Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 27853/2021 del 12/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia origina dalla dichiarazione di fallimento di una società di capitali da parte del Tribunale di Roma, poi confermata in sede di reclamo ex art. 18 l. fall. dalla Corte d'appello. La società reclamante sosteneva di non essere assoggettabile a fallimento perché in possesso dei requisiti di non fallibilità di cui all'art. 1, comma 2, l. fall., e contestava la valutazione di inattendibilità dei bilanci degli ultimi tre esercizi posta a base del rigetto del reclamo. Con il primo motivo di ricorso denunciava violazione dell'art. 1, comma 2, l. fall., assumendo che la Corte d'appello avesse erroneamente fondato la fallibilità sul solo mancato deposito dei bilanci presso il Registro delle imprese, deposito che invece sarebbe stato effettuato e comunque mai contestato. Con il secondo motivo deduceva violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., lamentando l'omesso esame della documentazione prodotta e, quindi, un errato scrutinio dei requisiti soggettivi di fallibilità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo non cogliesse la ratio decidendi della sentenza impugnata, poiché la Corte territoriale non aveva giudicato inattendibili i bilanci per il mancato deposito al Registro delle imprese, ma perché essi erano stati approvati solo nel 2019, cioè dopo la dichiarazione di fallimento, con evidente finalità di utilizzarli nel giudizio di reclamo. Tali bilanci costituivano prova privilegiata ma non legale; ove motivatamente inattendibili, restava a carico dell'imprenditore l'onere di provare aliunde la non fallibilità, prova che non era stata fornita. Anche il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché mirava a una rivalutazione del materiale istruttorio, preclusa in cassazione. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 2, l. fall.

    requisiti cumulativi di non fallibilità

    I requisiti per sottrarre l'imprenditore al fallimento devono essere provati dalla parte che li invoca; i bilanci sono prova privilegiata ma non vincolante e il giudice può valutarne l'attendibilità.

  • art. 15, comma 4, l. fall.

    I bilanci degli ultimi tre esercizi costituiscono uno strumento di prova privilegiato per dimostrare la non fallibilità, ma restano soggetti alla valutazione di attendibilità del giudice.

  • art. 18 l. fall.

    Disciplina il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento.

  • art. 115 c.p.c.

    Non consente in cassazione di ottenere una nuova valutazione delle prove già esaminate dal giudice di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    Attribuisce al giudice il prudente apprezzamento della attendibilità dei dati contabili contenuti nei bilanci.

  • art. 380-bis c.p.c.

    È stata ritenuta la sussistenza dei presupposti per la definizione camerale del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    È stato disposto l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Ai fini della prova della non fallibilità, i bilanci degli ultimi tre esercizi hanno natura di prova privilegiata ma non di prova legale: possono essere liberamente valutati dal giudice quanto alla loro attendibilità.
  • Se i bilanci sono ritenuti motivatamente inattendibili, l'imprenditore resta gravato dall'onere di provare con altri elementi la sussistenza congiunta dei requisiti di non fallibilità.
  • In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del merito o delle risultanze istruttorie, quando il ricorso non si confronti con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • La censura per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è inammissibile se mira soltanto a ottenere una diversa lettura del materiale probatorio, senza indicare un effettivo errore di metodo valutativo nei limiti del giudizio di cassazione.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.