Sentenza del 12/04/2023 n. 9789 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta di successione per il valore di vari immobili inseriti nell'asse ereditario della defunta F.F.; i ricorrenti censuravano la rideterminazione dei valori operata dall'amministrazione sulla base di due stime dell'Agenzia del Territorio (metodo sintetico-comparativo), denunciando: errata applicazione della norma fiscale; omissione di esame di fatti decisivi (comparazioni su cespiti non omogenei, uso di trasferimenti riferiti a zone diverse o a fabbricati diversi, mancata considerazione di danni derivanti da esplosione); vizio di motivazione e mancato esame delle ragioni difensive circa la genericità delle stime e l'identificazione dei parametri di comparazione.
La decisione
Nel corso del giudizio i ricorrenti hanno aderito alla definizione agevolata prevista dal D.L. 16 ottobre 2017, n. 148 (art. 1) e hanno integralmente pagato la somma determinata dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione (Euro 287.269,29). Hanno inoltre depositato formale rinunzia al ricorso. La Corte di cassazione ha quindi dichiarato l'estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere, compensando le spese giudiziali e statuendo che non sussiste l'obbligo del cosiddetto doppio contributo unificato in ragione della estinzione.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, art. 34
Invocato dai ricorrenti come riferimento normativo in materia di imposta di successione per censurare la rettifica dei valori; tuttavia la corte non ha deciso sul merito della presunta violazione a causa dell'estinzione del processo.
art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4, 5 (motivi di ricorso per cassazione)
Articolazione dei motivi di cassazione: violazione di legge, vizio di motivazione e omissione di esame di fatti decisivi sono stati richiamati come fondamento del ricorso; la Corte non è però entrata nel merito per effetto della definizione agevolata e della rinunzia.
D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, art. 1 (convertito dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172) - definizione agevolata
Norma chiave che ha consentito ai ricorrenti di aderire alla definizione agevolata, pagare l'importo dovuto e rinunciare ai giudizi, determinando la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del processo.
D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, art. 6 (convertito dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225)
Riferimento normativo per la dichiarazione di estinzione del procedimento per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, in combinato con la successiva disposizione sulla definizione agevolata.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater (doppio contributo unificato)
La Corte ha ritenuto che, per effetto della cessazione della materia del contendere conseguente alla definizione agevolata, non sussistono i presupposti per l'applicazione del doppio contributo unificato.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 2, n. 4
Richiamato dai ricorrenti in relazione a censure di nullità e motivazione; non è stato esaminato sul merito a causa dell'estinzione.
art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4; art. 118 disp. att. c.p.c.; art. 112 c.p.c.
Norme processuali richiamate per censurare la motivazione della sentenza di appello e l'omessa pronuncia su censure; anch'esse non sono state decise nel merito per effetto dell'estinzione.
Massime di principio
- Se il contribuente aderisce alla definizione agevolata prevista dalle norme sul condono/definizione e paga l'importo dovuto, il giudizio pendente si estingue per cessazione della materia del contendere: il giudice dichiara l'estinzione e normalmente compensa le spese.
- La definizione agevolata comporta spesso l'impossibilità di ottenere un pronunciamento sul merito delle censure (valutazioni delle stime, vizi di motivazione, ecc.); prima di aderire è necessario valutare il trade-off tra recupero economico immediato e rinuncia alla pronuncia favorevole sul merito.
- In caso di estinzione per definizione agevolata non si applica, di regola, l'obbligo del cosiddetto doppio contributo unificato; le spese possono essere compensate per non gravare ulteriormente sul contribuente che ha pagato quanto dovuto.
- Quando si contestano stime dell'Agenzia del Territorio basate sul metodo sintetico-comparativo, la difesa efficace richiede: a) individuare espressamente per ciascun cespite quali confronti sono stati usati; b) documentare le differenze oggettive (destinazione d'uso, vincoli urbanistici/ambientali, rendite catastali mancanti, danni strutturali); c) produrre perizie tecniche che quantifichino la non omogeneità rispetto ai cespiti usati come parametro.
- Se le rettifiche amministrative utilizzano come termini di paragone immobili di pregio o con destinazioni diverse, è possibile censurarle, ma occorrono prove specifiche (atti di vendita, perizie, ordinanze comunali, certificazioni dei vincoli) per ottenere l'annullamento o la rideterminazione.
- Dal punto di vista processuale, le eccezioni di vizio di motivazione o omissione di esame devono essere formulate in modo puntuale già nei gradi precedenti e corredate da mezzi probatori adeguati: l'assenza di istruttoria decisiva o di prova tecnica può rendere difficile la riforma della rettifica.
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