di motivazione per omesso esame delle osservazioni procedimentali. Il Comune ha inoltre sostenuto che l’art. 14 della L.R. n. 13/1990 si applicasse soltanto a immobili realizzati sulla base di titoli edilizi rilasciati in applicazione della stessa legge, mentre gli immobili controversi erano anteriori.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego. Ha ritenuto che l’art. 14, comma 5, lett. a), della L.R. Marche n. 13/1990 costituisca una disciplina speciale e derogatoria per il mutamento di destinazione d’uso dei manufatti agricoli reso necessario dalla morte o dall’invalidità del concessionario, applicabile prioritariamente rispetto alla disciplina generale dell’art. 6 sul recupero del patrimonio edilizio esistente. Ha escluso che la norma regionale possa essere limitata agli immobili realizzati sulla base di titoli edilizi successivi alla sua entrata in vigore, non essendo tale restrizione desumibile né dal testo né dalla ratio normativa. Ha inoltre ritenuto non pertinente il richiamo comunale all’art. 34, comma 9, delle NTA, poiché tale disposizione riguardava il recupero del patrimonio edilizio esistente da parte di soggetti non imprenditori agricoli, fattispecie diversa da quella dell’invalidità dell’agricoltore. Ha rilevato, peraltro, che lo stesso art. 34, comma 3, delle NTA ammetteva le variazioni di destinazione d’uso quando gli edifici non fossero più utilizzati per la conduzione del fondo. L’annullamento comporta l’obbligo del Comune di riavviare l’istruttoria sull’istanza nel rispetto dell’effetto conformativo della sentenza; non è stato riconosciuto direttamente il diritto al cambio di destinazione d’uso. Il Comune è stato condannato al pagamento di 1.500 euro, oltre oneri di legge, per spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 5, lett. a), L.R. Marche n. 13/1990

    È consentito il mutamento di destinazione d'uso: a) nei casi di morte o invalidità del concessionario

    La disposizione ha natura speciale e derogatoria e disciplina prioritariamente il mutamento di destinazione d’uso dei manufatti agricoli quando esso sia reso necessario dalla morte o dall’invalidità dell’agricoltore.

  • art. 6, comma 3, L.R. Marche n. 13/1990

    La variazione delle destinazioni d'uso sono ammesse [...] a condizione che gli edifici stessi non siano più utilizzati per la conduzione del fondo e che tali variazioni non siano contrastanti con le specifiche normative degli strumenti urbanistici comunali vigenti.

    La disposizione disciplina in via generale il recupero del patrimonio edilizio esistente e non prevale sulla disciplina speciale dell’art. 14, comma 5, lett. a), per i casi di morte o invalidità del concessionario.

  • art. 34, comma 9, NTA del PRG

    per tutti gli edifici o manufatti non residenziali esistenti (magazzini, garages, accessori, ecc.) è ammessa la manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo con la conservazione della destinazione d’uso originaria.

    La disposizione riguarda il recupero del patrimonio edilizio esistente da parte di soggetti non imprenditori agricoli e non è pertinente alla specifica ipotesi di mutamento di destinazione d’uso conseguente all’invalidità dell’agricoltore.

  • art. 34, comma 3, NTA del PRG

    Le variazioni delle destinazioni d’uso sono ammesse [...] a condizione che gli edifici stessi non siano più utilizzati per la conduzione del fondo

    La previsione, ove ritenuta applicabile, ammette il mutamento di destinazione d’uso degli edifici non più utilizzati per la conduzione del fondo.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato per disporre l’oscuramento dei dati personali e sanitari nella diffusione della sentenza.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati, quale presupposto per l’oscuramento dei dati relativi allo stato di salute.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale ulteriore base normativa per l’oscuramento dei dati sanitari.

Massime di principio

  • Una norma regionale che consente il mutamento di destinazione d’uso dei manufatti agricoli nei casi di morte o invalidità del concessionario costituisce disciplina speciale e derogatoria, da applicare prioritariamente rispetto alla disciplina generale sul recupero del patrimonio edilizio esistente.
  • In assenza di un’espressa limitazione normativa, la disciplina speciale sul mutamento di destinazione d’uso per morte o invalidità del concessionario non può essere circoscritta agli immobili realizzati sulla base di titoli edilizi rilasciati dopo l’entrata in vigore della legge regionale.
  • Una disposizione dello strumento urbanistico comunale riferita al recupero del patrimonio edilizio non residenziale da parte di soggetti non imprenditori agricoli non è pertinente alla diversa fattispecie del mutamento di destinazione d’uso richiesto a causa dell’invalidità dell’agricoltore.
  • Quando il diniego si fonda su una disposizione urbanistica non applicabile alla fattispecie, l’amministrazione deve riesaminare l’istanza alla luce della disciplina speciale pertinente e delle ulteriori disposizioni urbanistiche eventualmente applicabili; l’annullamento giurisdizionale non comporta di per sé l’accertamento definitivo del diritto al rilascio del titolo.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziQualificazione degli interventiDestinazioni d'uso e zone omogeneeMotivazione del provvedimento
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioProcedimento amministrativo
IstitutiEffetto conformativo e riedizione del poterePrincipio di legalità e tipicitàDifetto di motivazionePonderazione degli interessi e interesse pubblico

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