Sentenza n. 271/2026 - Trieste, Sezione 1
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 66/2023 emessa e pubblicata il 28.02.2023 dal Tribunale di Udine, notificata all'Amministrazione in data 06.03.2023 non impugnata, passata in giudicato
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata ottemperanza, al momento della proposizione del ricorso, alla sentenza civile passata in giudicato n. 66/2023 del Tribunale di Udine
Esito
Favorevole al ricorrente (parte vittoriosa nel giudicato)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza alla sentenza n. 66/2023 del Tribunale di Udine, notificata all'Amministrazione il 6 marzo 2023, non impugnata e passata in giudicato. Nel corso del giudizio l'Amministrazione ha eseguito il giudicato. La ricorrente ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere, chiedendo tuttavia la condanna dell'Amministrazione alle spese processuali, poiché l'adempimento è intervenuto dopo la proposizione della domanda giudiziale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, prendendo atto dell'intervenuta ottemperanza al giudicato. Ha tuttavia condannato l'Amministrazione alla rifusione delle spese processuali, quantificate in 1.000 euro oltre agli accessori di legge, nonché al rimborso del contributo unificato, rilevando che l'esecuzione del giudicato era avvenuta solo dopo la proposizione del ricorso. Le spese sono state distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario. La sentenza ha inoltre ordinato all'autorità amministrativa di eseguirla.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
La norma è richiamata quale base processuale per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere conseguente all'intervenuta ottemperanza al giudicato.
Massime di principio
- Quando, dopo la proposizione di un ricorso per ottemperanza, l'amministrazione esegue integralmente il giudicato, il giudice amministrativo dichiara cessata la materia del contendere, non essendovi più una concreta utilità nella prosecuzione del giudizio.
- L'adempimento sopravvenuto dell'amministrazione non esclude la condanna alle spese processuali se l'ottemperanza è intervenuta dopo la proposizione del ricorso: le spese possono essere poste a carico dell'amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale o della causalità della lite.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 18 giu 2026Sentenza n. 1346/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 18 giu 2026Sentenza n. 1347/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 18 giu 2026Sentenza n. 1348/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 18 giu 2026Sentenza n. 1350/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 18 giu 2026Sentenza n. 1351/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 18 giu 2026Sentenza n. 258/2026 - Trieste, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →